CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 luglio 2026
Cassazione n. 23995/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
faella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RavennaAngela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Taccagna DanielaMaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro-) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università edella Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 27 ottobre 2022 n. 6779;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Tutti gli odierni ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero alcorso post lauream di formazione in medicina generale, in anni compresi trail 2006 ed il 2014.Numero registro generale 9915/2023N.R.G.: 9915/23Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2033/2026Numero di raccolta generale 23995/2026Data pubblicazione 24/07/20262. Nel 2018 convennero dinanzi al Tribunale di Roma lo Stato italiano, inpersona del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché i Ministeridell’Università, della salute e delle Finanze, esponendo che:-) durante la frequenza del corso di formazione in medicina generaleavevano percepito una borsa di studio di importo inferiore a quellaaccordata agli iscritti alle scuole di specializzazione in medicina postlauream;-) il corso di formazione in medicina generale e i corsi dispecializzazione “presentano caratteristiche del tutto sovrapponibili”;-) il deteriore trattamento economico ad essi riservato rispetto aicolleghi “specializzandi” era “irragionevole, discriminatorio e contrario alledisposizioni comunitarie”;-) “tale situazione genera una responsabilità per danni a carico delloStato per inadempimento degli obblighi comunitari” (così l’atto di citazione,p. 9).Conclusero chiedendo la condanna dello Stato al “risarcimento del danno”,quantificato in euro 15.000 per ciascun anno di corso.2. Con sentenza 7.12.2020 n. 17511 il Tribunale di Roma dichiarò privi dilegittimazione passiva (sostanziale) i tre ministeri convenuti, e rigettò ladomanda nei confronti della Presidenza del Consiglio.Il Tribunale dichiarò prescritto il diritto azionato dagli attori, sul presuppostoche si dovesse applicare il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art.4, comma 43, l. 183/11, con decorrenza dalla “data di conseguimento deltitolo”, che il Tribunale ritenne avvenuto “al più tardi nell’anno 2005”.2.1. La sentenza fu appellata dai soccombenti.Gli appellanti nulla osservarono circa la statuizione per cui il “conseguimentodel titolo” avvenne al più tardi nel 2005, nonostante nell’atto di citazione ilconseguimento del titolo di medico di medicina generale fosse stata indicatain anni compresi tra il 2009 ed il 2017.Nell’atto d’appello infatti, si limitarono a sostenere:Numero registro generale 9915/2023N.R.G.: 9915/23Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2033/2026Numero di raccolta generale 23995/2026Data pubblicazione 24/07/2026a) che la prescrizione dovesse decorrere dalla “completa trasposizionedelle Direttive 75/362 e 75/363” (che tuttavia i ricorrenti non indicarononell’atto d’appello);b) che la l. 183/11 fosse inapplicabile ratione temporis al caso dispecie.3. Con sentenza 27 ottobre 2022 n. 6779 la Corte d’appello di Romaconfermò la sentenza di primo grado con analoga motivazione.4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai ricorrentiindicati in epigrafe, con ricorso fondato su un solo motivo.5. [OSCURATO:PERSONA] non hanno depositato controricorso, ma solo un attoformale di costituzione, al fine di partecipare all’eventuale discussione inpubblica udienza.6. Con provvedimento presidenziale del 4.6.2026, anteriore all’iniziodell’adunanza camerale ed allegato agli atti, il Presidente titolare dellaSezione (e, nel caso concreto, anche del Collegio giudicante) ha sostituito ilconsigliere relatore originariamente designato, dott. [OSCURATO:PERSONA],impossibilitato per ragioni di salute a partecipare sinanche da remoto, colconsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il motivo di ricorso.Col l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono che la sentenza impugnataè nulla perché la Corte d’appello non avrebbe compreso le loro doglianze,pronunciando una motivazione incoerente con esse.La Corte d’appello - sostengono i ricorrenti - ha rigettato la loro domandafacendo applicazione di princìpi e regole applicabili alla diversa ipotesi in cuila condanna dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari siaformulata da medici che avessero conseguito una specializzazione postlauream senza percepire la adeguata remunerazione prescritta dal dirittocomunitario.Numero registro generale 9915/2023N.R.G.: 9915/23Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2033/2026Numero di raccolta generale 23995/2026Data pubblicazione 24/07/20261.1. Il motivo non può comportare la cassazione della sentenza, magiustifica solo - previo rilievo della quaestio iuris dell’inesistenza del dirittodichiarato prescritto per non essere esso previsto dall’Ordinamento – unacorrezione della motivazione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c.,essendo il dispositivo della sentenza impugnata conforme a diritto inragione di detto rilievo.Queste le ragioni.1.2. E’ vano discorrere della prescrizione d’un diritto che non esiste. Ed il“diritto” azionato dagli odierni ricorrenti nel presente giudizio èimmaginario.I ricorrenti hanno chiesto la condanna dello Stato al “risarcimento deldanno”. Il danno che lamentano sarebbe (in tesi) rappresentato dall’esserestati trattati meno favorevolmente dei colleghi iscritti alle scuole dispecializzazione post lauream.La condotta dello Stato sarebbe “illecita”, essi assumono, per avere violatola Direttiva comunitaria 86/4.1.3. Questa essendo la pretesa dedotta in giudizio dagli odierni ricorrenti, sene deve dichiarare la manifesta infondatezza in quanto:-) una “responsabilità” dello Stato non è concepibile con riferimentoall’attività di produzione normativa, eccezione fatta per l’ipotesi in cuiquesta abbia violato precetti di ordine sovranazionale;-) nel caso di specie, vanamente si cercherebbe nell’ordinamentocomunitario una norma che stabilisca quale debba essere la “adeguataremunerazione” degli iscritti alle scuole di specializzazione od ai corsi diformazione in medicina generale.Non solo, infatti, la materia non è disciplinata da alcuna norma dell’UnioneEuropea, ma sinanche la Corte di Lussemburgo ha stabilito in terminiinequivoci (da un quarto di secolo) che l’obbligo di “adeguataremunerazione” di cui all’Allegato alla Direttiva 1982/76 non consente néagli Stati, né al giudice nazionale, di desumere la misura della suddettaN.R.G.: 9915/23Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 9915/2023Numero sezionale 2033/2026Numero di raccolta generale 23995/2026Data pubblicazione 24/07/2026“adeguata remunerazione” dal diritto comunitario (Corte giust. CE,3.10.2000, Gozza c. Università degli Studi di Padova, in causa C-371/97, §45, quarto alinea).1.4. Tanto meno è rinvenibile nell’ordinamento comunitario un principio di“parità di trattamento” tra i medici specializzandi e gli iscritti al corso diformazione in medicina generale.L’ordinamento comunitario, per quanto già detto, lascia agli Stati membri lafacoltà di stabilire la remunerazione dei medici iscritti a scuole dispecializzazione o corsi di formazione in medicina generale.Se mancano vincoli comunitari, gli stati membri conservano intatta lafacoltà di graduare nel modo che ritengono più opportuno la remunerazionedegli uni e degli altri.Se dunque manca un obbligo di trattamento paritario, non può esservi uninadempimento e la conseguente responsabilità.1.5. Non sarà superfluo aggiungere che la situazione giuridica degli iscrittialle scuole di specializzazione è ben diversa da quella degli iscritti alle scuoledi formazione in medicina generale.Infatti:(a) il corso di formazione in medicina generale è finalizzatoall'iscrizione nelle graduatorie regionali per la medicina convenzionata,mentre la scuola di specializzazione è finalizzata a conseguire il relativotitolo, che legittima sia all’esercizio della libera professione, sia all’attività dispecialista del S.S.N.;(b) i corsi di formazione in medicina generale sono organizzati dalleRegioni o dalle Province autonome; i corsi di specializzazione dalleuniversità;(c) i corsi di medicina generale sono diretti alla "formazione" e nonalla "specializzazione" dei medici, ai fini dell'esercizio dell'attività di medicochirurgo di medicina generale nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA], epertanto le due situazioni “possono essere accostate solo limitatamente"(Consiglio di Stato sent. n. 1839 del 2016).N.R.G.: 9915/23Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 9915/2023Numero sezionale 2033/2026Numero di raccolta generale 23995/2026Data pubblicazione 24/07/2026Da ciò consegue che la previsione di trattamenti economici differenziati per ipartecipanti all’uno ed all’altro tipo di corsi è giustificata dalla diversità dinatura, contenuto e scopo degli uni e degli altri, e la previsione di regolenon coincidenti quanto al trattamento economico rientra in una sceltadiscrezionale riservata al legislatore, la cui unica responsabilità può esserepolitica, ma non giuridica.1.6. Tutti i suddetti princìpi sono già stati affermati da questa Corte infattispecie similare (Sez. 3, Ordinanza n. 8471 del 4.4.2026), alle cuiulteriori considerazioni si può qui rinviare ex art. 118, primo comma, ultimoperiodo, disp. att. c.p.c..2. Non è luogo a provvedere sulle spese attesa la indefensio delleamministrazioni.P.q.m.(-) rigetta il ricorso;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 4 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])