CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16412/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RLOCUTORIA sul ricorsoiscritto al n. 9917 /20 17 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro COMAR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 34 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA]’ABRUZZO n. 932/01/2016 depositata il 14 ottobre 2016 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 aprile 202 4 dal Consigliere Danilo CHIECA rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., successivamente incorporata da [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione s.p.a., notificava alla Comar s.r.l. , quale responsabile in solido con la ICG s.r.l., tre distinte cartelle esattoriali per il pagamento delle imposte relative a un’operazione dicessione di ramo d’azienda intercorsa fra le predette società; -avverso gli atti esattivi in questione la Comar s.r.l. proponeva tre autonomi ricorsi, che, previa riunione, venivano respinti dall’adìta [OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila; -la decisione veniva successivamente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, la quale, con sentenza n. 932/01/2016 del 14 ottobre 2016, accoglieva l’appello della contribuente, annullando le cartelle di pagamento impugnate; -contro quest’ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base didue motivi; -la Comar s.r.l. ha resistito con controricorso; -il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; -nel termine di cui al comma 1, secondo periodo, del predetto articolo il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso; -in data 22 marzo 2024 la controricorrente ha depositato istanza di sospensione del presente giudizio fino al 31 dicembre 2027, deducendo e documentando: (a)di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti, ai sensi dell’art. 1, comm a 235 , della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione quater ), anche con riguard o al le tre cartelle esattoriali oggetto d el presente giudizio, scegliendo di effettuare il pagamento delle somme dovute nel numero di diciotto rate, l’ultima delle quali scadente il 30 novembre 2027; (b)di aver provveduto al versamento delle prime tre rate, scadute il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e il 28 febbraio 2024, in conformità al piano di dilazione inviatole dall’agente della riscossione unitamente alla comunicazione dell’ammontare complessivodelle somme dovute per la definizione; considerato che: -ai sensi del comma 236 dell’art. 1 della citata L. n. 197 del 2022, i giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sono sospesi dal giudice, nelle more del pagamento delle somme dovute, dietro presentazione di copia della detta dichiarazione; P.Q.M. La Corte sospende il giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo per un’udienza successiva al 30 novembre 2027. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprem