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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02473/2023

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segue:ite C)RDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1 -, /10/ 1.98 avverso la sentenza del 2.-*/09/2021 cella CCRTE APPELLO di NAPC)LI dato avviso alle pani: la relazione svoleo dal C.;isic iere D4NIELE CENCI; Motivi delta decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 27 settembre 2021, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 25 gennaio 2021 ha riconosciuto lo stesso responsabile dei reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge in ordine alla mancata adozione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria.

Il ricorrente non indica gli elementi di fatto e le regioni di diritto posti alla base della propria richiesta, né individua le prove di cui si adduce l'inesistenza o l'omessa assunzione e/o valutazione, formulando motivi del tutto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
segue:ite C)RDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1 -, /10/ 1.98 avverso la sentenza del 2.-*/09/2021 cella CCRTE APPELLO di NAPC)LI dato avviso alle pani: la relazione svoleo dal C.;isic iere D4NIELE CENCI; Motivi delta decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 27 settembre 2021, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 25 gennaio 2021 ha riconosciuto lo stesso responsabile dei reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge in ordine alla mancata adozione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente non indica gli elementi di fatto e le regioni di diritto posti alla base della propria richiesta, né individua le prove di cui si adduce l'inesistenza o l'omessa assunzione e/o valutazione, formulando motivi del tutto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 nov
Sentenza Cassazione n. 02473/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris