CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 00469/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Vasto, appellata dalla imputata e dal Procuratore Generale, concessa l'attenuate di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen. con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti e alla recidiva, ha rideterminato la pena inflitta in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 400,00 di multa. Ha confermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato di furto in abitazione pluriaggravato (artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3 cod. pen. in relazione all'art. 625, comma 1, n. 5 e 61, comma 1, n. 5 cod. pen.). La difesa chiede annullarsi la sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che il giudice avrebbe dovuto escludere la contestata recidiva, stante la sua natura facoltativa. Il ricorso è inammissibile. A fronte del corretto apparato argonnentativo offerto dalla Corte di merito a sostegno del decisum, conforme ai principi stabiliti in questa sede, le censure mosse dalla ricorrente si appalesano del tutto generiche. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e in defettibilmente, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensor