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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20674/2026

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. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], n. 1099/2021, depositata il 03/02/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23469/2021Numero sezionale 4977/2026Numero di raccolta generale 20674/2026Data pubblicazione 18/06/20261.

L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], socioaccomandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], intimazione,n. 012 2017 9004270 62 000, con la quale chiedeva il pagamento deidebiti societari portati da numerose cartelle ivi menzionate.Il contribuente impugnava l’atto innanzi alla C.t.p. di Avellinodeducendo, per quanto ancora di rilievo, la violazione del beneficio diescussione.

La C.t.p., dichiarato il difetto di giurisdizione conriferimento alle cartelle non aventi ad oggetto crediti tributari,rigettava, per il resto, il ricorso.La C.t.r. confermava la sentenza di primo grado.

Sulla questionecontroversa, affermava la legittimità della notifica dell’intimazione alsocio accomandatario, stante la sua responsabilità per i debiti sociali,ancorché rimasto estraneo agli atti di accertamento ed a quelliimpositivi finalizzati alla formazione del ruolo.

Ribadiva chel’Amministrazione poteva legittimamente procedere alla riscossionecoattiva nei confronti del socio, il quale, in sede di impugnativa, eralegittimato a far valere tutte le ragioni che avrebbe potuto opporreavverso l’avviso di accertamento.Avverso detta sentenza il contribuente propone ricorso percassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate che resiste a mezzocontroricorso.Il contribuente, a seguito di comunicazione della proposta didefinizione accelerata, ha chiesto la decisione della causa esuccessivamente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, articolato sotto unduplice profilo, il contribuente denuncia in relazione all’ art. 360, primocomma, num. 4), c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., e omessa pronuncia; ex art. 360, primo comma, num. 3), c.p.c.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 23469/2021Numero sezionale 4977/2026Numero di raccolta generale 20674/2026Data pubblicazione 18/06/2026violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2304, 2315, 2268 c.c., incombinato disposto con l’art. 2697 c.c.Con la prima critica, censura la sentenza impugnata per averomesso qualsiasi statuizione in merito a quanto eccepito, sin dal primogrado, in merito al vizio dell’intimazione di pagamento, per violazionedel beneficium excussionis.Con una seconda critica, in via subordinata, per l’ipotesi in cui nonsi ravvisi la violazione dell’art. 112 c.p.c. ribadisce l’illegittimità dellaintimazione in quanto notificata direttamente al socio accomandatario,senza previa escussione del patrimonio sociale dell’obbligato principale.2.

La prima critica è infondata.2.1.

Non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza diappello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione in ordinead un motivo di impugnazione, la decisione adottata comportinecessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere chetale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessauna decisione su di un punto che si palesi indispensabile per lasoluzione del caso concreto» (Cass. n. 1525/2019).Nella fattispecie la C.t.r. ha comunque ritenuto legittimal’intimazione notificata al socio accomandatario nella sua qualità diresponsabile in solido delle obbligazioni sociali, precisando che non viera nemmeno litisconsorzio necessario e affermando espressamenteche l’Amministrazione poteva procedere alla riscossione coattiva neiconfronti del socio, così implicitamente rigettando il motivo con il qualeil ricorrente aveva affermato che, al contrario, non si potesse procederecoattivamente nei propri confronti se non dopo aver vanamente tentatol’escussione della società.3.

La seconda critica è fondata.3.1.

La questione controversa è se sia legittima l’intimazione dipagamento per debiti sociali notificata al socio accomandatario inCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 23469/2021Numero sezionale 4977/2026Numero di raccolta generale 20674/2026Data pubblicazione 18/06/2026mancanza della previa escussione del patrimonio della società,obbligata principale.3.2.

In primo luogo, questa Corte ha chiarito, anche a SezioniUnite, che l’intimazione di pagamento è atto equiparabile all’avviso dimora, autonomamente impugnabile innanzi al giudice tributario e chenon è atto dell’esecuzione che si limita a preannunciare (Cass., Sez.U., n. 26817/2024, n. 7822/2020, Cass. n. 15860/2025).3.3.

Sulla questione relativa alla possibilità di far valere ilbeneficium excussionis in sede di impugnazione della cartella, osuccessivamente, in sede di impugnazione dell’atto di intimazione,sono intervenute le Sezioni Unite, le quali hanno statuito il seguenteprincipio di diritto: «in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolodi tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla societàe la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato allasocietà e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartellanotificatagli eccependo (tra l’altro) la violazione del beneficio dipreventiva escussione del patrimonio sociale.

In tal caso, se si trattadi società semplice (o irregolare) incombe sul socio l’onere di provareche il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimoniosociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, inaccomandita semplice o per azioni, è l’amministrazione creditrice adover provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (ameno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l’insufficienzadel patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito,come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata).

Ne consegueche, se l’amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, ilricorso andrà respinto; se, invece, il coobbligato beneficiato prova lasufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto.

Se la prova dellacapienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti.

Se nessunaprova si riesce a dare, l’applicazione della regola suppletiva postaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 23469/2021Numero sezionale 4977/2026Numero di raccolta generale 20674/2026Data pubblicazione 18/06/2026dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, aseconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sulcoobbligato sussidiario» (Cass. Sez.

U. n. 28709/2020).3.4.

Va subito evidenziato che la Sezioni Unite hanno chiarito nellacitata pronuncia che i principi esposti con riferimento alla cartella sonomutuabili anche in caso di impugnazione dell’intimazione dipagamento.

Si è precisato, infatti, (par. 22) che, quanto il coobbligatopuò far valere (in tema di beneficio di escussione) impugnando lacartella, può far valere anche contro l’eventuale intimazionesuccessiva.Quanto alla specifica questione rilevante nel giudizio, le SezioniUnite hanno dato atto della sussistenza di due orientamenti nellagiurisprudenza di legittimità:- il primo (illustrato nel par. 4), maggioritario, per il quale ilbeneficium excussionis opera solo in sede esecutiva, restando esclusala possibilità di farlo valere in sede di impugnazione della cartella inquanto atto che si limita a preannunciare l’azione esecutiva (e dunque,deve ritenersi, anche in sede di impugnazione dell’intimazione dipagamento che, come visto, è anch’essa antecedente alla faseesecutiva).- il secondo (illustrato al par. 5), minoritario, che, invece, ammettela possibilità di far valere il beneficium excussionis con l’impugnazionedella cartella di pagamento (e, dunque, deve ritenersi, anche conl’impugnazione della intimazione di pagamento).3.5.

Risolvendo il contrasto, le Sezioni Unite, hanno confermatoche il socio può far valere l’improcedibilità dell’azione esecutiva neipropri confronti perché l’ente creditore non si è soddisfatto prima suibeni che compongono il patrimonio sociale ed ha precisato che ilmedesimo non è tenuto ad aspettare il pignoramento.

Resta, così,abbandonato l’orientamento maggioritario.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 23469/2021Numero sezionale 4977/2026Numero di raccolta generale 20674/2026Data pubblicazione 18/06/2026Tuttavia, hanno ribadito (par. 16.1.), così discostandosi anchedall’orientamento minoritario, che «non si configura alcunaimpossibilità di notificare al coobbligato sussidiario la cartella primadell’escussione dei beni dell’obbligato principale», aggiungendo che «èpur sempre il coobbligato beneficiato che deve far valere il beneficio(addirittura provvedendo, qualora si applichi l'art. 2268 c.c., a indicarei beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi), al fined'impedire che inizi l'esecuzione vera e propria, oppure di bloccarladopo che sia iniziata».

Hanno, pertanto, escluso espressamente che«l'escussione del patrimonio sociale debba comunque precedere lanotificazione della cartella al socio, la quale, altrimenti, sarebbe nullaab origine.

La violazione del beneficium excussionis non configuradifatti un vizio proprio della cartella, perché la relativa deduzione èeccezione che va a integrare autonoma causa petendí d'impugnazioneappartenente al perimetro dell'opposizione all'esecuzione».

Le SezioniUnite hanno aggiunto (par. 17) che «la mera violazione dell'ordine cheil creditore deve seguire per far valere le proprie ragioni non può di persé comportare la caducazione della pretesa rivolta al socio, ma al piùpuò fondare la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'attoriscossivo impugnato, ex art. 47 del d.lgs. n. 546/92», precisando,ancora (par. 17.1) che «in tal caso, per ottenere la sospensione occorreprovare il fumus boni iuris, ossia o, in radice, l'insussistenza dellaqualità di socio illimitatamente responsabile, o la violazione dell'ordine;è altresì necessario che l'istante evidenzi la propria situazioneeconomica, gli effetti lesivi irreversibili e inadeguatamente ristorabilidell'esecuzione e, comunque, l'intollerabile scarto tra il pregiudizioderivante dall'esecuzione dell'atto e le concrete possibilità dirisarcimento in caso di accoglimento del ricorso».

Infine (par. 18)hanno ribadito che «soprattutto, quel che conta, per poter affermarel'inoperatività della responsabilità sussidiaria, è, quanto al rapportoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 23469/2021Numero sezionale 4977/2026Numero di raccolta generale 20674/2026Data pubblicazione 18/06/2026società/soci, la dimostrazione che la società ha la capacità patrimonialedi soddisfare i propri debiti» aggiungendo (par. 19), con specificoriferimento al socio di società in accomandita semplice, che spetta alcreditore dar prova dell’insufficienza del patrimonio.Sulla scorta di queste premesse, le Sezioni Unite hanno affermato(par. 21) che se l'Amministrazione prova la totale incapienzapatrimoniale, il ricorso andrà respinto.

Se, invece, il coobbligatobeneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto.Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessilimiti.

Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regolasuppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso saràaccolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore,oppure sul coobbligato sussidiario, precisando, tuttavia, (par. 20) chequando risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza delpatrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito (adesempio, in caso in cui la società cancellata), non c'è necessità per ilcreditore di sperimentare l'azione esecutiva sul patrimonio dellasocietà.3.5.

Tornando alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che la C.t.r.non si è attenuta, in tutto, a questi principi.In particolare, ha correttamente affermato che la notificazionedell’intimazione di pagamento al socio era legittima e che il medesimoera chiamato a rispondere dei debiti societari, pur essendo rimastoestraneo agli atti di accertamento.

Va ribadito, infatti, la cartella (comel’intimazione) non è nulla an origine, ove non sia stata precedutadall’escussione del patrimonio sociale.

Tuttavia, atteso che il socioaveva invocato il beneficium excussionis, la C.t.r. avrebbe dovutoverificare se l’Amministrazione procedente, che per altro avevaallegato l’infruttuosità delle procedure esecutive in capo alla società,avesse assolto all’onere della prova sulla medesima gravante in ordineCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 23469/2021Numero sezionale 4977/2026Numero di raccolta generale 20674/2026Data pubblicazione 18/06/2026all’incapienza, totale o anche solo parziale del patrimonio sociale.

Diseguito, come evidenziato dalle Sezioni Unite, avrebbe dovutorespingere il ricorso ove l’Amministrazione avesse provato la totaleincapienza e, in caso di capienza solo parziale, accoglierlo negli stessilimiti (Nello stesso senso cfr. Cass. n. 14736/2021).4.

In conclusione, il ricorso va accolto, se pure nei limiti di cui inmotivazione; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, la qualeprocederà all’esame alla stessa demandato, attenendosi ai principiesposti, e provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversacomposizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 17 giugno 2026.Il PresidenteMarcello Maria FracanzaniCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], n. 1099/2021, depositata il 03/02/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23469/2021Numero sezionale 4977/2026Numero di raccolta generale 20674/2026Data pubblicazione 18/06/20261. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], socioaccomandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], intimazione,n. 012 2017 9004270 62 000, con la quale chiedeva il pagamento deidebiti societari portati da numerose cartelle ivi menzionate.Il contribuente impugnava l’atto innanzi alla C.t.p. di Avellinodeducendo, per quanto ancora di rilievo, la violazione del beneficio diescussione. La C.t.p., dichiarato il difetto di giurisdizione conriferimento alle cartelle non aventi ad oggetto crediti tributari,rigettava, per il resto, il ricorso.La C.t.r. confermava la sentenza di primo grado. Sulla questionecontroversa, affermava la legittimità della notifica dell’intimazione alsocio accomandatario, stante la sua responsabilità per i debiti sociali,ancorché rimasto estraneo agli atti di accertamento ed a quelliimpositivi finalizzati alla formazione del ruolo. Ribadiva chel’Amministrazione poteva legittimamente procedere alla riscossionecoattiva nei confronti del socio, il quale, in sede di impugnativa, eralegittimato a far valere tutte le ragioni che avrebbe potuto opporreavverso l’avviso di accertamento.Avverso detta sentenza il contribuente propone ricorso percassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate che resiste a mezzocontroricorso.Il contribuente, a seguito di comunicazione della proposta didefinizione accelerata, ha chiesto la decisione della causa esuccessivamente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, articolato sotto unduplice profilo, il contribuente denuncia in relazione all’ art. 360, primocomma, num. 4), c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., e omessa pronuncia; ex art. 360, primo comma, num. 3), c.p.c.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 23469/2021Numero sezionale 4977/2026Numero di raccolta generale 20674/2026Data pubblicazione 18/06/2026violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2304, 2315, 2268 c.c., incombinato disposto con l’art. 2697 c.c.Con la prima critica, censura la sentenza impugnata per averomesso qualsiasi statuizione in merito a quanto eccepito, sin dal primogrado, in merito al vizio dell’intimazione di pagamento, per violazionedel beneficium excussionis.Con una seconda critica, in via subordinata, per l’ipotesi in cui nonsi ravvisi la violazione dell’art. 112 c.p.c. ribadisce l’illegittimità dellaintimazione in quanto notificata direttamente al socio accomandatario,senza previa escussione del patrimonio sociale dell’obbligato principale.2. La prima critica è infondata.2.1. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza diappello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione in ordinead un motivo di impugnazione, la decisione adottata comportinecessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere chetale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessauna decisione su di un punto che si palesi indispensabile per lasoluzione del caso concreto» (Cass. n. 1525/2019).Nella fattispecie la C.t.r. ha comunque ritenuto legittimal’intimazione notificata al socio accomandatario nella sua qualità diresponsabile in solido delle obbligazioni sociali, precisando che non viera nemmeno litisconsorzio necessario e affermando espressamenteche l’Amministrazione poteva procedere alla riscossione coattiva neiconfronti del socio, così implicitamente rigettando il motivo con il qualeil ricorrente aveva affermato che, al contrario, non si potesse procederecoattivamente nei propri confronti se non dopo aver vanamente tentatol’escussione della società.3. La seconda critica è fondata.3.1. La questione controversa è se sia legittima l’intimazione dipagamento per debiti sociali notificata al socio accomandatario inCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 23469/2021Numero sezionale 4977/2026Numero di raccolta generale 20674/2026Data pubblicazione 18/06/2026mancanza della previa escussione del patrimonio della società,obbligata principale.3.2. In primo luogo, questa Corte ha chiarito, anche a SezioniUnite, che l’intimazione di pagamento è atto equiparabile all’avviso dimora, autonomamente impugnabile innanzi al giudice tributario e chenon è atto dell’esecuzione che si limita a preannunciare (Cass., Sez.U., n. 26817/2024, n. 7822/2020, Cass. n. 15860/2025).3.3. Sulla questione relativa alla possibilità di far valere ilbeneficium excussionis in sede di impugnazione della cartella, osuccessivamente, in sede di impugnazione dell’atto di intimazione,sono intervenute le Sezioni Unite, le quali hanno statuito il seguenteprincipio di diritto: «in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolodi tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla societàe la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato allasocietà e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartellanotificatagli eccependo (tra l’altro) la violazione del beneficio dipreventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si trattadi società semplice (o irregolare) incombe sul socio l’onere di provareche il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimoniosociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, inaccomandita semplice o per azioni, è l’amministrazione creditrice adover provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (ameno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l’insufficienzadel patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito,come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegueche, se l’amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, ilricorso andrà respinto; se, invece, il coobbligato beneficiato prova lasufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova dellacapienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessunaprova si riesce a dare, l’applicazione della regola suppletiva postaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 23469/2021Numero sezionale 4977/2026Numero di raccolta generale 20674/2026Data pubblicazione 18/06/2026dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, aseconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sulcoobbligato sussidiario» (Cass. Sez. U. n. 28709/2020).3.4. Va subito evidenziato che la Sezioni Unite hanno chiarito nellacitata pronuncia che i principi esposti con riferimento alla cartella sonomutuabili anche in caso di impugnazione dell’intimazione dipagamento. Si è precisato, infatti, (par. 22) che, quanto il coobbligatopuò far valere (in tema di beneficio di escussione) impugnando lacartella, può far valere anche contro l’eventuale intimazionesuccessiva.Quanto alla specifica questione rilevante nel giudizio, le SezioniUnite hanno dato atto della sussistenza di due orientamenti nellagiurisprudenza di legittimità:- il primo (illustrato nel par. 4), maggioritario, per il quale ilbeneficium excussionis opera solo in sede esecutiva, restando esclusala possibilità di farlo valere in sede di impugnazione della cartella inquanto atto che si limita a preannunciare l’azione esecutiva (e dunque,deve ritenersi, anche in sede di impugnazione dell’intimazione dipagamento che, come visto, è anch’essa antecedente alla faseesecutiva).