CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22364/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2026 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Considerato che, ai sensi c'l2ell'art, 448, comma 2-bis, cod. prore peri., introdotto dalla legge n. 103 dei 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteogiamento risulta broponibile solo per motivi attinenti all'espressione della voionta dell'imputato, ai difetto di correiazione tra richiesta e sentenza, aii'ei-•-onea .i_,,alificazione giuridica dei fatto, all'iilegailtà della pena o della misura di sicurezza. Conslee,eie jie, in sede di siiddicazidne .delia pena su richiesta delle parti, ai sensi delili,art. 444 cod. proc. peri., accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere cella prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivala con una succinta descrizione del fatto aszhe deddclbile ijabb ilimputazione, con l'affermazione della correttezza dela sua qi,.:all .l'icazione 'giuridica e della congruità della pena "patteglata'' i',tra le tante, Sez. 4, n. 34494 dei 13/07/2006, Pkournya, Rv. 234824). Inoltre, questa Corte ha già chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione (,-..,iiuridiea dei fatto si-i;Lenzd è limitata ai soli casi o: errore manifesto, cc,nficurabile quando tale qualificazione risuitl, con indiscussa inelmedlatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto ai contenuto dei capo di imputazione, sicché è inarrirnissibile l'impugnazione che denunci, in rriccio aspecifico e non autosufficiente, una vioiazione di legge non immediatamente evincibile dai tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (cos, da ltirrio„ Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283023- 01). Nella specie, !a sentenza impugnata si è attenuta a tali .oriricloi. avendo il Tribunale evideriziato che dall'esame degli atti Ci indadine, succintamente richiamati, non emerge alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che i fatti sono correttamente qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P,R. 309/90 e che la pena è congrua. Ritenuto che la decic,lone in ordine ai!a inammissibilità dei ricorso deve essere adottata pocìà art. 5.12, comma 5-bis, cod. r_n-312, peri, prevede espressamente, ouale unico moceilo proce_dimentale per !a dichiarazione di inarrimssiOi.ità ce: :rcomoavemo e sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenute,, pertanto, che d ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de: ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cessa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa deí ricorrene (Corte Cost. senti. n. 186 dei 13.6.2000). P.Q.M. Dic P.Q.M