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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 ottobre 1976

Cassazione n. 24576/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/10/1976 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, si è riportata ai motivi del ricorso ed ha insistito per l'accoglimento di esso; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza del 16 dicembre 2020 (dep. il 14 gennaio 2021) la Corte di appello di Milano, all'esito del gravame interposto dall'imputato Davide FALL e in parziale riforma della pronuncia in data 3 dicembre 2018 del Tribunale di Milano, ha ritenuto che i reati oggetto del presente procedimento sono stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso sotteso a quelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Milano del 27 marzo 2018 (irrevocabile il 12 maggio 2018) ed ha rideterminato nella misura ritenuta di giustizia le pene inflitte allo stesso imputato (quale aumento ex art. 81 cpv.1 cod. pen. di quella irrogata per quelli già giudicati); la Corte di appello ha confermato nel resto la decisione di primo grado che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità del FALL per i reati aggravati di furto tentato (capo A., così riqualificata la condotta contestata sub specie della tentata rapina), porto di un oggetto di atto a offendere (capo Al.) e furto (capo B), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore di Davide FALL ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen), con il quale - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. - ha dedotto l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. La difesa ha addotto che l'affermazione di responsabilità dell'imputato si fonderebbe su prove inesistenti e su presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza, tanto che il Pubblico ministero nel primo grado di giudizio aveva chiesto l'assoluzione conformemente a quanto affermato dal Giudice per le indagini preliminari chiamato a decidere sulla richiesta applicazione della misura cautelare.

Sia il Tribunale sia la Corte di appello avrebbero attribuito attendibilità al teste HASSANIN (in ordine i reati di cui ai capi A. e Al.) e alle videoriprese (in ordine al reato di cui al capo B.), ma avrebbero travisato la prova, come si desumerebbe dal testo del provvedimento impugnato, dal capo di imputazione, dai verbali di sommarie informazioni dei soggetti che lavoravano all'interno del Centro culturale di via Bergognone (luogo dei commessi reati), dal verbale di arresto dell'imputato e dall'ordinanza del G.i.p. (in data 29 giugno 2017).

In particolare, le dichiarazioni rese da HASSANIN (relative al capo A.) sarebbero in contrasto con quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e con riferimento alle videoriprese la pronuncia sarebbe contraddittoria perché, da un lato, ha riconosciuto che l'abbigliamento del soggetto in esse ritratto è di uso comune, dall'altro ha assunto che esso sarebbe nel complesso identico a quello indossato dal FALL, senza considerare la scarsa illuminazione dei locali; infine, quanto alla refurtiva, avrebbe fatto riferimento alla disponibilità in capo al FALL di un sacchetto contenente un oggetto di dimensioni del tutto analoghe a quelle del personal computer oggetto materiale del reato di cui al capo B., e ciò in maniera congetturale e contraddittoria (atteso che la pronuncia ha evidenziato che non vi sono riprese che documentano la presenza di FALL all'interno della stanza dalla quale è stato asportato il computer).

In conclusione, la difesa avrebbe offerto una ricostruzione alternativa plausibile e logica e la Corte di merito l'avrebbe disattesa sulla base di elementi inesistenti e non individuati, giungendo a una condanna nonostante a tale statuizione non si potesse pervenire al di là di ogni ragionevole dubbio e nonostante - come già rilevato dal G.i.p. - non vi fossero elementi che consentissero di affermare che il primo intruso nel luogo de quo e colui che ne aveva forzato la porta fosse l'imputato.

1.1. Il motivo in esame è inammissibile.

Esso - oltre a reiterare il medesimo ordine di argomentazioni già disattese dalla Corte territoriale (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) - ha dedotto in maniera del tutto generica e assertiva il travisamento della prova, vizio che attiene alla mancata rispondenza alle acquisizioni processuali delle argomentazioni con le quali il giudice di merito ha motivato il proprio convincimento e si sostanzia «nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica)» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01).

Al riguardo, il ricorrente ha pure erroneamente richiamato la statuizione resa dal G.i.p. sulla cautela, che non ha alcun rilievo sotto tale profilo né può precludere qualsivoglia apprezzamento al giudice chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità dell'imputato (cfr. Sez. 1, n. 45918 del 15/10/2019, Beltramelli, Rv. 277331 - 01).

E, nel resto, ha prospettato un diverso apprezzamento del materiale probatorio non consentito in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere la condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità del motivo formulato impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/10/1976 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, si è riportata ai motivi del ricorso ed ha insistito per l'accoglimento di esso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 16 dicembre 2020 (dep. il 14 gennaio 2021) la Corte di appello di Milano, all'esito del gravame interposto dall'imputato Davide FALL e in parziale riforma della pronuncia in data 3 dicembre 2018 del Tribunale di Milano, ha ritenuto che i reati oggetto del presente procedimento sono stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso sotteso a quelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Milano del 27 marzo 2018 (irrevocabile il 12 maggio 2018) ed ha rideterminato nella misura ritenuta di giustizia le pene inflitte allo stesso imputato (quale aumento ex art. 81 cpv.1 cod. pen. di quella irrogata per quelli già giudicati); la Corte di appello ha confermato nel resto la decisione di primo grado che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità del FALL per i reati aggravati di furto tentato (capo A., così riqualificata la condotta contestata sub specie della tentata rapina), porto di un oggetto di atto a offendere (capo Al.) e furto (capo B), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore di Davide FALL ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen), con il quale - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. - ha dedotto l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La difesa ha addotto che l'affermazione di responsabilità dell'imputato si fonderebbe su prove inesistenti e su presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza, tanto che il Pubblico ministero nel primo grado di giudizio aveva chiesto l'assoluzione conformemente a quanto affermato dal Giudice per le indagini preliminari chiamato a decidere sulla richiesta applicazione della misura cautelare. Sia il Tribunale sia la Corte di appello avrebbero attribuito attendibilità al teste HASSANIN (in ordine i reati di cui ai capi A. e Al.) e alle videoriprese (in ordine al reato di cui al capo B.), ma avrebbero travisato la prova, come si desumerebbe dal testo del provvedimento impugnato, dal capo di imputazione, dai verbali di sommarie informazioni dei soggetti che lavoravano all'interno del Centro culturale di via Bergognone (luogo dei commessi reati), dal verbale di arresto dell'imputato e dall'ordinanza del G.i.p. (in data 29 giugno 2017). In particolare, le dichiarazioni rese da HASSANIN (relative al capo A.) sarebbero in contrasto con quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e con riferimento alle videoriprese la pronuncia sarebbe contraddittoria perché, da un lato, ha riconosciuto che l'abbigliamento del soggetto in esse ritratto è di uso comune, dall'altro ha assunto che esso sarebbe nel complesso identico a quello indossato dal FALL, senza considerare la scarsa illuminazione dei locali; infine, quanto alla refurtiva, avrebbe fatto riferimento alla disponibilità in capo al FALL di un sacchetto contenente un oggetto di dimensioni del tutto analoghe a quelle del personal computer oggetto materiale del reato di cui al capo B., e ciò in maniera congetturale e contraddittoria (atteso che la pronuncia ha evidenziato che non vi sono riprese che documentano la presenza di FALL all'interno della stanza dalla quale è stato asportato il computer). In conclusione, la difesa avrebbe offerto una ricostruzione alternativa plausibile e logica e la Corte di merito l'avrebbe disattesa sulla base di elementi inesistenti e non individuati, giungendo a una condanna nonostante a tale statuizione non si potesse pervenire al di là di ogni ragionevole dubbio e nonostante - come già rilevato dal G.i.p. - non vi fossero elementi che consentissero di affermare che il primo intruso nel luogo de quo e colui che ne aveva forzato la porta fosse l'imputato. 1.1. Il motivo in esame è inammissibile. Esso - oltre a reiterare il medesimo ordine di argomentazioni già disattese dalla Corte territoriale (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) - ha dedotto in maniera del tutto generica e assertiva il travisamento della prova, vizio che attiene alla mancata rispondenza alle acquisizioni processuali delle argomentazioni con le quali il giudice di merito ha motivato il proprio convincimento e si sostanzia «nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica)» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). Al riguardo, il ricorrente ha pure erroneamente richiamato la statuizione resa dal G.i.p. sulla cautela, che non ha alcun rilievo sotto tale profilo né può precludere qualsivoglia apprezzamento al giudice chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità dell'imputato (cfr. Sez. 1, n. 45918 del 15/10/2019, Beltramelli, Rv. 277331 - 01). E, nel resto, ha prospettato un diverso apprezzamento del materiale probatorio non consentito in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere la condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità del motivo formulato impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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