CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31286/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, dichiarando di non doversi procedere in ordine alla contravvenzione di cui al capo b per intervenuta prescrizione, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, evocando la figura giuridica del furto d'uso e la relazione genero-suocero tra imputato e persona offesa, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, è manifestamente infondato, perché inerente a asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura il diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. per essere stato giustificato sulla sola base dei reiterati precedenti penali, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, è manifestamente infondato, perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, che ha evidenziato la non tenuità della condotta, commessa di notte e con l'uso di un coltello per compiere l'effrazione; 4. Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); 5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso