CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14258/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura amargine del ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via LuigiSettembrini n.38, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 3463/2021Numero sezionale 2106/2025Numero di raccolta generale 14258/2026Data pubblicazione 14/05/2026rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procuraallegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente -avverso la sentenza n. 346/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA,depositata il 1/9/2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del10/7/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ALDOCENICCOLA che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità delricorso;letta la memoria delle parti ricorrenti.1. Con atto di citazione notificato in data 17/11/2009, CarmeloCupitò convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Messina, i germaniAntonino [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo lo scioglimento dellacomunione ereditaria sull’immobile a tre elevazioni fuori terra sito nelcomune di Antillo, alla via Mastra 1, identificato nel nuovo catastoedilizio urbano al fgl. 11 part.lla 1603; rappresentò che l’immobile eral’unico bene dell’eredità paterna rimasto in comunione per la quota di1/9 a lui stesso e di 4/9 a ciascuno dei due fratelli; ne chiese pertanto,previo espletamento della c.t.u. per accertarne la comodafrazionabilità, la divisione, con attribuzione a ciascuno della quotaspettante o, in subordine, l’assegnazione per l’intero a sé stesso, conobbligo di conguaglio.1.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si opposero alladivisione, ma evidenziarono che il bene non era frazionabile in natura,sicché, in ipotesi di accertata indivisibilità, ne chiesero l’attribuzioneRic. 2021 n. 3463 sez. 2 - ud. 10-7-2025 -2-Numero registro generale 3463/2021Numero sezionale 2106/2025Numero di raccolta generale 14258/2026Data pubblicazione 14/05/2026per l’intero, in comunione tra loro, in quanto proprietari della quotamaggioritaria.2. Con sentenza n. 2411/2018, il Tribunale di Messina dichiarò loscioglimento della comunione ereditaria e dispose la divisione innatura, assegnando all’attore, il fratello [OSCURATO:PERSONA], il seminterrato di23,14 mq come individuata dal c.t.u. e ai convenuti Antonino e Giuliala restante parte dell’immobile, in comunione; condannò gli stessi alpagamento, in favore del germano, della somma di euro 348,00 a titolodi conguaglio.3. Con sentenza n. 346/2020, la Corte d’appello di Messina harigettato l’appello di Antonino e [OSCURATO:PERSONA], confermandointegralmente la sentenza impugnata, condannando gli appellanti alpagamento delle spese del grado di giudizio.Per quel che qui ancora rileva, la Corte d’appello ha escluso laviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentata dagli appellanti peravere il Tribunale mantenuto tra loro una comunione forzosa nonrichiesta, in violazione del principio della domanda di divisione che devecondurre alla trasformazione dei diritti pro quota in diritti esclusivi,senza conservare situazioni di comunione per alcuni soltanto deicondividenti: sul punto, invece, la Corte territoriale ha ritenuto che laviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciatoricorra quando il giudice attribuisca ad uno dei contendenti un benediverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente,nella domanda oppure ponga a fondamento della domanda fatti esituazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nelprocesso un titolo nuovo e diverso da quello invocato dalla parte asostegno della su pretesa, mentre ha escluso che la violazione possaricorrere quando il giudice non interferisce nel potere dispositivo delleRic. 2021 n. 3463 sez. 2 - ud. 10-7-2025 -3-Numero registro generale 3463/2021Numero sezionale 2106/2025Numero di raccolta generale 14258/2026Data pubblicazione 14/05/2026parti e non altera nessuno degli elementi obiettivi di identificazionedell'azione (e a sostegno ha richiamato la pronuncia di questa Corte n.906 del 2018). Ha evidenziato pure che il Tribunale aveva rispettato iprincipi per cui la comoda divisibilità strutturale sussiste quando lefrazioni siano suscettibili di autonomo e libero godimento, possanoformarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamentecostosi e, sotto l'aspetto economico- funzionale, non comportinomutamento dell'originaria destinazione del bene e un sensibiledeprezzamento del valore delle singole quote rapportateproporzionalmente a quello dell'intero, tenuto conto dell'usualedestinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso; hadichiarato, quindi, tardiva perché non sollevata in primo grado nellaprima udienza utile, la censura alla c.t.u. concernente l’individuazionedel coefficiente di ragguaglio applicabile ex l. 392/78, pari al 50% dellasuperficie, da cui era asseritamente derivata una sottostima dellaporzione di immobile attribuita al fratello; ha escluso, infine, lafondatezza della censura relativa alla stima del primo pianodell’immobile in quanto fondata sull’erronea previsione della possibilitàdi un suo accatastamento in categoria A/4, nonostante l’altezza internadi soli m.2,55, inferiore ai minimi richiesti dal d.m. 5/7/75, perché haritenuto che, seppure Antillo non fosse comune montano, il requisitominimo di altezza interna sarebbe stata comunque derogabile, comeriportato nella c.t.u. espletata, «per gli immobili ante d.m. 5/7/1975 el. 457/88, nonché, nel caso in cui si eseguano ristrutturazioni edilizie,anche per il d.m. 9/6/1999» (così in sentenza).4. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina, AntoninoCupitò e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione,Ric. 2021 n. 3463 sez. 2 - ud. 10-7-2025 -4-Numero registro generale 3463/2021Numero sezionale 2106/2025Numero di raccolta generale 14258/2026Data pubblicazione 14/05/2026affidandolo a cinque motivi illustrati da memoria; [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso.Trattata la causa in pubblica udienza, il Pubblico Ministero hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannonuovamente denunciato la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., peravere la Corte d’appello erroneamente escluso che la divisione dispostain primo grado dal Tribunale avesse pronunciato oltre i limiti delledomande formulate; in particolare, i ricorrenti hanno rappresentatoche l’attore aveva chiesto la divisione del bene in proporzione allerispettive quote (1/9 a lui stesso e 4/9 a ciascuno di loro) e chiestol’assegnazione con conguaglio in caso di accertata indivisibilità; allostesso modo essi avevano chiesto l’assegnazione pro indivisodell’intero immobile, soltanto in ipotesi di indivisibilità.Il Tribunale aveva, invece, operato un frazionamentodell’immobile in sole due porzioni, mantenendo tra loro una comunionenon voluta e mai richiesta, sebbene la domanda di divisione debba, persua causa, condurre alla trasformazione dei diritti pro quota in dirittiesclusivi, senza mantenere situazioni di comunione forzosa per alcunisoltanto dei condividenti.1.1. Il motivo è fondato.La Corte d’appello, sulla denuncia della violazione dell’art. 112 edell’art. 720 cod. proc. civ., formulata da [OSCURATO:PERSONA] e GiuliaCupitò per avere il Tribunale diviso il bene in due porzioni di diversaconsistenza, attribuendone una, a loro, in comunione, ha affermato chela violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciatoRic. 2021 n. 3463 sez. 2 - ud. 10-7-2025 -5-Numero registro generale 3463/2021Numero sezionale 2106/2025Numero di raccolta generale 14258/2026Data pubblicazione 14/05/2026sussiste quando il giudice attribuisce ad alcuno dei contendenti un benediverso da quello richiesto e non compreso nemmeno virtualmentenella domanda oppure ponga a fondamento della domanda fatti esituazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nelprocesso un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte; ha,quindi, escluso questa violazione quando il giudice non interferisca nelpotere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementiobiettivi di identificazione dell'azione. Richiamati questi principigenerali - effettivamente incontestabili -, la Corte territoriale ha poirimarcato che, nel caso di specie, se è vero che gli odierni appellantiavevano chiesto l'assegnazione congiunta dell'intero immobile, erapure vero che il Tribunale, nell'attribuire loro soltanto la porzione –indivisa - corrispondente alla «maggior parte» del fabbricato non avevaaffatto pronunciato su un bene diverso rispetto a quello oggetto delgiudizio, restando pienamente nei limiti fissati dall’art. 112 cod. proc.civ.; ha aggiunto che la stessa richiesta dei due germani convenuti divoler mantenere la comunione tra loro doveva intendersi riguardasse,in assenza di deroga in proposito, non soltanto l'ipotesi di attribuzionedell'intero fabbricato ma anche di una sola parte di esso; sul punto harichiamato, a sostegno, la pronuncia di questa Corte n. 218 del 2015.La decisione non è conforme ai principi di diritto elaborati daquesta Corte, secondo cui nella divisione, a meno che non vi sia ilconsenso degli «interessati», non è consentito il cosiddetto«raggruppamento parziale delle porzioni», cioè la divisione in lotti,nell'interno dei quali si stabilisca una comunione tra alcunicondividenti; i coeredi «interessati» sono, invero, soltanto coloro cherimarranno in comunione nei confronti del cespite di cui è statadomandata l’attribuzione.Ric. 2021 n. 3463 sez. 2 - ud. 10-7-2025 -6-Numero registro generale 3463/2021Numero sezionale 2106/2025Numero di raccolta generale 14258/2026Data pubblicazione 14/05/2026Questo principio ha la sua ratio nella preclusione per il Giudice diimporre una comunione forzosa in assenza di domanda (Cass. Sez. 2,n. 782 del 29/03/1963; Sez. 2, n. 574 del 24/02/1966; Sez. 2, n. 5222del 13/11/1978; in ultimo, non massimata, Sez. 6 - 2, n. 36736 del15/12/2022).In particolare, è stato considerato che, nella comunioneereditaria, il diritto di ciascun coerede alla quota in natura, sancitodall’art. 718 cod. civ. non significa «diritto a una porzione di ciascunbene» bensì, come chiarisce il primo comma del successivo art. 727,«diritto a una porzione formata, per quanto possibile, in modo dariprodurre la composizione qualitativa della massa»; a tale scopo ladivisione non avviene, per regola, dividendo i singoli beni della massa,ma distribuendoli nelle varie porzioni, secondo un criterio diproporzione non soltanto quantitativa, ma anche qualitativa.Quando oggetto di divisione siano beni immobili, è frequente chela loro distribuzione nei diversi lotti non possa avvenire secondo ilcriterio suindicato o perché non si trovano in numero sufficiente a talescopo o perché qualitativamente diversi o di valore troppo disuguale:la divisione si effettua allora mediante il loro frazionamento, se sonocomodamente divisibili, altrimenti secondo la soluzione offerta dall’art.720 cod. civ. Il sistema previsto dalla legge è, dunque, l'attribuzione innatura, a ciascuno, della sua porzione dei beni facilmente divisibili, o,nel caso di non comoda divisibilità, l'attribuzione di tutto il bene a unoo più condividenti che ne facciano richiesta, e, infine, se la richiestamanca, la vendita, senza una soluzione intermedia (Cass. Sez. 2, n.1286/1960).Per questa disciplina, applicabile allo scioglimento di ogni tipo dicomunione oltre quella ereditaria, pertanto, la vendita si pone conRic. 2021 n. 3463 sez. 2 - ud. 10-7-2025 -7-Numero registro generale 3463/2021Numero sezionale 2106/2025Numero di raccolta generale 14258/2026Data pubblicazione 14/05/2026evidenza come ultima ratio cui si potrà far ricorso soltanto se non cisia neanche un condividente richiedente l’assegnazione dell’immobileindivisibile, non importa se titolare di una quota di comproprietà ugualeo minore di quella degli altri; in assenza di richieste di attribuzione,formulate dal singolo o da condividenti raggruppati, si apre, invece,inevitabilmente, la via della vendita, sicché si deve escludere che ipoteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dall’art. 720 cod.civ. si estendano fino all'inclusione d'ufficio dell'immobile indivisibilenella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicitarichiesta, pur se titolare della maggior quota o, a maggior ragione, finoall'attribuzione congiunta di una porzione unica a titolari di più quote,contro la loro volontà.È, infatti, principio acquisito che il c.d. raggruppamento parzialedelle porzioni, vale a dire la divisione in lotti nell'interno dei quali sistabilisca una nuova comunione fra taluni condividenti, in tanto èpossibile, in quanto vi sia il consenso degli interessati, cioè di coloroche faranno parte della nuova comunione (così chiaramentenell’ordinanza 36736/2022 citata, con indicazione dei precedentirilevanti).In tal senso, questa Corte ha precisato che anche la richiesta dialcuni coeredi di attribuzione congiunta di quote in sede di scioglimentodella comunione costituisce una domanda che mira «all'attribuzione diun autonomo bene della vita» (cfr. Cass. Sez. 2, n. 17519 del02/09/2016): quando non sia stata formulata alcuna domanda in talsenso, pertanto, una decisione che attribuisca a più coeredi unaporzione del bene che accorpi più quote è certamente resa in violazionedel principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.Ric. 2021 n. 3463 sez. 2 - ud. 10-7-2025 -8-Numero registro generale 3463/2021Numero sezionale 2106/2025Numero di raccolta generale 14258/2026Data pubblicazione 14/05/2026Nella specie, come detto, i ricorrenti avevano chiestol’assegnazione in comunione del bene in ipotesi di sua indivisibilità, manon in caso – verificatosi – di frazionamento; la Corte d’appello ha,invece, proceduto al frazionamento dell’unico bene e alraggruppamento parziale delle quote attraverso la formazione di solidue lotti, imponendo in conseguenza agli attuali ricorrenti la comunioneforzosa su un bene non più identico all’originale di cui era stata chiestal’attribuzione.Il richiamo operato dalla Corte territoriale alla sentenza di questaCorte n. 218 del 2015 (non massimata) non è idoneo a scalfire questiprincipi: nel caso deciso, infatti, comunque i beni erano plurimi ederano stati individuati più lotti in cui i beni erano stati accorpatimantenendo integra la loro identità in natura, sicché l’attribuzionecongiunta ad alcuni coeredi è stata giustificata in ragione della richiestada essi avanzata di voler mantenere la comunione tra di loro, intesacome diretta ad ottenere non soltanto l'attribuzione ad essi di tutti ibeni comuni, ma anche di una sola parte di essi, in quanto comunquenon modificati nella loro identità giuridica ed economica.2. Dall’accoglimento del primo motivo deriva, in logicaconseguenza, l’assorbimento del secondo motivo, articolato inriferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui iricorrenti hanno lamentato l’erronea applicazione dell’art. 720 cod. civ.,contestando la valutazione della Corte d’Appello secondo cui l’immobileoggetto di causa sarebbe comodamente divisibile, atteso che ilfrazionamento deve produrre quote autonome, liberamente godibili enon deprezzate, laddove la porzione assegnata in esclusiva all’attore(il seminterrato) non può mantenere la destinazione catastale abitativaa causa delle sue dimensioni.Ric. 2021 n. 3463 sez. 2 - ud. 10-7-2025 -9-Numero registro generale 3463/2021Numero sezionale 2106/2025Numero di raccolta generale 14258/2026Data pubblicazione 14/05/20263. Pure assorbito risulta il terzo motivo di ricorso, articolato inriferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui igermani [OSCURATO:PERSONA] hanno prospettato l’erronea applicazione delle normeedilizie rilevanti per valutare la regolarità urbanistica delle frazionidell’immobile.4. Infine, assorbito è anche il quarto motivo di ricorso, con cui iricorrenti, seppure articolando la loro censura in riferimento al n. 5 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., hanno lamentato in realtà laviolazione degli art. 156 e 157 cod. proc. civ., per avere la Corted’Appello erroneamente ritenuto inammissibile la loro contestazione sulcoefficiente di ragguaglio applicato dal CTU al seminterrato, perché nonsollevata immediatamente dopo il deposito della consulenza in primogrado.5. P.Q.Mdeve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Messina indiversa composizione perché provveda alla divisione dell’immobile inapplicazione del seguente principio di diritto: «se nell'eredità vi sonouno o più immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamentorecherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igienee la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza ilfrazionamento, resta precluso al Giudice della divisione il cosiddetto‘raggruppamento parziale delle porzioni’, cioè la divisione del bene inlotti in cui risultino accorpate più quote che debbano necessariamenterimanere in comunione, a meno che, secondo la previsione dell’art. 720cod. civ., non sia stata proposta, dai coeredi interessati, espressa especifica istanza di attribuzione congiunta di più quote; per coeredi‘interessati’ a questa modalità di divisione devono intendersi soltantoRic. 2021 n. 3463 sez. 2 - ud. 10-7-2025 -10-Numero registro generale 3463/2021Numero sezionale 2106/2025Numero di raccolta generale 14258/2026Data pubblicazione 14/05/2026coloro che rimarranno in comunione a seguito di questa attribuzionecongiunta».Statuendo in rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sullespese del presente giudizio.P.Q.M.La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Messina indiversa composizione, anche per le spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 10 luglio 2025.Il Consigliere rel. est. Il PresidentePatrizia [OSCURATO:PERSONA] MannaRic. 2021 n. 3463 sez. 2 - ud. 10-7-2025 -11-