CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11857/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, posto che il fratello dell'imputato, a bordo dell'auto ove veniva rinvenuto lo stupefacente, ha immediatamente reso una dichiarazione confessoria, dichiarando la propria responsabilità ed escludendo la partecipazione del fratello Mario. Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisunn. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 3 della sentenza gravata, laddove ha affermato che l'imputato era stato fermato alla guida del veicolo contenente nel bagagliaio una rilevantissima quantità di sostanza stupefacente e considerato che dall'auto si diffondeva un forte odore tipico della sostanza in questione, che non poteva essere sfuggito all'imputato e che aveva insospettito anche i carabinieri i quali avevano perquisito i due fratelli e l'auto, rinvenendo nel vano portabagagli del mezzo quantità ingenti di stupefacente. Il giudice ha pertanto affermato che egli fosse a conoscenza del caricamento sul mezzo della sostanza e che avesse acconsentito al trasporto; una tale conclusione è avvalorata dal fatto che non sono state fornite dal ricorrente delle comprovate e plausibili giustificazioni circa lo spostamento dei due fratelli al di fuori del Comune di appartenenza durante il periodo di emergenza per la pandemia Covid, posto che i due Iacono avevano dichiarato di dover prestare assistenza ad una persona disabile, di cui però non avevano saputo fornire il nominativo. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2023 Il Consigliere estensore I