CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 04409/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 15 luglio 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tre diversi reati di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen. alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa, con la concessione per entrambi delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, denunciando violazione di legge, con riferimento all'art. 62-bis cod. pen. risultando il diniego delle circostanze attenuanti generiche giustificato soltanto attraverso il rinvio alla motivazione di primo grado, senza tenere conto di tutti gli elementi dedotti dalle parti e risultanti dagli atti. 3.1 ricorsi sono inammissibili. In primo luogo, si rileva che le circostanze attenuanti generiche risultano concesse ad entrambi gli imputati. In secondo luogo si contesta un diniego, quello relativo alle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. ma, in alcuna parte, il motivo, denuncia eventuale violazione per avere il primo giudice ritenuto il beneficio soltanto equivalente rispetto alle aggravanti. Del resto, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. Né va taciuta l'esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549). 4. All'inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]