CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26234/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, propone ricorso avverso lasentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano che, in parziale riforma dellasentenza del Tribunale di Monza del 9 giugno 2023, ha rideterminato la penainflitta in relazione alla condanna dell’imputato per i reati di cui agli artt. 635,582, 337, 582 e 585 cod.pen.L’imputato è stato ritenuto responsabile del danneggiamento dellavetrina di un bar (capo 1), nel contesto di una azione violenta posta in essere aidanni di alcuni avventori, nonché per avere poi sferrato un pugno al baristaGianluca Alpini, provocandogli delle lesioni personali (capo 2), e per avereopposto resistenza agli agenti di polizia intervenuti per impedire di venireammanettato (capo 3), ed infine, per avere cagionato lesioni all’agente Grimaldi(capo 4), fatti commessi in 27 ottobre 2017, con l’aggravante della recidivareiterata, specifica e infraquinquennale.La sentenza impugnata è stata emessa a seguito dell’annullamentodisposto dalla Corte di cassazione con la sentenza del 27 maggio 2025 per motiviprocessuali, relativi alla mancata disamina delle conclusioni scritte depositatedalla difesa per l’udienza di appello svoltasi in applicazione della normativaemergenziale durante la pandemia da Covid-19.2. Il ricorrente deduce i motivi di seguito indicati.2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione per difettodell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede da cui dipende laincriminazione del reato di danneggiamento.La Corte di appello avrebbe fatto erronea applicazione dell’aggravante dicui all’art. 625, n. 7, cod. pen. dell’esposizione della cosa a pubblica fede, nonravvisabile rispetto alla vetrina di un bar, essendo protetta dalla inferriata dellasaracinesca e dalla presenza all’interno del locale del titolare e dei suoidipendenti.2.2. Violazione di legge in relazione alla ravvisata legittimazione di PaoloPesenti a sporgere querela in relazione al danneggiamento della vetrina del bar,perché qualificatosi come titolare del bar senza fornire alcuna indicazione sullafonte dei suoi poteri di rappresentanza, emergendo dalla lettura della querelache la proprietaria del locale è una Cooperativa denominata la “Corte deiMiracoli”, non essendo stata allegata neppure una visura del bar.2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in punto di applicazionedella recidiva basata solo sul riferimento ai precedenti penali ed in punto didichiarazione di delinquente abituale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è infondato.La Corte di appello ha ravvisato la punibilità del danneggiamentoperché relativo a cosa esposta per necessità o per consuetudine a pubblica fedea norma dell’art. 625, n. 7, cod. pen.L’art. 635 cod. pen., nel punire il delitto di danneggiamento, rinviaall’art. 625, n. 7, cod. pen. e richiama tale norma per delimitare l’areadell’incriminazione, atteso che dopo la depenalizzazione operata con il d.l. 14giugno 2019, n. 53, conv. con l. 8 agosto 2019, n.77, il danneggiamento è reatosolo per le cose specificate nella norma o quando ricorrano determinatecondizioni e modalità (connessione con altri reati, o sia commesso con violenzaalla persona o con minaccia).L’art. 633, al comma 2, n. 1, cod. pen. punisce il danneggiamentodelle cose indicate nel numero 7 dell’art. 625 cod. pen., quindi, anche delle coseesposte alla pubblica fede, per le quali, successivamente alle ordinanze dirimessione di legittimità costituzionale, è stata prevista la procedibilità a querelacon l’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31(Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150), entrato in vigore il 4 aprile 2024, cheha modificato l’art. 635, quintocomma, cod. pen., introducendo la procedibilità a querela per il delitto didanneggiamento commesso su «cose esposte per necessità o per consuetudine oper destinazione alla pubblica fede» per equiparare la disciplina al furtoaggravato dalla stessa circostanza che è ugualmente procedibile a querela.2. L'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., conriferimento al reato di furto previsto dall’art. 624 cod. pen., riguarda le coseesposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede e tali devono intendersiquelle lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senzadiretta e continua custodia, per "necessità" o per "consuetudine" e che, per taleragione, possono essere più facilmente sottratte.La nozione di cosa esposta per necessità o consuetudine alla pubblicafede non è stata definita dalla legge ma è rimessa all’applicazione di regole dicomune esperienza, sicchè la verifica della sussistenza di tale connotazionedipende anche dalle specifiche modalità del fatto concreto e dalle ordinarie regoledi prudenza.La condizione di necessità o di consuetudine di lasciare incustoditideterminati beni, presuppone la difficoltà se non addirittura l’impossibilità diadottare dei comportamenti più prudenti, come si riconosce ad esempio per glioggetti lasciati all’interno dell’abitacolo di un’autovettura parcheggiata sullapubblica strada, ove si tratti di oggetti ivi custoditi per necessità o comodità(Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119), ma non certamenterispetto a quelle cautele che possono essere agevolmente adottate e cherendono del tutto incauto ed imprudente il comportamento di chi le omette soloper distrazione o leggerezza, non essendovi alcuna necessità o consuetudine chene renda impossibile o anche soltanto disagevole la custodia.Non vi è dubbio che l’autovettura parcheggiata in un luogo aperto alpubblico integra certamente l’aggravante in parola, perché diversamente daglioggetti lasciati incustoditi al suo interno, per essa ricorre certamente lacondizione della necessità e/o della consuetudine di siffatta modalità di utilizzodel bene, non essendo evidentemente socialmente esigibile il ricovero inun’autorimessa per prevenirne il furto.Con riferimento al delitto di danneggiamento, l’aggravante dell’art. 625, n.7, cod. pen. deve essere evidentemente adattata alla diversità della fattispecieincriminata, che non attiene alla sottrazione della cosa altrui ma alle condotteche ne determinano la distruzione o il deterioramento.Per esemplificare, tornando al caso dell’autovettura, il suo danneggiamentointegra l’aggravante in parola, sempre che non si ravvisino situazioni di fatto chene possono escludere in concreto la configurabilità, come nel caso in cui ildanneggiamento avvenga quando l’auto sia costantemente sottoposta a vigilanzada parte del proprietario.In tale prospettiva è stata coerentemente esclusa l'aggravante di cuiall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in un caso di danneggiamento di partidi un'autovettura compiuto alla presenza del proprietario, che a bordo del veicoloera in grado di proteggere l’auto, avendo una diretta e costante percezione dellacondotta aggressiva altrui (Sez. 2, n. 5251 del 15/01/2019, Battista,Rv. 276620).È consolidata, infatti, la giurisprudenza di legittimità secondo cui taleaggravante non è configurabile qualora la cosa sia custodita personalmente dalproprietario del bene in quanto deve presumersi, salvo prova contraria, che ilproprietario, esercitando la custodia in modo diretto e continuo, sia in grado,usando tutti gli accorgimenti e la diligenza del caso, di impedire l'evento dannoso(vedi, Sez. 2, n. 37889 del 22/09/2010, Rv. 248875).Nel caso della vetrina di un esercizio commerciale si sono registratepronunce di legittimità contrastanti, ma in realtà il contrasto non attiene allanozione astratta di tale categoria di oggetti, essendo la diversa qualificazionecondizionata dalle peculiari circostanze del caso concreto oggetto di valutazione.È stata, ad esempio, esclusa detta aggravante nel caso di danneggiamentodella vetrata esterna di un bar, all'interno del quale si trovava il personaleaddetto all'esercizio commerciale, sull’assunto che la vetrata era sotto la direttae costante vigilanza di detto personale (Sez. 2, n. 27050 del 12/04/2023,Mazzei, Rv.284769).Diversamente, sempre con riferimento alla vetrina di un eserciziocommerciale, è stata all’opposto riconosciuta la sussistenza di detta aggravante(cfr. Sez. 2 n. 42023 del 19/06/2019, Rv. 277046), valorizzando la concretaimpossibilità da parte del titolare del bene oggetto dell'altrui azione aggressiva diesercitare una continuativa vigilanza sul bene stesso.In altre parole, l'accertamento della caratteristica dell'esposizione allapubblica fede dipende dalla verifica in concreto della situazione di impossibilitàper il titolare del diritto di proprietà sulla cosa oggetto dell'azione delittuosa, diesercitare una vigilanza continua.Pertanto, coerentemente a tale approccio fattuale, sempre con riferimentoal danneggiamento della vetrina di un esercizio commerciale, è stata ritenuta lasussistenza dell’aggravante nel caso in cui l’autore del reato abbia fattoaffidamento sull'impossibilità per il titolare del bene di sorvegliare costantementela cosa propria, essendo il titolare impegnato all'interno del locale a servire iclienti, con la conseguente irrilevanza della presenza della persona offesa almomento dell'azione aggressiva (Sez. 2, n. 50655del 10/11/2023, Rosso,Rv. 285688; Sez. 2, n. 15604 del 25/03/2021, Rv. 281120).Non vi è dubbio che laddove si tratti di un esercizio commercialesottoposto a continua e diretta vigilanza, attraverso un addetto alla sicurezza, oda parte dello stesso proprietario, non potrebbe evidentemente ravvisarsi lasussistenza di tale aggravante, essendo, peraltro, presumibile che per operare ildanneggiamento l’autore debba in tale caso porre necessariamente in essereanche condotte violente o minacciose verso la persona addetta alla vigilanza inmodo da vincerne la resistenza opposta per difendere il bene.Opportunamente l’art. 635, al comma 1, cod. pen. punisce, infatti, ancheil danneggiamento a prescindere dalla connotazione della cosa, quando vi siaviolenza alla persona o minaccia, ferma restando la procedibilità a querela che èstata prevista per tutte le ipotesi di danneggiamento di cui al comma 1 dell’art.635, come anche per quelle riferite ai fatti commessi su cose esposte pernecessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede (vedi ultimocomma dell’art. 635 cit., come novellato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31).3. Sulla base delle considerazioni che precedono, nel caso in esamedeve riconoscersi l’aggravante in parola atteso che la saracinesca era stataabbassata solo per impedire l’accesso al locale dell’imputato che avevaminacciato alcuni avventori e non proteggeva la vetrata che restava comunqueesposta essendo una inferriata a maglie larghe, né vi era un controllo continuoda parte di addetti alla vigilanza o da parte del titolare che si trovava all’internodel locale e non poteva di certo curarsi di tenerla costantemente sotto controllo.In ogni caso, va considerato che anche ove fosse stata esclusa dettaaggravante, le modalità del danneggiamento avvenuto nel contesto di una azioneviolenta e minacciosa posta in essere anche nei confronti degli avventori del bar,avrebbe comportato la configurabilità del danneggiamento con violenza allapersona e minaccia, senza sostanziali differenze rispetto alla ipotesi didanneggiamento su cosa esposta per necessità alla pubblica fede, tenuto contodella disposta equiparazione sotto il profilo della loro comune procedibilità aquerela.4. Gli altri motivi sono tutti manifestamente infondati.Quanto alla legittimazione del querelante che si è qualificato titolare delbar danneggiato, tale qualificazione deve ritenersi sufficiente, perché è richiestasolo la indicazione della fonte del potere di rappresentanza e non anchel’allegazione degli atti societari o del titolo di proprietà, ed è onere di chi contestala qualifica soggettiva da cui discende il potere di sporgere querela produrreprova documentale contraria (cfr. Sez. 2, n. 35192del 02/07/2013, Noschese,Rv. 257223).Del tutto generici sono, infine, i motivi su recidiva e delinquenzaabituale, perché reiterativi rispetto ad una motivazione adeguata della sentenzaimpugnata che ha coerentemente valorizzato il fatto che l’imputato è un senzatetto che vive in strada, alcolista, con numerosi precedenti non solo per furti maanche per rapine e lesioni personali, rimarcando che i reati sub judice per le loromodalità esecutive e movente sono coerenti a tale tendenza a delinquere.Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logicimanifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e nonrisulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversaricostruzione di merito, inammissibile in questa sede.5. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]