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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 03927/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 maggio 2019 il Giudice di pace di Roma ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato sanzionato dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di diecimila euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione — così qualificata l'impugnazione, indicata come «atto di appello» — deducendo, quale unico motivo, la nullità della sentenza, emessa in esito a dibattimento svoltosi in assenza del difensore di fiducia, che non era stato ritualmente citato.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 25 novembre 2022, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. Disposta la citazione a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Giudice di pace, il relativo decreto venne notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1972, con studio a Roma, [OSCURATO:PERSONA] d'Arezzo n. 2), omonimo del difensore di fiducia dell'imputato ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 febbraio 1966, con studio a Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 82).

Il disguido ha determinato l'omessa partecipazione — obbligatoriamente prevista — del legale al dibattimento, nel quale Zahir è stato assistito da difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen..

Ricorre, pertanto, la dedotta causa di nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., che si estende alla sentenza conclusiva del giudizio, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nella sua composizione più autorevole (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598).

A nulla rileva, in proposito, il fatto che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., atteso che, ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato «ad avere un difensore di sua scelta», riconosciuto anche dall'art. 6, comma terzo, lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

3. Dalle superiori considerazioni discende l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Giudice di pace di Roma, in diversa persona fisica, affinché, facendo tesoro del richiamato principio di diritto, proceda ad un nuovo giudizio nel pienano rispetto del contraddittorio.

In ordine al disposto rinvio, il Collegio intende uniformarsi al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524 - 01; Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397), che esclude che possa pronunziarsi l'annullamento senza rinvio al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 620 cod. proc. pen..

Nel caso di specie, peraltro, appare pertinente il riferimento all'art. 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. che stabilisce, mediante il richiamo all'art. 604, comma 4, cod. proc. pen., che la Corte di legittimità dispone l'annullamento con rinvio qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen., come avvenuto nel caso in esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Roma, in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 maggio 2019 il Giudice di pace di Roma ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato sanzionato dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di diecimila euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione — così qualificata l'impugnazione, indicata come «atto di appello» — deducendo, quale unico motivo, la nullità della sentenza, emessa in esito a dibattimento svoltosi in assenza del difensore di fiducia, che non era stato ritualmente citato. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 25 novembre 2022, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. Disposta la citazione a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Giudice di pace, il relativo decreto venne notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1972, con studio a Roma, [OSCURATO:PERSONA] d'Arezzo n. 2), omonimo del difensore di fiducia dell'imputato ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 febbraio 1966, con studio a Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 82). Il disguido ha determinato l'omessa partecipazione — obbligatoriamente prevista — del legale al dibattimento, nel quale Zahir è stato assistito da difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.. Ricorre, pertanto, la dedotta causa di nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., che si estende alla sentenza conclusiva del giudizio, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nella sua composizione più autorevole (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598). A nulla rileva, in proposito, il fatto che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., atteso che, ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato «ad avere un difensore di sua scelta», riconosciuto anche dall'art. 6, comma terzo, lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 3. Dalle superiori considerazioni discende l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Giudice di pace di Roma, in diversa persona fisica, affinché, facendo tesoro del richiamato principio di diritto, proceda ad un nuovo giudizio nel pienano rispetto del contraddittorio. In ordine al disposto rinvio, il Collegio intende uniformarsi al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524 - 01; Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397), che esclude che possa pronunziarsi l'annullamento senza rinvio al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 620 cod. proc. pen.. Nel caso di specie, peraltro, appare pertinente il riferimento all'art. 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. che stabilisce, mediante il richiamo all'art. 604, comma 4, cod. proc. pen., che la Corte di legittimità dispone l'annullamento con rinvio qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen., come avvenuto nel caso in esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Roma, in diversa