CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03672/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Napoli, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli, decidendo sull'istanza di riesame, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli a [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla detenzione illecita di cocaina a fini di vendita, cedutagli da [OSCURATO:PERSONA] (capo 66) descritta nel capo 67 delle imputazioni provvisorie.2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del ricorrente. Si osserva che l'ordinanza non ha considerato i contenuti della memoria difensiva, depositata ritualmente nel procedimento davanti al Tribunale e allegata all'originale del presente ricorso, nella quale si contesta l'esistenza di elementi a sostegno del riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] nel soggetto che arrivò a bordo di uno scooter a casa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Già davanti al Tribunale del riesame [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato la difficoltà, data l'imponenza del materiale investigativo, di reperire le video- immagini che hanno consentito di identificare [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto che giunse a casa di Masiello con il motociclo targato RSAVE60. Tuttavia, il Tribunale, pur dando atto di questa difficoltà,, ha osservato che dalle indagini emerge che [OSCURATO:PERSONA] gestiva una piazza di spaccio e doveva pagare una quota ai dirigenti del sistema di smercio di droga impiantatosi nei [OSCURATO:PERSONA] e in particolare a [OSCURATO:PERSONA] da cui si riforniva in modo costante di cocaina (p. 5-6 dell'ordinanza impugnata, p. 509 ss. dell'ordinanza genetica). In particolare — con argomentazione fondata su pertinenti massime di esperienza e senza incorrere — in manifeste illogicità, ha considerato che [OSCURATO:PERSONA]: è un pluripregiudicato per reati relativi agli stupefacenti e per questo ben noto agli investigatori, i quali, quindi, lo hanno potuto individuare mentre, a bordo di un motociclo, si recava casa di Masiello; inoltre, è stato identificato nella intercettazione ambientale (n. 3353 del 10/02/2020), che seguì all'ingresso in casa di Masiello, con il dialogante di nome «Antonio» perché balbuziente. Il ricorso non si confronta con la indicazione di questa seconda via di identificazione del ricorrente, sicché risulta inammissibile. 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ir=g3in al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.