- il secondo (illustrato al par. 5), minoritario, che, invece, ammettela possibilità di far valere il beneficium excussionis con l’impugnazionedella cartella di pagamento (e, dunque, deve ritenersi, anche conl’impugnazione della intimazione di pagamento).3.5. Risolvendo il contrasto, le Sezioni Unite, hanno confermatoche il socio può far valere l’improcedibilità dell’azione esecutiva neipropri confronti perché l’ente creditore non si è soddisfatto prima suibeni che compongono il patrimonio sociale ed ha precisato che ilmedesimo non è tenuto ad aspettare il pignoramento. Resta, così,abbandonato l’orientamento maggioritario.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 23469/2021Numero sezionale 4977/2026Numero di raccolta generale 20674/2026Data pubblicazione 18/06/2026Tuttavia, hanno ribadito (par. 16.1.), così discostandosi anchedall’orientamento minoritario, che «non si configura alcunaimpossibilità di notificare al coobbligato sussidiario la cartella primadell’escussione dei beni dell’obbligato principale», aggiungendo che «èpur sempre il coobbligato beneficiato che deve far valere il beneficio(addirittura provvedendo, qualora si applichi l'art. 2268 c.c., a indicarei beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi), al fined'impedire che inizi l'esecuzione vera e propria, oppure di bloccarladopo che sia iniziata». Hanno, pertanto, escluso espressamente che«l'escussione del patrimonio sociale debba comunque precedere lanotificazione della cartella al socio, la quale, altrimenti, sarebbe nullaab origine. La violazione del beneficium excussionis non configuradifatti un vizio proprio della cartella, perché la relativa deduzione èeccezione che va a integrare autonoma causa petendí d'impugnazioneappartenente al perimetro dell'opposizione all'esecuzione». Le SezioniUnite hanno aggiunto (par. 17) che «la mera violazione dell'ordine cheil creditore deve seguire per far valere le proprie ragioni non può di persé comportare la caducazione della pretesa rivolta al socio, ma al piùpuò fondare la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'attoriscossivo impugnato, ex art. 47 del d.lgs. n. 546/92», precisando,ancora (par. 17.1) che «in tal caso, per ottenere la sospensione occorreprovare il fumus boni iuris, ossia o, in radice, l'insussistenza dellaqualità di socio illimitatamente responsabile, o la violazione dell'ordine;è altresì necessario che l'istante evidenzi la propria situazioneeconomica, gli effetti lesivi irreversibili e inadeguatamente ristorabilidell'esecuzione e, comunque, l'intollerabile scarto tra il pregiudizioderivante dall'esecuzione dell'atto e le concrete possibilità dirisarcimento in caso di accoglimento del ricorso». Infine (par. 18)hanno ribadito che «soprattutto, quel che conta, per poter affermarel'inoperatività della responsabilità sussidiaria, è, quanto al rapportoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 23469/2021Numero sezionale 4977/2026Numero di raccolta generale 20674/2026Data pubblicazione 18/06/2026società/soci, la dimostrazione che la società ha la capacità patrimonialedi soddisfare i propri debiti» aggiungendo (par. 19), con specificoriferimento al socio di società in accomandita semplice, che spetta alcreditore dar prova dell’insufficienza del patrimonio.Sulla scorta di queste premesse, le Sezioni Unite hanno affermato(par. 21) che se l'Amministrazione prova la totale incapienzapatrimoniale, il ricorso andrà respinto. Se, invece, il coobbligatobeneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto.Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessilimiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regolasuppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso saràaccolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore,oppure sul coobbligato sussidiario, precisando, tuttavia, (par. 20) chequando risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza delpatrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito (adesempio, in caso in cui la società cancellata), non c'è necessità per ilcreditore di sperimentare l'azione esecutiva sul patrimonio dellasocietà.3.5. Tornando alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che la C.t.r.non si è attenuta, in tutto, a questi principi.In particolare, ha correttamente affermato che la notificazionedell’intimazione di pagamento al socio era legittima e che il medesimoera chiamato a rispondere dei debiti societari, pur essendo rimastoestraneo agli atti di accertamento. Va ribadito, infatti, la cartella (comel’intimazione) non è nulla an origine, ove non sia stata precedutadall’escussione del patrimonio sociale. Tuttavia, atteso che il socioaveva invocato il beneficium excussionis, la C.t.r. avrebbe dovutoverificare se l’Amministrazione procedente, che per altro avevaallegato l’infruttuosità delle procedure esecutive in capo alla società,avesse assolto all’onere della prova sulla medesima gravante in ordineCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 23469/2021Numero sezionale 4977/2026Numero di raccolta generale 20674/2026Data pubblicazione 18/06/2026all’incapienza, totale o anche solo parziale del patrimonio sociale. Diseguito, come evidenziato dalle Sezioni Unite, avrebbe dovutorespingere il ricorso ove l’Amministrazione avesse provato la totaleincapienza e, in caso di capienza solo parziale, accoglierlo negli stessilimiti (Nello stesso senso cfr. Cass. n. 14736/2021).4. In conclusione, il ricorso va accolto, se pure nei limiti di cui inmotivazione; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, la qualeprocederà all’esame alla stessa demandato, attenendosi ai principiesposti, e provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversacomposizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 17 giugno 2026.Il PresidenteMarcello Maria FracanzaniCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8
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