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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10681/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28677-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], personalmente nonché nella sua qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I IUZZO; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] E PORDENONE; - intimato - avverso la sentenza n. 755/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Trieste ha accolto l'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso le ordinanze ingiunzioni n. 270/15-56 del 18.5.2017 e n. 271/15-56 del 18.5.2017.

2. La Corte di merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che l'attività di pulizia dei locali del ristorante-pizzeria "[OSCURATO:PERSONA]" in [OSCURATO:PERSONA], per la cui esecuzione la Morsanutto, quale legale rappresentante della società citata, aveva convocato cinque lavoratrici per la mattina del 25.2.2015, presentasse i caratteri tipici del lavoro subordinato.

3. Ha aggiunto che, astrattamente, l'attività di pulizia dei locali sede di un ristorante può costituire oggetto di una prestazione di lavoro occasionale accessorio, ma ha rilevato che nel caso di specie era mancata la preventiva comunicazione all'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, come disposto dall'art. 3, comma 3, d.l. n. 12 del 2002, convertito con modi?. dalla

I. n. 73 del 2002 e successivamente modificato dall'art. 4,

I. n. 183 del 2010. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva provveduto a regolarizzare i rapporti di lavoro come lavoro occasionale accessorio solo dopo l'accesso degli ispettori verbalizzanti.

4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Ric. 2020 n. 28677 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -2-

5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Considerato che:

6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., dell'art. 23, comma 12,

I. n. 689 del 1981, dell'art. 112 cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 3,

I. n. 689 del 1981 e all'art. 2094 cod. civ.

7. Si censura la sentenza d'appello per avere, in violazione dell'art. 23,

I. n. 689 del 1981, addossato alle parti opponenti l'onere di prova della natura del rapporto di lavoro, che costituisce invece presupposto delle violazioni contestate.

Si afferma che, sin dal primo grado di giudizio, la parte ricorrente aveva contestato la natura subordinata dei rapporti di lavoro e che la volontà della stessa di dare vita a rapporti di lavoro occasionale emergeva dall'acquisto dei voucher, utilizzati poi in concreto per i pagamenti.

Si critica il passaggio della sentenza d'appello là dove ha giudicato decisiva la circostanza che le lavoratrici lavorassero abitualmente come cameriere e bariste presso il ristorante, trattandosi di elemento privo di connessione con l'accertamento del carattere occasionale o meno dell'attività di pulizia dei locali, comunque estranea alle mansioni di cameriere e bariste.

8. Il motivo è infondato.

9. Premessa l'abrogazione dell'art. 23,

I. n. 689 del 1981, ad opera del d.lgs. n. 150 del 2011 (per i procedimenti instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore dello stesso), deve rilevarsi come la Corte d'appello non abbia addossato alla parte opponente in primo grado l'onere di dimostrare la natura occasionale dei rapporti di lavoro ma abbia accertato, in base al complesso di elementi probatori ritualmente raccolti, la natura subordinata dei rapporti di lavoro oggetto del verbale Ric. 2020 n. 28677 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -3- ispettivo.

In particolare, la sentenza ha desunto il carattere subordinato dai seguenti dati: "la fissazione dell'orario di inizio lavoro indicato dalla signora Sandra attorno alle 9.00 di mattina, il luogo in cui la prestazione è stata resa e cioè nello spazio adiacente ai locali del ristorante pizzeria, la determinazione dell'attività di pulizia da svolgersi mediante l'utilizzo della pompa e sulle sedie da ritenersi, in difetto di prova contraria, di proprietà de [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I....", nonché dall'ulteriore circostanza, definita (impropriamente) "decisiva", per cui quelle stesse persone incaricate della pulizia durante la chiusura dei locali, lavoravano abitualmente come cameriere e bariste nei periodi di apertura dell'attività commerciale.

Inoltre, la censura di violazione dell'art. 2094 cod. civ. non è formulata con riferimento alla determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, la sola suscettibile di denuncia in sede di legittimità (v.

Cass., n. 17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999) ma è argomentata unicamente in ragione della natura occasionale dell'attività in concreto eseguita.

10. Con il secondo motivo è denunciato, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, avente ad oggetto la controprova dell'elemento soggettivo dell'illecito ex art. 3,

I. n. 689 del 1981.

11. Si assume che la Corte di merito non abbia tenuto conto dell'elemento soggettivo della responsabilità per illecito amministrativo e cioè che la presunzione di colpa iuris tantum, di cui all'art. 3 cit., richiede la consapevolezza della condotta del trasgressore ed ammette la prova della estraneità al fatto.

Nel caso di specie, sin dal ricorso in primo grado era stato dedotto che la Morsanutto al momento del fatto non era presente, non sapeva quale attività lavorativa si stesse Ric. 2020 n. 28677 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -4- svolgendo ed anzi aveva dato disposizioni affinché nulla fosse fatto fino al suo rientro.

12. Il motivo non può trovare accoglimento perché si basa su deduzioni svolte nel ricorso introduttivo della lite, implicitamente e logicamente superate dalla statuizione della sentenza d'appello che ha ritenuto integrati gli indici di subordinazione, presupponenti una gestione non solo consapevole ma addirittura di eterodirezione della altrui prestazione lavorativa.

13. Col terzo motivo si censura la sentenza, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione dell'art. 70, d.lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche.

14. La parte ricorrente ha osservato, richiamando le statuizioni della sentenza di primo grado, che l'obbligo di comunicazione preventiva è stato introdotto dal d.lgs. n. 185 del 2016 non applicabile ratione temporis al caso di specie; che le lavoratrici sono state effettivamente retribuite tramite i voucher e che non vi è ragione perché il rapporto delle stesse non debba rientrare nel paradigma dell'art. 70, d.lgs. n. 276 del 2003, che connota il lavoro accessorio solo in base ai limiti economici, del cui superamento non si fa questione nel caso in esame.

Si assume che i giudici di appello abbiano commesso più errori di carattere logico giuridico nel procedimento di sussunzione, atteso che non è contestata la riconducibilità delle prestazioni rese al lavoro occasionale e che l'Ispettorato non ha assolto all'onere di provare i requisiti del lavoro subordinato; la Corte territoriale avrebbe dovuto constatare che i rapporti di lavoro si erano svolti ed erano stati remunerati come lavoro occasionale, senza indagare sulla riconducibilità degli stessi al paradigma della subordinazione, ciò in quanto all'epoca dei fatti non vi era alcuna disposizione che imponesse l'attivazione dei voucher entro 60 minuti prima Ric. 2020 n. 28677 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -5- dell'inizio della prestazione ed era quindi irrilevante la tardiva denuncia del lavoro occasionale.

15. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha indicato specifiche fonti normative dell'obbligo di preventiva comunicazione, in vigore all'epoca dei fatti.

16. La sentenza d'appello ha affermato che, ove anche i rapporti di lavoro oggetto di accertamento, ed aventi carattere subordinato, fossero da qualificare come di lavoro accessorio, la società datrice avrebbe dovuto procedere alla preventiva comunicazione agli organi competenti, la cui omissione è sanzionata dall'art. 3, comma 3, d.l. n. 12 del 2002, conv. dalla

I. n. 73 del 2002, come modificato dall'art. 4,

I. n. 183 del 2010.

L'art. 4 da ultimo citato, al comma 3, stabilisce: "3.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa...".

Secondo la circolare Inps n. 157 del 7.12.2012, "...la nuova misura delle sanzioni trova applicazione nell'ipotesi di prestazione di lavoro occasionale accessorio in assenza delle previste comunicazioni all'INPS ed all'INAIL".

17. Le censure fondate sulla mancata applicabilità ratione temporis del d,Igs. n. 185 del 2016 non sono pertinenti e non si confrontano con le motivazioni poste a base della decisione di conferma della legittimità delle sanzioni amministrative applicate.

18. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

19. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità poiché la controparte non ha svolto difese.

20. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n.

Ric. 2020 n. 28677 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -6- 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28677-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], personalmente nonché nella sua qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I IUZZO; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] E PORDENONE; - intimato - avverso la sentenza n. 755/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Trieste ha accolto l'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso le ordinanze ingiunzioni n. 270/15-56 del 18.5.2017 e n. 271/15-56 del 18.5.2017. 2. La Corte di merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che l'attività di pulizia dei locali del ristorante-pizzeria "[OSCURATO:PERSONA]" in [OSCURATO:PERSONA], per la cui esecuzione la Morsanutto, quale legale rappresentante della società citata, aveva convocato cinque lavoratrici per la mattina del 25.2.2015, presentasse i caratteri tipici del lavoro subordinato. 3. Ha aggiunto che, astrattamente, l'attività di pulizia dei locali sede di un ristorante può costituire oggetto di una prestazione di lavoro occasionale accessorio, ma ha rilevato che nel caso di specie era mancata la preventiva comunicazione all'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, come disposto dall'art. 3, comma 3, d.l. n. 12 del 2002, convertito con modi?. dalla I. n. 73 del 2002 e successivamente modificato dall'art. 4, I. n. 183 del 2010. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva provveduto a regolarizzare i rapporti di lavoro come lavoro occasionale accessorio solo dopo l'accesso degli ispettori verbalizzanti. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Ric. 2020 n. 28677 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- 5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: 6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., dell'art. 23, comma 12, I. n. 689 del 1981, dell'art. 112 cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 3, I. n. 689 del 1981 e all'art. 2094 cod. civ. 7. Si censura la sentenza d'appello per avere, in violazione dell'art. 23, I. n. 689 del 1981, addossato alle parti opponenti l'onere di prova della natura del rapporto di lavoro, che costituisce invece presupposto delle violazioni contestate. Si afferma che, sin dal primo grado di giudizio, la parte ricorrente aveva contestato la natura subordinata dei rapporti di lavoro e che la volontà della stessa di dare vita a rapporti di lavoro occasionale emergeva dall'acquisto dei voucher, utilizzati poi in concreto per i pagamenti. Si critica il passaggio della sentenza d'appello là dove ha giudicato decisiva la circostanza che le lavoratrici lavorassero abitualmente come cameriere e bariste presso il ristorante, trattandosi di elemento privo di connessione con l'accertamento del carattere occasionale o meno dell'attività di pulizia dei locali, comunque estranea alle mansioni di cameriere e bariste. 8. Il motivo è infondato. 9. Premessa l'abrogazione dell'art. 23, I. n. 689 del 1981, ad opera del d.lgs. n. 150 del 2011 (per i procedimenti instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore dello stesso), deve rilevarsi come la Corte d'appello non abbia addossato alla parte opponente in primo grado l'onere di dimostrare la natura occasionale dei rapporti di lavoro ma abbia accertato, in base al complesso di elementi probatori ritualmente raccolti, la natura subordinata dei rapporti di lavoro oggetto del verbale Ric. 2020 n. 28677 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- ispettivo. In particolare, la sentenza ha desunto il carattere subordinato dai seguenti dati: "la fissazione dell'orario di inizio lavoro indicato dalla signora Sandra attorno alle 9.00 di mattina, il luogo in cui la prestazione è stata resa e cioè nello spazio adiacente ai locali del ristorante pizzeria, la determinazione dell'attività di pulizia da svolgersi mediante l'utilizzo della pompa e sulle sedie da ritenersi, in difetto di prova contraria, di proprietà de [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I....", nonché dall'ulteriore circostanza, definita (impropriamente) "decisiva", per cui quelle stesse persone incaricate della pulizia durante la chiusura dei locali, lavoravano abitualmente come cameriere e bariste nei periodi di apertura dell'attività commerciale. Inoltre, la censura di violazione dell'art. 2094 cod. civ. non è formulata con riferimento alla determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, la sola suscettibile di denuncia in sede di legittimità (v. Cass., n. 17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999) ma è argomentata unicamente in ragione della natura occasionale dell'attività in concreto eseguita. 10. Con il secondo motivo è denunciato, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, avente ad oggetto la controprova dell'elemento soggettivo dell'illecito ex art. 3, I. n. 689 del 1981. 11. Si assume che la Corte di merito non abbia tenuto conto dell'elemento soggettivo della responsabilità per illecito amministrativo e cioè che la presunzione di colpa iuris tantum, di cui all'art. 3 cit., richiede la consapevolezza della condotta del trasgressore ed ammette la prova della estraneità al fatto. Nel caso di specie, sin dal ricorso in primo grado era stato dedotto che la Morsanutto al momento del fatto non era presente, non sapeva quale attività lavorativa si stesse Ric. 2020 n. 28677 sez. ML - ud. 23-11-2021 -4- svolgendo ed anzi aveva dato disposizioni affinché nulla fosse fatto fino al suo rientro. 12. Il motivo non può trovare accoglimento perché si basa su deduzioni svolte nel ricorso introduttivo della lite, implicitamente e logicamente superate dalla statuizione della sentenza d'appello che ha ritenuto integrati gli indici di subordinazione, presupponenti una gestione non solo consapevole ma addirittura di eterodirezione della altrui prestazione lavorativa. 13. Col terzo motivo si censura la sentenza, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione dell'art. 70, d.lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche. 14. La parte ricorrente ha osservato, richiamando le statuizioni della sentenza di primo grado, che l'obbligo di comunicazione preventiva è stato introdotto dal d.lgs. n. 185 del 2016 non applicabile ratione temporis al caso di specie; che le lavoratrici sono state effettivamente retribuite tramite i voucher e che non vi è ragione perché il rapporto delle stesse non debba rientrare nel paradigma dell'art. 70, d.lgs. n. 276 del 2003, che connota il lavoro accessorio solo in base ai limiti economici, del cui superamento non si fa questione nel caso in esame. Si assume che i giudici di appello abbiano commesso più errori di carattere logico giuridico nel procedimento di sussunzione, atteso che non è contestata la riconducibilità delle prestazioni rese al lavoro occasionale e che l'Ispettorato non ha assolto all'onere di provare i requisiti del lavoro subordinato; la Corte territoriale avrebbe dovuto constatare che i rapporti di lavoro si erano svolti ed erano stati remunerati come lavoro occasionale, senza indagare sulla riconducibilità degli stessi al paradigma della subordinazione, ciò in quanto all'epoca dei fatti non vi era alcuna disposizione che imponesse l'attivazione dei voucher entro 60 minuti prima Ric. 2020 n. 28677 sez. ML - ud. 23-11-2021 -5- dell'inizio della prestazione ed era quindi irrilevante la tardiva denuncia del lavoro occasionale. 15. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha indicato specifiche fonti normative dell'obbligo di preventiva comunicazione, in vigore all'epoca dei fatti. 16. La sentenza d'appello ha affermato che, ove anche i rapporti di lavoro oggetto di accertamento, ed aventi carattere subordinato, fossero da qualificare come di lavoro accessorio, la società datrice avrebbe dovuto procedere alla preventiva comunicazione agli organi competenti, la cui omissione è sanzionata dall'art. 3, comma 3, d.l. n. 12 del 2002, conv. dalla I. n. 73 del 2002, come modificato dall'art. 4, I. n. 183 del 2010. L'art. 4 da ultimo citato, al comma 3, stabilisce: "3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa...". Secondo la circolare Inps n. 157 del 7.12.2012, "...la nuova misura delle sanzioni trova applicazione nell'ipotesi di prestazione di lavoro occasionale accessorio in assenza delle previste comunicazioni all'INPS ed all'INAIL". 17. Le censure fondate sulla mancata applicabilità ratione temporis del d,Igs. n. 185 del 2016 non sono pertinenti e non si confrontano con le motivazioni poste a base della decisione di conferma della legittimità delle sanzioni amministrative applicate. 18. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. 19. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità poiché la controparte non ha svolto difese. 20. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. Ric. 2020 n. 28677 sez. ML - ud. 23-11-2021 -6- 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Presidente
Sentenza Cassazione n. 10681/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris