CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 07939/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 3 1681 /20 18 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoedifeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, allavia Alberico II n. 13, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Siena, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 5. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 698/2018,della CORTE DI APPELLO di VENEZIA, pubblicatail giorno 20/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 01/03/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] citò la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].) innanzi al Tribunale di Bassano del Grappa chiedendo dichiararsi la nullità del contratto quadro di investimento con essa concluso, in quanto privo della sottoscrizione della banca intermediaria, e dell’ordine di acquisto di obbligazioni Argentinadel 28 giugno 1999, perché mancante della sua sottoscrizione. Domandò, inoltre, il risarcimento del danno derivatogli dal non avere l’intermediario adempiuto gli obblighi di informazione attiva circa i rischi connessi al relativo investimento. 1.1. L’adito tribunale, con sentenza n. 318/2013, resa nel contraddittorio con la ivi costituitasi convenuta, dichiarò la nullità dell’ordine di acquisto suddetto per difetto del requisitodella forma scritta. 2. Il gravame promosso contro questa decisione dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. fu accolto dalla Corte di appello di Venezia, che, con sentenza del 20 marzo 2018, n. 698, pronunciata nel contraddittorio con il Lievore, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettò le domande di quest’ultimo condannandolo al pagamento delle spese del doppio grado. 2.1. In particolare, quella corte: i) ritenne valido il contratto quadro prodotto dalla banca, benché privo della sottoscrizione della stessa, alla stregua dei principi sanciti da Cass., SU, n. 898 del 2018; ii) considerò parimenti valido l’ordine di acquisto del 28 giugno 1999, perché effettuato in conformità alla disciplina sancita dall’art. 1 (“Conferimento degli ordini”) del medesimo contratto quadro. Precisò, in proposito, che, «pur dandosi atto che la Banca ha ammesso di non aver conservato le fonoregistrazioni su supporto magnetico, la mancanza delle stesse è irrilevante dal punto di vista della prova dell’ordine». Invero, la disposizione contrattuale da ultimo indicata «espressamente prevede che dell’ordine di acquisto costituisce prova l’annotazione sui registri della banca, nel caso in esame agevolmente rinvenibile nel documento n. 2, che reca, sul fronte, la comunicazione scritta inviata dalla Banca al Lievore, con la quale l’intermediario confermava di aver eseguito l’ordine, e, sul retro, l’annotazione nei registri della Banca dell’operazione di acquisto. Il che inequivocabilmente risponde al requisito convenzionale stabilito dalle parti ad probationem ai sensi dell’art. 1 del contratto quadro». Rimarcò, inoltre, «ad ulteriore e definitiva conferma della circostanza che fu il Lievore a impartire l’ordine di acquisto, […], che non è contestato l’incasso della cedola dieuro 3.864,92, maturata sull’investimento di cui si controverte, donde la radicale contraddittorietà di tale condotta contrattuale rispetto all’assunto di non aver dato la disposizione del 28 giugno 1999»; iii) respinse, infine, la domanda risarcitoria del Lievore per asserita violazione, da parte della banca, degli obblighi di informazione attiva sulla stessa gravante in ordine alla rischiosità dell’investimento, negando la configurabilità del nesso di causalità tra il lamentato inadempimento ed il danno preteso dall’investitore. 3. Per la cassazione della descritta sentenza ha proposto ricorso il Lievore, affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da memoria exart. 380- bis.1 cod. proc. civ., Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 23 T.U.F. (D.Lgs. n. 58 del 1998), degli artt.1352, 1324, 1362 e 1363 c.c., dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 29 e 30 reg. Consob n. 11522/1998. Errata applicazione degli artt. 1 e 2 del Contratto quadro». Si contesta alla corte lagunare di aver considerato valido l’ordine di acquisto di obbligazioni Argentinadel 28 giugno del 1999 benché privo della forma scritta che, a dire del Lievore, sarebbe stata necessaria giusta l’art. 1 del “Contratto di negoziazione -sottoscrizione-collocamento, raccolta ordini concernenti valori mobiliari”;II) «Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Mancato esame dell’art. 2 del contratto quadro. Omessa valutazioneex art. 1352 c.c. degli obblighi previsti dalle parti anche in relazione e ad integrazione di quanto stabilito dall’art. 23 del T.U.F.». Si imputa alla corte distrettuale di aver tenuto conto esclusivamente dell’art. 1 del suddetto Contratto di negoziazione, e non anche delle altre disposizioni contenute nel medesimo contratto, in particolare di quanto sancito dal suo art. 2, che prevedeva l’obbligo della forma scritta per gli ordini relativi a valori mobiliari diversi dai titoli di Stato e comunque svolti al di fuori dei mercati regolamentati; III) «Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1352 