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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 39931/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga per anni due del regime detentivo speciale.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine al pericolo che [OSCURATO:PERSONA] possa riprendere contatti con la realtà criminosa di riferimento.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Va ricordato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, "la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti" - Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 279221 -.

Il Tribunale ha quindi sufficientemente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, l'elevato spessore criminale del ricorrente, la perdurante ed attuale operatività del gruppo di appartenenza, l'assenza di elementi di senso contrario all'affermazione della capacità di mantenere collegamenti con l'organizzazione operante su territorio di riferimento.

È appena il caso di ricordare che "l'accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 implica l'individuazione di elementi specifici e concreti indicativi della sopravvenuta carenza di pericolosità sociale, che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario" - Sez. 1, n. 32337 del 03/07/2019, Rv. 276720 -.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il c nsigliere estensore Il presidente ntalucia Angela T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga per anni due del regime detentivo speciale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine al pericolo che [OSCURATO:PERSONA] possa riprendere contatti con la realtà criminosa di riferimento. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, "la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti" - Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 279221 -. Il Tribunale ha quindi sufficientemente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, l'elevato spessore criminale del ricorrente, la perdurante ed attuale operatività del gruppo di appartenenza, l'assenza di elementi di senso contrario all'affermazione della capacità di mantenere collegamenti con l'organizzazione operante su territorio di riferimento. È appena il caso di ricordare che "l'accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 implica l'individuazione di elementi specifici e concreti indicativi della sopravvenuta carenza di pericolosità sociale, che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario" - Sez. 1, n. 32337 del 03/07/2019, Rv. 276720 -. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il c nsigliere estensore Il presidente ntalucia Angela T
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