CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00777/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge per il reato continuato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, commesso in concorso con altre persone, deduce violazione dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e vizio della motivazione per essere stati ritenuti credibili i coimputati chiamanti in correità senza effettuare una valutazione di attendibilità intrinseca e trascurando le incongruenze e contraddizioni del loro narrato e l'assenza di riscontri esterni, tali non essendo le dichiarazioni rese dai due testi richiamati in sentenza; Considerato che il motivo è inammissibile, avendo la Corte territoriale reso articolata e non illogica motivazione nel ritenere intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili le convergenti dichiarazioni dei due coimputati, argomentando sulla marginalità e comprensibilità delle piccole discrepanze riscontrabili tra le dichiarazioni rese nelle diverse occasioni e sulla sussistenza dei riscontri esterni rappresentanti anche - ma non solo - dalle dichiarazioni testimoniali, con ciò rendendo una valutazione di merito che, in quanto corretta in diritto ed adeguatamente motivata, si sottrae a censure in questa sede di legittimità; Rilevato che è parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso, trattandosi di critica afferente al trattamento punitivo a fronte di una sufficiente e non illogica motivazione e di un adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la sentenza, anche qui con giudizio insindacabile, escluso che ricorressero ragioni per riconoscere le circostanze attenuanti generiche, non potendosi le stesse ravvisarsi nel fatto che, per mere esigenze difensive, l'imputato abbia deciso di sottoporsi ad esame in giudizio, a fronte di elementi negativi ostativi ritenuti prevalenti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della ossa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della é4ssa delle ammende. Così deciso il 1° d