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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 24340/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n.

R.G. 18861/2021 sollevato dal Tribunale di Perugia nei riguardi dell'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, nel processo tra [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - e MINISTERO DELL’ISTRUZIONE - convenuto - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31.3.2022 dal Consigliere Relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], docente presso l’[OSCURATO:PERSONA] 8, ha agito davanti al Tribunale di Roma nei confronti del Ministero dell’Istruzione, per sentir rettificare la graduatoria della procedura selettiva del personale da destinare all’estero bandita con D.D. 2012.2018, in ragione dell’erroneo disconoscimento, in suo sfavore, dei punti conseguenti all’idoneità di linguainglese;

2. il Tribunale di Roma ha declina to la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Perugia, sul presupposto che esso fosse da ritenere competente ai sensi dell’art. 413, co. 5, c.p.c., quale luogo della sede ove la lavoratrice prestava servizio, con previsione inderogabile secondo quanto previsto dal comma 8 della medesima disposizione;

3. il Tribunale di Perugia, adito in riassunzione dalla Cipolletti, ha ritenuto di non condividere l’ordinanza del Tribunale di Roma ed ha quindi proposto d’ufficio regolamento di competenza, sul presupposto che la competenza del giudice originariamente adito fosse stabilita, in senso derogatorio rispetto alle regole ordinarie, dall’art. 27 del d. lgs. 64/2017; [OSCURATO:PERSONA]

1. L’art. 27 del d. lgs. 64/2017, sulla «disciplina della scuola italiana all'estero», al capo III, nel contesto della normativa sullo «stato giuridico»del «personale inviato all'estero», da individuarsi attraverso selezione (art. 19 del medesimo d. lgs.), prevede che «per le controversie di lavoro del personale di cui al presente capo è competente il foro di Roma»;

2. si tratta palesemente di regola destinata a individuare una competenza esclusiva e derogatorio rispetto alle norme generali di cui all’art. 413 co. 5, c.p.c. (foro della sede di servizio), utile, come rilevato dal Pubblico Ministero, a concentrare le controversie presso un unico foro e così a limitare, facilitando anche la riunione di cause, il rischio di dispersione di decisioni su vicende tendenzialmente uniche ed unitarie;

3. non ha poi rilievo la previsione di inderogabilità di cui all’art. 413, u.c., c.p.c., perché essa ha riguardo alle clausole pattizie e non certo a previsioni normative di altre regole di competenza;

4. va pertanto dichiarata, come del resto già ritenuto in altro precedente (C. 29218/2019) la competenza territoriale del Tribunale di Roma;

5. nulla sulle spese essendo stato il regolamento sollevato d’ufficio e non avendo le parti svolto attività difensiva; P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza territoriale del foro di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale rimette le parti, con termine di legge per la ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n. R.G. 18861/2021 sollevato dal Tribunale di Perugia nei riguardi dell'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, nel processo tra [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - e MINISTERO DELL’ISTRUZIONE - convenuto - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31.3.2022 dal Consigliere Relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], docente presso l’[OSCURATO:PERSONA] 8, ha agito davanti al Tribunale di Roma nei confronti del Ministero dell’Istruzione, per sentir rettificare la graduatoria della procedura selettiva del personale da destinare all’estero bandita con D.D. 2012.2018, in ragione dell’erroneo disconoscimento, in suo sfavore, dei punti conseguenti all’idoneità di linguainglese; 2. il Tribunale di Roma ha declina to la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Perugia, sul presupposto che esso fosse da ritenere competente ai sensi dell’art. 413, co. 5, c.p.c., quale luogo della sede ove la lavoratrice prestava servizio, con previsione inderogabile secondo quanto previsto dal comma 8 della medesima disposizione; 3. il Tribunale di Perugia, adito in riassunzione dalla Cipolletti, ha ritenuto di non condividere l’ordinanza del Tribunale di Roma ed ha quindi proposto d’ufficio regolamento di competenza, sul presupposto che la competenza del giudice originariamente adito fosse stabilita, in senso derogatorio rispetto alle regole ordinarie, dall’art. 27 del d. lgs. 64/2017; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’art. 27 del d. lgs. 64/2017, sulla «disciplina della scuola italiana all'estero», al capo III, nel contesto della normativa sullo «stato giuridico»del «personale inviato all'estero», da individuarsi attraverso selezione (art. 19 del medesimo d. lgs.), prevede che «per le controversie di lavoro del personale di cui al presente capo è competente il foro di Roma»; 2. si tratta palesemente di regola destinata a individuare una competenza esclusiva e derogatorio rispetto alle norme generali di cui all’art. 413 co. 5, c.p.c. (foro della sede di servizio), utile, come rilevato dal Pubblico Ministero, a concentrare le controversie presso un unico foro e così a limitare, facilitando anche la riunione di cause, il rischio di dispersione di decisioni su vicende tendenzialmente uniche ed unitarie; 3. non ha poi rilievo la previsione di inderogabilità di cui all’art. 413, u.c., c.p.c., perché essa ha riguardo alle clausole pattizie e non certo a previsioni normative di altre regole di competenza; 4. va pertanto dichiarata, come del resto già ritenuto in altro precedente (C. 29218/2019) la competenza territoriale del Tribunale di Roma; 5. nulla sulle spese essendo stato il regolamento sollevato d’ufficio e non avendo le parti svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte dichiara la competenza territoriale del foro di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale rimette le parti, con termine di legge per la ri
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