CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 settembre 2024
Cassazione n. 25971/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21884/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (già impresa [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del legale rappresentante, Sig. [OSCURATO:PERSONA], socio amministratore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PZ), il 26 marzo 1965, con sede in Filiano (PZ), Viale 1° maggio snc, elett.te dom.ta in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 37, presso lo Studio dell'Aw. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.: NRDMSM68T04L2191 - [OSCURATO:PARTITA_IVA]), che la rappresenta e difende, giusta procura spe- ciale in calce al ricorso. Ricorrente contro Comune di Ripacandida, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sin- daco pro tempore, Arch. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domici- liato in Barile al Rione I Maggio, 1, presso e nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f TRFDNTSSR01A666S), dal quale è rappre- sentato e difeso, in virtù della Determina del Responsabile dei Ser- vizi Amministrativi, Sig. [OSCURATO:PERSONA], n. 192 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Racc. Gen. n. 482, prot. n. 5692, nonché mandato in calce al controricorso, a firma del Sindaco e, per questa procedura, elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] da Pa- lestrina, n. 19, presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; indirizzo di posta elettronica certificata: studiolegaletraficante @ pec.giuffre.it e Tele- [OSCURATO:TELEFONO]; per le comunicazioni di Cancelleria. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza n° 29 deposi- tata il 24 gennaio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Giudicando sull’opposizione proposta dal committente, Comune di Ripacandida, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’appaltatore [OSCURATO:PERSONA], col quale l’Ente territoriale era sta- to condannato a pagare a quest’ultimo lire 298.083.226 a titolo di saldo del corrispettivo d’appalto del 10 maggio 1993, residuo dovu- to per revisione prezzi ed interessi per ritardato pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) , il tribunale di Melfi la rigettava, condannando il committente a rifondere le spese di lite. 2.- La Corte d’appello, adita dal Comune in base a quattro motivi, accoglieva l’impugnazione, ritenendo fondata solo la terza doglian- za. In particolare –e per quello che qui ancora interessa – la Corte os- servava che il tribunale aveva erroneamente riconosciuto in favore dell’appaltatore il diritto alla revisione prezzi. L’offerta del [OSCURATO:SOCIETA] risaliva all’anno 1990 e, a seguito di sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (adito dallo stesso [OSCURATO:SOCIETA]), la predetta gara d’appalto era stata annullata. A tale annullamento era seguita una nuova gara, conclusasi il 25 febbraio 1993, con contratto stipulato il 10 maggio successivo. Si trattava, dunque, di atti che rientravano nel vigore della nuova normativa derivante dalle modifiche introdotte con DL n° 333/1992 e con legge n° 498/1992, che vietavano tale revisione, fatti salvi i contratti per i quali fosse già intervenuta l’approvazione in data an- teriore a tale ultima legge, in vigore dal 13 gennaio 1993. In conclusione, eliminato il maggior corrispettivo relativo alla revi- sione prezzi (euro 15.059,10) e gli interessi da ritardo su tale somma (euro 43.074,12), la Corte condannava il Comune a pagare all’appaltatore il residuo credito di euro 31.295,63, oltre interessi. Spese dei due gradi integralmente compensate (e spese di c.t.u. a carico di ciascuna parte nella misura della metà) in ragione del par- ziale accoglimento della domanda attorea e della reiezione della ri- convenzionale, con la quale il Comune aveva chiesto la restituzione di lire 231.874.676, erroneamente ed indebitamente pagate all’appaltatore – a dire dell’Ente territoriale – a titolo di revisione prezzi. 3.-Ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., “già [OSCURATO:PERSONA]”, affidando il gravame a due mezzi. Resiste il Comune di Ripacandida, che preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per inefficacia del mandato ad litem, al- legato alla p.e.c. di notifica dell’atto, ma sprovvisto di attestazione di conformità, e nel merito insiste per l’inammissibilità dei singoli motivi e per la reiezione dell’impugnazione. Non sono state depositate memorie ai sensi dell’art. 381-bis.1. cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente. In particolare, il Comune eccepisce la “nullità del ricorso medesimo, conseguente alla inefficacia del mandato ad litem, atteso che la ri- corrente ha notificato al procuratore costituito del Comune di Ripa- candida telematicamente una copia del ricorso firmato digitalmente dal procuratore costituito, con allegata una copia scannerizzata dell’ultima pagina dello stesso ricorso, con la riproduzione in calce del mandato sottoscritto dal legale rappresentante della società ri- corrente, senza l' attestazione di conformità della stessa alla copia analogica originale”. L’eccezione