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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25592/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5720-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] J PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale è elett.te dom.to in ROMA, al CORSO D'ITALIA, n. 19; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5125/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della REGIONE SICILIANA, depositata il 30/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera ci consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. un avviso di accertamento per riprese conseguenti a fatture passive per operazioni inesistenti; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Palermo la quale, con sentenza n. 7842/2014, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Regione siciliana, la quale, con sentenza n. 512:5/9/2020, depositata il 30.9.2020, rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come il contribuente avesse ottemperato all'onere della prova, sullo stesso gravante, dell'effettiva esecuzione delle prestazioni sottese alle riprese dell'Ufficio; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 3, cod. proc. civ.) della "violazione e/o falsa applicazione degli articoli III Cost., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n. 4) c.p.c., nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c...Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 19 e 21, comma 7, del D.p.R. n.

Ric. 2021 n. 5720 sez.

Seste civile - T - ud. 22-06-2022 -2- 633/72 nonché dell'art. 109 del TUIR", per avere la C.T.R. reso una motivazione apparente in ordine alla effettiva sussistenza delle operazioni sottese alle riprese, "semplicemente aderendo alle doglianze del contribuente e alle motivazioni della impugnata sentenza di CTP" (cfr. ricorso, p. 10, secondo cpv.), senza alcuna "effettiva analisi della controversia...disamina concreta, indipendente ed autonoma degli elementi e degli atti introdotti nel giudizio, limitandosi alla condivisione delle ragioni di una sola delle due controparti (il contribuente), senza verificare l'adeguatezza e la veridicità delle affermazioni così condivise" (cfr. ricorso, p. 12); che il motivo - il quale, in entrambe le censure di cui si articola, disvela un vizio motivazionale ex art. 360, ,comma 1, n. 5, cod. proc. civ. - è manifestamente inammissibile; che la difesa dell'AGENziA sollecita, infatti, questa Corte ad una valutazione del materiale istruttorio in atti, diversa da quella svolta dai giudici di merito e, per ciò stesso, preclusa al Collegio: precisamente, in tema di ricorso per cassazione, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 ,cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628- 01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della MATTEO Ric. 2021 n. 5720 sez.

Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Per l'effetto, condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in C 200,00 (duecento/00) per esborsi ed C 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre 15% su tale ultimo importo per rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5720-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] J PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale è elett.te dom.to in ROMA, al CORSO D'ITALIA, n. 19; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5125/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della REGIONE SICILIANA, depositata il 30/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera ci consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. un avviso di accertamento per riprese conseguenti a fatture passive per operazioni inesistenti; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Palermo la quale, con sentenza n. 7842/2014, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Regione siciliana, la quale, con sentenza n. 512:5/9/2020, depositata il 30.9.2020, rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come il contribuente avesse ottemperato all'onere della prova, sullo stesso gravante, dell'effettiva esecuzione delle prestazioni sottese alle riprese dell'Ufficio; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 3, cod. proc. civ.) della "violazione e/o falsa applicazione degli articoli III Cost., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n. 4) c.p.c., nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c...Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 19 e 21, comma 7, del D.p.R. n. Ric. 2021 n. 5720 sez. Seste civile - T - ud. 22-06-2022 -2- 633/72 nonché dell'art. 109 del TUIR", per avere la C.T.R. reso una motivazione apparente in ordine alla effettiva sussistenza delle operazioni sottese alle riprese, "semplicemente aderendo alle doglianze del contribuente e alle motivazioni della impugnata sentenza di CTP" (cfr. ricorso, p. 10, secondo cpv.), senza alcuna "effettiva analisi della controversia...disamina concreta, indipendente ed autonoma degli elementi e degli atti introdotti nel giudizio, limitandosi alla condivisione delle ragioni di una sola delle due controparti (il contribuente), senza verificare l'adeguatezza e la veridicità delle affermazioni così condivise" (cfr. ricorso, p. 12); che il motivo - il quale, in entrambe le censure di cui si articola, disvela un vizio motivazionale ex art. 360, ,comma 1, n. 5, cod. proc. civ. - è manifestamente inammissibile; che la difesa dell'AGENziA sollecita, infatti, questa Corte ad una valutazione del materiale istruttorio in atti, diversa da quella svolta dai giudici di merito e, per ciò stesso, preclusa al Collegio: precisamente, in tema di ricorso per cassazione, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 ,cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628- 01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della MATTEO Ric. 2021 n. 5720 sez. Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Per l'effetto, condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in C 200,00 (duecento/00) per esborsi ed C 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre 15% su tale ultimo importo per rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camer
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