CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 ottobre 2026
Cassazione n. 26180/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,3588 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -nonché controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -avverso la sentenza n. 3233/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 02/11/2022 R.G.N. 4482/2015;Numero registro generale 10383/2023 Numero di raccolta generale 26180/2026Num ero sezionale 3588/2026 Data pubblicazione 04/10/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 17/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario della“[OSCURATO:SOCIETA]”, in data 27.11.2012 riceveval'avviso di addebito dell'I.N.P.S., n. 371 2012 00110768 21 000,con il quale l'INPS chiedeva il pagamento della complessivasomma di euro 8.675,29 per contributi [OSCURATO:PERSONA] l'anno 2005.2. Con ricorso al Tribunale di Napoli -Sezione Distaccata diIschia depositato il 07.01.2013, [OSCURATO:PERSONA] proponevaopposizione l’avviso di addebito rilevando che la pretesadell'I.N.P.S. era inammissibile avendo l'esponente definito conadesione la lite fiscale pendente relativa all'accertamento delreddito di partecipazione per l'anno 2005 e che la pretesadell'I.N.P.S. era comunque infondata poiché non vi era alcunaomessa e/o irregolare contabilizzazione di costi sostenuti inrelazione al personale dipendente, poiché [OSCURATO:PERSONA] erasocio accomandatario - e non lavoratore dipendente - della“[OSCURATO:SOCIETA]” e [OSCURATO:PERSONA] non erastato lavoratore dipendente della predetta società nel 2005.2.1. Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso e annullaval’avviso di addebito.3. L’INPS proponeva appello. [OSCURATO:PERSONA] si costituivanel giudizio di secondo grado chiedendo il rigettodell’impugnazione.3.1. Con la sentenza n. 3233/2022 depositata in data02/11/2022 la Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro,accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata,rigettava l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso diaddebito.Num ero registro generale 10383/2023 Numero di raccolta generale 26180/2026Numero sezionale 3588/20264. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha Dpartoap pousbtobl icazione 04/10/2026ricorso per cassazione articolando sei motivi di ricorso.5. L’INPS si è limitato al deposito della procura.6. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 17/09/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsaapplicazione artt. 112, 346 e 436 cpc per omesso esame dieccezioni e domande ed omessa decisione delle medesime (art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.).2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsaapplicazione artt. 112, 115, 420 e 437 cpc per omesso esamedelle prove (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c.).3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsaapplicazione artt. 2094, 2263, 2295, n. 7, 2315 e 2318 cod.civ., art. 17 D. Lgs. n. 124 del 23.04.2004 in riferimento allaposizione dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] riportata nell'accertamento tributario impugnatoincidenter tantum (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.).4. Con il quarto motivo si deduce omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio, in riferimento alla posizione deisignori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] come riportatanell'accertamento tributario impugnato incidenter tantum -Violazione e falsa applicazione artt. 2094, 2263, 2295, n. 7,2315 e 2318 cod. civ., art. 17 D. Lgs. n. 124 del 23.04.2004(art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.).5. Con il quinto motivo si deduce omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio in riferimento agli artt. 112, 115 e132 c. 2 n. 4 cpc, motivazione apparente in riferimentoall'impugnazione incidenter tantum dell'accertamento tributarioNum ero registro generale 10383/2023 Numero di raccolta generale 26180/2026Numero sezionale 358p8/2o0s26to a base delle pretese contributive (art. 360, primoD caotam pmubab,l icazione 04/10/2026n. 4, c.p.c.).6. Con il sesto motivo si deduce Violazione e falsaapplicazione artt. 91 e 92 cpc (art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.).7. Orbene, come rilevato, con il primo motivo di ricorso silamenta omessa pronuncia della Corte territoriale sullecontestazioni sulle eccezioni e sulle domande proposte dalricorrente per contestare la sussistenza dei presupposti per laapplicazione della pretesa contributiva dell’INPS.7.1. Il primo motivo è fondato. La sentenza di primo gradoaveva accolto l’opposizione sul rilievo che la lite fiscaleall’origine della vicenda fosse stata risolta con la richiesta dicondono spiegata dalla società. La Corte di Appello, rilevatal’erroneità della affermazione del giudice di prime cure, hamotivato come di seguito: «In definitiva, è irrilevante, ai fini delcredito contributivo vantato dall'INPS, l’avvenuta definizionedella lite fiscale, prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma12, che è uno strumento deflattivo del contenzioso, e deveritenersi ancora dovuta la contribuzione sul maggior reddito daritenersi definitivamente accertato. L’accertamento eseguitodall’Agenzia delle Entrate, anche per quanto riguarda il creditoprevidenziale vantato dall’INPS, è stato effettuato inapplicazione di parametri matematici volti a verificarel'esistenza di redditi ulteriori, ed è sufficiente a suffragare lapretesa contributiva, in assenza di prove di segno contrario.del tutto omesso di contestare in modo specifico l’atto diaccertamento tributario su cui si fonda l'avviso di addebitonotificato dall'Inps, essendosi limitato ad invocare a propriofavore l’adesione al condono tributario ai sensi del D.L. n. 98 delNum ero registro generale 10383/2023 Numero di raccolta generale 26180/2026Numero sezionale 35828/2001261, art. 39, comma 12, ma da ciò consegDuaeta pcuhbebl icazione 04/10/2026l’accertamento è divenuto definitivo con consequenziale riflessosull'obbligazione contributiva. L’INPS, da parte sua, ha precisatoche in relazione all’anno d’imposta 2005, come da accertamentodell’Agenzia delle Entrate, è stata rilevata una maggiore baseimponibile con conseguenti maggiori ricavi e volumi di affari nondichiarati, con un reddito di impresa accertato di €.117.815,00della società “[OSCURATO:SOCIETA].”. La quota direddito di partecipazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] all’esito dell’accertamento ad €.39.268,00, a frontedi un reddito inizialmente dichiarato di €.13.133,99, e,conseguentemente, risultava dovuto un aumento dellacontribuzione previdenziale di [OSCURATO:PERSONA] per l’iscrizionealla [OSCURATO:PERSONA]. In estrema sintesi, i maggiori ricaviaccertati erano dovuti al fatto che la società si era avvalsa dipersonale dipendente senza provvedere al relativoinquadramento ed alla contabilizzazione delle relativeretribuzioni corrisposte».7.2. Dunque, secondo la Corte territoriale, il ricorrenteavrebbe del tutto omesso di contestare in modo specifico l’attodi accertamento tributario su cui si fonda l'avviso di addebitonotificato dall'Inps, essendosi limitato ad invocare a propriofavore l’adesione al condono tributario ai sensi del D.L. n. 98 del2011, art. 39, comma 12. Di qui l’affermazione chel’accertamento sarebbe divenuto definitivo con consequenzialeriflesso sull'obbligazione contributiva.7.3. In senso contrario, osserva il Collegio che come dedottospecificamente nel ricorso e dimostrato con puntuali riferimentiagli atti del giudizio, per stralcio riportati, il ricorrente non si eralimitato a dedurre la perdita di efficacia dell’accertamento fiscalema aveva comunque, nel ricorso introduttivo, contestato nelNumero registro generale 10383/2023 Numero di raccolta generale 26180/2026Num ero sezionale 3588/2026 Data pubblicazione 04/10/2026merito la sussistenza dei presupposti per la iscrizione del socioaccomandatario [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] allagestione commercianti contestando che gli stessi avesseroprestato lavoro nella società destinataria dell’accertamentofiscale.7.4. In proposito assume rilievo che detta contestazionefosse stata effettuata con il ricorso introduttivo e, poi, all’esitodella sentenza del Tribunale che aveva accolto il ricorso sulpresupposto della efficacia preclusiva della composizione dellalite fiscale, riproposta in via subordinata in secondo grado perl’ipotesi, poi verificatasi, di accoglimento dell’appello circal’efficacia del condono. In tal senso in appello l’odiernoricorrente concludeva, tra l’altro, come di seguito: «c.-accertare e dichiarare che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha sempresvolto -e quindi anche nell'anno 2005- unicamente le funzioni disocio accomandatario della “[OSCURATO:SOCIETA]”;d.- accertare e dichiarare che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non hasvolto attività di avoro dipendente per “[OSCURATO:SOCIETA]” per il periodo 1 giugno-31 luglio 2005; f.- accertare edichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa dell'INPSdi cui all'impugnato avviso di addebito, dichiarandone la nullitàe/o annullandolo».7.5. Occorre, peraltro, osservare che: la parte pienamentevittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravameformulato dal soccombente, non ha l'onere diproporre appello incidentale in relazione alle proprie domandeo eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate inquanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nelgiudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione dirinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a talfine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni"Numero registro generale 10383/2023 Numero di raccolta generale 26180/2026Num ero sezionale 3588/2026 Data pubblicazione 04/10/2026contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccomeinidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporreuna determinata domanda o eccezione (Cass.01/12/2023 n. 33649).7.6. A fronte della specifica contestazione dei presupposticontributivi operata dall’opponente (in quella sede appellato) ilgiudice di merito avrebbe dovuto trattare e valutare laricorrenza dei presupposti per l’iscrizione alla gestionecommercianti e per le conseguenti pretese contributive, senzalimitarsi a richiamare l’accertamento fiscale, ma spiegandosemmai come da esso potessero trarsi decisivi argomenti sottoil profilo contributivo.8. L’accoglimento del primo motivo determina la nullità dellasentenza impugnata per omesso esame delle deduzioni dellaparte odierna ricorrente, la cassazione della sentenzaimpugnata con rinvio e l’assorbimento delle altre doglianze. Inproposito assume rilievo l’incontestato principio di dirittoaffermato da questa Corte, secondo il quale: ove sia ritualmenteproposta in via subordinata una domanda giudiziale, domandaritenuta assorbita in primo grado, e la stessa sia riproposta aisensi dell'art. 346 c.p.c. dinanzi al giudice d'appello,quest'ultimo è tenuto a prenderla in considerazione a pena diincorrere in omessa pronuncia nella sentenza di secondo grado(Cass. 24/11/2023 n. 32737).9. In sede di rinvio la Corte territoriale provvederà anchealla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiaraassorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata rinvia allaCorte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche perla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 10383/2023 Numero di raccolta generale 26180/2026Num ero sezionale 3588/2026 Data pubblicazione 04/10/2026Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre2026.La PresidenteIrene Tricomi