è infondata. Il ricorso, infatti, è nativo analogico ed è provvisto in calce della procura speciale conferita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al proprio difensore. Esso è stato depositato anteriormente al 1° gennaio 2023, data a partire dalla quale il deposito degli atti giudiziari deve avvenire in modalità digitale (art. 196-quater cod. proc. civ.). Il tema posto dall’eccezione del resistente consiste, dunque, nello stabilire se la mancata allegazione nella p.e.c. di notifica della atte- stazione di conformità della copia digitale all’originale analogico del ricorso (contenente la procura in calce) determini l’inesistenza o la nullità della procura stessa e dell’atto introduttivo del presente giu- dizio. Ritiene il Collegio che al quesito debba darsi risposta negativa. Questa Corte, infatti, ha già deciso che, nel contesto di non obbli- gatorietà del deposito digitale degli atti (ipotesi che ricorre nel pre- sente giudizio), nel caso in cui il ricorrente predisponga ricorso e procura nativi digitali e li notifichi alla controparte senza attestazio- ne di conformità (ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n° 53 del 1994), depositando successivamente in cancelleria i predetti atti in formato analogico, il giudizio non è improcedibile, ove il controri- corrente costituitosi (anche tardivamente) non abbia disconosciuto la conformità della copia analogica depositata in cancelleria all'ori- ginale notificatogli ex art. 23, secondo comma, del d.lgs. n° 82 del 2005 (per tutte: Cass. 19473/2024). Va, inoltre, ricordato che con recente sentenza del 23 maggio 2024 (“Patricolo e altri contro Italia”) la Corte Edu ha sanzionato lo Stato italiano per violazione dell’art. 6 § 1 della [OSCURATO:PERSONA], per aver dichiarato improcedibile un ricorso per cassazione senza aver dato ai ricorrenti la possibilità di presentare, anche in una fase suc- cessiva alla scadenza del termine ex art. 369 cod. proc. civ., l’attestazione di conformità degli atti nativi digitali all’originale ana- logico depositato in cancelleria della Corte di cassazione. È vero che, nel presente giudizio, il ricorrente non ha depositato neppure tale “tardiva” asseverazione, ma è pure vero che la con- troparte non ha mai contestato la conformità degli atti digitali noti- ficatile via p.e.c. alla copia analogica stesa in calce al ricorso e de- positata presso la cancelleria di questa Corte: evenienza che, al pa- ri della tardiva attestazione, preclude l’improcedibilità del ricorso secondo i principi già espressi da Cass. Su n° 8312/2009 (richia- mata anche da Cedu 23 maggio 2024). Si passa, pertanto, all’esame del merito. 4.- Col primo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge ex art. 360 n° 3 cod. proc. civ. in relazione agli art. 15 della legge n° 498/92, 35 e 36 della legge n° 1063/1962, omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto nodale della controver- sia, ex art. n° 360 n° 5 cod. proc. civ. in relazione agli art. 35 e 36 della legge n° 1063/1962. Deduce, in sostanza, che la data alla quale occorre fare riferimento per stabilire se l’appaltatore abbia diritto alla revisione prezzi non è quella di accettazione dell’offerta e della stipulazione finale, ma, ri- correndo l’ipotesi della licitazione privata, quella di aggiudicazione del contratto, ai sensi dell’art. 16, quarto comma, del r.d. n° 2440/1923. A seguito della sentenza del [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Ripacandi- da aveva riaperto il verbale di gara con deliberazione n° 29 del 10 febbraio 1993 ed aveva proceduto a nuova valutazione delle offer- te, tra le quali quella del [OSCURATO:SOCIETA] nel 1990. Pertanto, nel caso in cui vi sia divario tra l'aggiudicazione provviso- ria, che si verifica al termine della gara, e quella definitiva, che si realizza al termine di tutte le procedure esperibili secondo la legge, il diritto al compenso revisionale sarebbe disciplinato dalle norme in vigore al momento della prima. 5.-Il motivo è infondato. L’istituto della revisione prezzi ha subito notevoli modificazioni normative nel corso del tempo, dovute alle oscillazioni dei prezzi sul mercato, sovente inconsuete. Il d.lgs. C.P.S. n° 1501/1947 aveva previsto la rivedibilità dei prez- zi dell’appalto pubblico in caso di aumento del “costo complessivo dell'opera” in misura superiore al 10% “per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione del- la offerta”. Dal 1986 questa regola è stata dapprima affiancata e poi sostituita dal sistema cosiddetto del “prezzo chiuso”. Con l. n° 41/1986 (art. 33) si previde, infatti, la possibilità di revi- sione dei prezzi solo per gli appalti aventi durata superiore all’anno, con contestuale previsione della possibilità di un aumento dei prez- zi a partire dal secondo anno. Tal regime venne modificato dal d.l. n° 333/1992, il quale, modifi- cando l’art. 33 della legge n° 41/1986, introdusse il generale divie- to di revisione dei prezzi, mantenendo, tuttavia, la possibilità (pre- vista dal quarto comma dell’art. 33) di pattuire il cosiddetto “prezzo chiuso” con aumento fisso del 5% per ogni anno di svolgimento del rapporto. Tale ultima previsione venne, infine, abrogata dalla legge n° 498/1992 (art. 15), lasciando, pertanto, sussistente il solo divieto generale di revisione prezzi. Tale divieto venne confermato dalla l. n° 109/1994 (art. 26), la quale pose il divieto di applicazione agli appalti pubblici dell’art.1664 cod. civ. (art. 26, terzo comma), consentendo però la possibi- lità di pattuire il cosiddetto “prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi”. La disciplina revisionale è stata poi trasfusa nell’art. 133 del d.lgs. n° 163/2006, nel d.lgs. n° 50/2016 e, da ultimo, nel d.lgs. n° 36/2023: norme che non occorre qui prendere in considerazione, essendo inapplicabili ratione temporis. Questo, per sommi capi e per quello che qui rileva, il percorso normativo in materia revisionale. 