CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 39025/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], considerato che entrambi i motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e della lieve entità del fatto, non sono consentiti, perché si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno ed i motivi per cui il fatto, sia pure nella forma tentata, non può essere considerato lieve (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici; ritenuto che il primo motivo di ricorso del Palladino, relativo al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata, è innanzitutto generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, in ogni caso, è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha dato conto della sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso con motivazione congrua ed esente da vizi logici, avendo valorizzato a pag. 4 le dichiarazioni della persona offesa, per cui trattasi di motivazione non censurabile in sede di legittimità; rilevato che il terzo motivo è del tutto generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza con cui si lamenta il vizio motivazionale si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese. Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sez. 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01; Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). L'indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità; ritenuto, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 I