e 1367 c.c., dell’art. 23 del T.U.F. nonché degli artt. 29, 30 e 69 reg. Consob n. 11522/1998. Errata interpretazione e applicazione degli artt. 1 e 2 del Contratto quadro». Si assume che «l’art. 69 del reg.Consob n. 11522/1998 impone l’obbligo di conservare le registrazioni delle telefonate intercorse tra il cliente e l’investitore. La stessa M.P.S. ha espressamente ammesso, […], di non aver conservato le fonoregistrazioni su supporto magnetico e, conseguentemente, non vi è nemmeno la prova che la telefonata sia mai stata fatta. Al di là di detta eccezione, le parti potevano tranquillamente stabilire, così come hanno fatto, di adottare regole più severe e più restrittive rispetto a quelle dettate dalla Consob. La Corte di appello, diversamente da quanto fatto dal Giudice di prime cure, ha reso inapplicabili le clausole nn. 1 e 2 del contratto quadro, privandole, così, di rilevanza sul piano degli effetti giuridici»; IV) «Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Mancata pronuncia in merito all’eccezione della nullità dell’operazione in quanto svolta dalla banca intermediaria in conflitto di interessi. Violazione art. 27 del Reg. Consob». 2.I descritti motivi primo e terzo possono scrutinarsi congiuntamente perché chiaramente connessi. Essi si rivelano complessivamente inammissibili alla stregua delle argomentazioni tutte di cui appresso.2.1. Giovariportare, innanzitutto, il tenore lettera le della clausola di cui all’art. 1 del “Contratto di negoziazione - sottoscrizione - collocamento, raccolta ordini concernenti valori mobiliari”, riprodotto nel ricorso (oltre che nella sentenza impugnata) e richiamata nella prima di tali doglianze. Esso, rubricato “Conferimento degli ordini”, prevede che “Gli ordini sono conferiti di norma per iscritto. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, ne fa piena prova la relativa annotazione sui registri della Banca”. 2.2. Va osservato, poi, che la corte territoriale ha considerato valido l’ordine di acquisto di obbligazioni Argentina impartito telefonicamente dal Lievore alla banca il 28 giugno 1999, perché effettuato in conformità all’appena descritta clausola contrattuale. Ha precisato, in proposito, che, «pur dandosi atto che la Banca ha ammesso di non aver conservato le fonoregistrazioni su supporto magnetico, la mancanza delle stesse è irrilevante dal punto di vista della prova dell’ordine», posto che quella clausola «espressamente prevede che dell’ordine di acquisto costituisce prova l’annotazione sui registri della banca, nel caso in esame agevolmente rinvenibile nel documento n. 2, che reca, sul fronte, la comunicazione scritta inviata dalla Banca al Lievore, con la quale l’intermediario confermava di aver eseguito l’ordine, e, sul retro, l’annotazione nei registri della Banca dell’operazione di acquisto. Il che inequivocabilmente risponde al requisito convenzionale stabilito dalle parti ad probationem ai sensi dell’art. 1 del contratto quadro». 2.3. Orbene, e con specifico riferimento alla doglianza di cui al primo motivo di ricorso, la corrispondente censura, nella misura in cui è volta, sostanzialmente, a contestare l’interpretazione effettuata dalla corte distrettuale (quanto alla non necessità, sempre ed in ogni caso, della forma scritta per gli ordini di acquisto ed alla sufficienza della loro annotazione nei registri bancari ove impartiti - come nelle specie - telefonicamente) circa quell’articolo, è inammissibile, posto che, come ancora recentemente ribadito, nelle rispettive motivazioni, da Cass. n. 14938 del 2018, Cass. n. 25470 del 2019, Cass. n. 25909 del 2021, Cass. n. 10745 del 2022, Cass. n. 15240 del 2022 e Cass. n. 35041 del 2002, il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sededi legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi - al di là della indicazione degli articoli di legge in materia - in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllodel procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quelladata dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, Cass.n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass.n. 7963 del 2018, in motivazione; Cass. n. 9461 del 2021). 2.3.1. In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito ed afferisce solo allaverifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata,operata da quel giudice, che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016; con la precisazione che quando, come nella specie, è applicabile il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame della questione relativa all'interpretazione del contratto neppure è riconducibile a detto vizio, in quanto l'interpretazione di una clausola negoziale non costituisce "fatto" decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi. Cfr. Cass. n. 5795 del 2017). 2.4. La censura, poi,neppure può essere formulata mediante l'astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le critiche risolversi nella mera contrappos izione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013). 2.5. Nel quadro di detti principi, risulta chiaro che il primo motivo del ricorso in esame si risolve nel sostenere una diversa lettura del testo dell’art. 1 del “Contratto di negoziazione – sottoscrizione - collocamento, rac colta ordini concernenti valori mobiliari”, senza indicare specificamente il modo in cui il giudice di merito si sarebbe, eventualmente, discostato dai canoni interpretativi invocati. 2.5.1. La corte distrettuale, dunque, ha offerto, nella specie, una ricostruzione del contenuto di quell'atto, fornendo una motivazione argomentata, non sindacabile in ordine alle ragioni dell'esito dell'interpretazione, che si sottrae, quindi, a verifiche in questa sede. 2.6. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che la corte distrettuale ha pure espressamente rimarcato, «ad ulteriore e definitiva conferma della circostanza che fu il Lievore a impartire l’ordine di acquisto, […], che non è contestato l’incasso della cedola di euro 3.864,92, maturata sull’investimento di cui si controverte, donde la radicale contraddittorietà di tale condotta contrattuale rispetto all’assunto di non aver dato la disposizione del 28 giugno 1999». 2.5.1. Questa ratio decidendi, ulteriore e chiaramente autonoma rispetto a quella fondata sulla ritenuta conformità dell’ordine di acquisto predetto alla descritta previsione contrattuale, non è stata fatta oggetto di specifica contestazione in questa sede. Pertanto, deve trovare applicazione il principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessa o infruttuosa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata oppure contestata infruttuosamente, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4355 del 2023; Cass. n. 4738 del 2022; Cass.n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021; Cass. n. 3194 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017). 2.6. A tanto va solo aggiunto, con specifico riguardo al terzo motivo (ed all’invocato dovere dell’intermediario di conservazione delle fonoregistrazioni su supporto magnetico di cui agli artt. 29, 30 e 69 del Reg. Consob n. 11522 del 1998, applicabile ratione temporis), che la corte distrettuale ha negato che l’acquisto di cui si discute fosse inadeguato sotto il profilo qualitativo (tipologia dell’investitore) e quantitativo (entità della somma utilizzata rispetto al capitale complessivamente investito, anche in altri titoli, dal Lievore). Essa, inoltre, diversamente da quanto ivi assunto dal ricorrente, non ha affatto eluso l’applicazione dell’art. 1 del Contratto di negoziazione predetto, del quale, invece, ha chiaramente (e correttamente, per quanto si è già detto) fatto uso; mentre, quanto all’art. 2 del medesimo Contratto, vertente sull’obbligo di forma scritta per gli ordini relativi a valori mobiliari diversi dai titoli di Stato, esso era evidentemente irrilevante, nella specie, posto che l’acquisto de quoriguardava proprio titoli di Stato (della Repubblica Argentina). 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per una duplice ragione. 3.1. Innanzitutto, perché della questione ivi prospettata non vi è traccia nella sentenza impugnata, dovendo così trovare applicazione il principio, assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 5131 del 2023). In altri termini, i motivi del ricorso per cassazione devono investire,a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; 7981/07; Cass. 16632/2010). In quest'ottica, il ricorrente ha l'onere - rimasto, nella specie, totalmente inadempiuto dal Lievore - di riportare dettagliatamente in ricorso, a pena d'inammissibilità, gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 9765 del 2005; Cass.n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018; Cass. n. 25909 del 2021). 3.2. In secondo luogo, perché l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (formalmente invocato dal Lievore con la doglianza in esame) - ne l testo modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza pubblicata il 20 marzo 2018 - riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5141 del 2023; Cass. n. 35823 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015). 4. Inammissibile, infine, è anche il quarto motivo di ricorso. 4.1. Invero, della questione ivi proposta nulla si legge nella sentenza impugnata, perciò solo dovendo nuovamente trovare applicazione il medesimo principio, riportato al precedente § 3.1., applicato per l’analoga declaratoria di inammissibilità del secondo motivo. 4.2. Deve osservarsi, peraltro, che, come evidenziato dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr. amplius,pag. 5 del suo controricorso), il giudice di prime cure aveva espressamente escluso la configurabilità, nella specie, di un conflitto di interessi dell’intermediario, e il Lievore, sul punto chiaramente soccombente, non aveva proposto alcuna impugnazione innanzi alla corte di appello (tanto nemmeno evincendosi dalla sentenza oggi impugnata). Ne consegue che, su tale questione, si era formato il giudicato interno, con conseguente impossibilità di discutere ulteriormente della stessa in questa sede. 5. In definitiva, quindi, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla banca controricorrente, atteso il principio di soccombenza, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla banca controricorrente, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteri