CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47757/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso come da conclusioni e nota spese depositata; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 29 settembre 2022, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di rapina aggravata. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che il giudizio di responsabilità del ricorrente era basato sulla ritenuta attendibilità intrinseca della persona offesa e sulla ricognizione personale effettuata a dibattimento, in difetto di riscontri esterni alla deposizione della persona offesa che, dapprima aveva riconosciuto il coimputato in fotografia, salvo poi non riconoscerlo in dibattimento, così ponendo un ragionevole dubbio sulla assoluta certezza del riconoscimento del ricorrente affermata in dibattimento. 1.2 II difensore propone analoghe considerazioni sulla carenza e manifesta illogicità della motivazione anche per quanto riguardava la deposizione sulla dinamica del fatto e sulla questione eccepita in appello in ordine alla qualificazione giuridica in termini di rapina impropria, princ:ipalmente correlata all'utilizzo di un'arma per minacciare la persona offesa a sottrazione del bene avvenuta, risultando dalle stesse dichiarazioni della persona offesa un ragionevole dubbio sul fatto che uno dei due imputati avesse un'arma. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti precisare quale sia la natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità climostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindac:ato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la motivazione della sentenza impugnata ha infatti risposto al primo motivo di ricorso evidenziando a pag.4 della sentenza impugnata, con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, che la persona offesa Bruschetti, dopo aver riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] come uno dei due autori della rapina in sede di individuazione fotografica "con somiglianza del 90%", lo ha riconosciuto in termini di assoluta certezza in dibattimento (pag.5 sentenza impugnata). 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha congruamente motivato osservando che la Bruschetti ha riferito che uno dei due rapinatori la ha minacciata brandendo un oggetto e dicendole "io ti sparo", ritenendo verosimile la conclusione della Bruschetti che si trattasse della pistola del padre; anche tale valutazione riguarda il merito della questione per cui il motivo di ricorso è inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; in virtù del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge