CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 13012/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce dichiarava inammissibile per tardività l'atto di appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale provvedimento ricorre l'imputato lamentando, con un unico motivo, violazione dell'articolo 606, lettere b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'articolo 585, comma 1-bis e 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.. Lamenta in particolare che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto di non riconoscere il termine ulteriore di quindici giorni per impugnare riconosciuto per l'imputato assente, in quanto 1il difensore di fiducia, munito di procura speciale per accedere ai riti alternativi, non ha esercitato tale diritto. 3. In data 11 dicembre 2025 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, depositava memoria in cui contestava le conclusioni del P.G. e insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come correttamente indicato nella sentenza impugnata, questa Corte ritiene che, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa alla presenza, in udienza, del procuratore speciale dell'imputato nominato per la richiesta di un procedimento speciale, indipendentemente dall'effettiva richiesta del rito, dovendo l'imputato ritenersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. e non rilevando che la sentenza lo abbia indicato assente (Sez. 4, n. 20976 del 14/05/2025, Racco, Rv. 288269 - 01; Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Corrado, Rv. 287199 - 01; Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C. Rv. 285332 - 01). Deve pertanto considerarsi irrilevante, ai sensi del precedentt dianzi citati l'erronea dichiarazione di assenza che compare nell'intestazione della sentenza che fu impugnata con l'appello tardivo, prevalendo la situazione effettivamente riscontrata a quella erroneamente riportata in atti. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vista la sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che nella fattispecie sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», in ragione del fatto che il presente ricorso propone una questione di diritto la cui soluzione presenta profili peculiari, l'imputato non deve essere condannato al pagamento di alcuna somma in favore della Cassa delle ammende. 4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione. P.Q.M. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlberto [OSCURATO:PERSONA] 444: 1V-e4 Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 09 APRI 2026 • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] kito 3