6.-Ora, come già statuito da questa Corte – con indirizzo cui il Col- legio intende dare piena continuità, non sussistendo alcuna ragione di revisione dello stesso – l’art. 33 della legge n° 41 del 1986, in forza del quale la revisione dei prezzi era ammessa a decorrere dal “secondo anno successivo all'aggiudicazione”, si riferisce all'aggiu- dicazione definitiva, non a quella provvisoria (Cass. 11577/2016) o, a tutto concedere, ad un momento coevo alla conclusione della fase pubblicistica della gara ed all’insorgenza del vincolo contrattuale (Cass. 117/2023). Ebbene, nel caso di specie, l’aggiudicazione provvisoria, cui fa rife- rimento la stessa ricorrente e che fu poi annullata dal [OSCURATO:PERSONA]- ta, risale all’anno 1990 (sentenza, pagina 15), mentre quella defini- tiva è avvenuta, come riferisce lo stesso ricorrente (ricorso, pagina 9) il 25 febbraio 1993 (mentre la stipula del contratto è del 10 maggio 1993: sentenza, pagina 18), quindi nel pieno vigore della già citata legge n° 498/1992 (“Interventi urgenti in materia di fi- nanza pubblica”), che con l’art. 15, quinto comma (“Il comma 4 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come modifica- to dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è abrogato. Sono fatti salvi i contratti per i quali sia già inter- venuta l'approvazione in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge”) ha sostanzialmente introdotto un generale divieto di modificazione dei prezzi negli appalti pubblici di lavori. La stipula dell’appalto, inoltre, si colloca in un periodo temporale antecedente alla l. 109/1994, con conseguente non invocabilità del pur limitato sistema revisionale previsto da quest’ultima (la cui ap- plicazione, nella presente fattispecie, sarebbe comunque preclusa da un manifesto difetto di autosufficienza del ricorso). Per quanto sopra esposto è, pertanto, escluso che la [OSCURATO:SOCIETA]. abbia il diritto di ottenere la differenza di corrispettivo riconducibile alla revisione prezzi, dato che la stipula del contratto avvenne in un periodo temporale nel quale la l. n° 41/1986 (come modificata dal- la l. n° 498/1992) faceva divieto di revisione dei prezzi degli appal- ti. Del pari priva di autosufficienza (e di rilievo) è, infine, l’asserzione difensiva secondo la quale si sarebbe nella fattispecie trattato di li- citazione privata. In conclusione, il mezzo va disatteso. 7.- Col secondo motivo la ricorrente lamenta l’erronea compen- sazione totale delle spese di lite, disposta nonostante essa dovesse considerarsi totalmente vittoriosa, poiché la sua domanda era stata accolta (sebbene parzialmente), mentre era stata totalmente disat- tesa la riconvenzionale del Comune. 8.-Anche questo motivo è infondato. Come si desume dal testo della sentenza impugnata, l’appaltatore aveva agito in sede monitoria proponendo più domande, ossia chiedendo la condanna del Comune al pagamento del residuo corri- spettivo di appalto e degli interessi per il suo ritardato pagamento, nonché al pagamento della revisione prezzi e degli interessi matu- rati per tale revisione. La Corte ha disatteso questi ultimi due capi di domanda, con la conseguenza che il [OSCURATO:SOCIETA] doveva considerarsi parzialmente soc- combente in relazione ad essi, come pure soccombente era il Co- mune in relazione alla riconvenzionale diretta alla restituzione delle somme pagate. La Corte territoriale ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio espresso da questa SC a SU (Cass. SU 32061/2022), se- condo il quale in tema di spese processuali, la soccombenza reci- proca è configurabile in presenza di una pluralità di domande con- trapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi: evento che ricorre nella fattispecie e che, pertanto, giustifica la compensazione totale disposta dalla Corte d’appello. 8.- La ricorrente è invece totalmente soccombente nel presente grado. A tale soccombenza segue la sua condanna alla rifusione delle spe- se di lite della presente fase processuale in favore del Comune di Ripacandida, per la cui liquidazione – fatta in base al dm n° 55 del 2014, come modificato dal dm n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 58 mila circa: pagina 19 della sentenza) – si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione del- le spese del presente grado in favore del resistente, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfe