CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 febbraio 1951
Cassazione n. 22912/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Oggi, SENTENZA 1 8 6 2(325 Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/02/1951 avverso l'ordinanza emessa in data 10/02/2025 dal Tribunale di Noia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10/02/2025, il Tribunale di Noia ha revocato l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova emessa, in data 15/09/2023, nel processo a carico del PRISCO per i reati di cui agli artt. 44 lett. c), 93, 95 d.lgs n. 380 del 2001, nonché all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004. Il Tribunale ha osservato che il PRISCO era stato ammesso con l'onere" di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi "ovvero alla regolarizzazione delle opere edili realizzate, entro il termine del completamento dello svolgimento dell'attività socialmente utile"; peraltro, tale onere non risultava adempiuto atteso che la richiesta di permesso in costruire in sanatoria, presentata dal PRISCO, non aveva ancora avuto alcun esito, mentre negativo era stato quello della presentazione della CILA, da parte del ricorrente, per il ripristino dello stato dei luoghi a mezzo rimozione per una parte delle opere: avendo il comune escluso che quell'intervento potesse considerarsi "in ottemperanza all'ingiunzione", e precisato che "le opere di ripristino sono parziali e successive ai 90 giorni previste dall'ordinamento". 2. Ricorre per cassazione il PRISCO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge per avere il Tribunale considerato il mancato ripristino dello stato dei luoghi come inadempimento degli obblighi imposti rilevante ai fini della revoca della messa alla prova, laddove invece i presupposti per procedere alla predetta revoca, individuati dall'art. 168-quater cod. pen., presuppongono la volontarietà della trasgressione, che deve essere grave e tale quindi da escludere una incolpevole casualità del comportamento. Nella specie, l'impossibilità del ripristino era stata invece determinata dal provvedimento con cui il comune di Ottaviano aveva dichiarato l'inefficacia della CILA (provvedimento peraltro impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica). Si lamenta altresì la mancanza di una complessiva valutazione della condotta del PRISCO, che aveva puntualmente adempiuto agli obblighi relativi alle attività socialmente utili, e si era attivato nei modi indicati per procedere alla regolarizzazione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi. 2.2. Violazione dell'att. 464-octies. cod. proc. pen. Si deduce che il rinvio all'udienza del 10/02/2025 era stato disposto solo al fine di verificare se il programma di trattamento fosse stato completato, non anche di decidere su una possibile revoca. Era quindi mancata una effettiva instaurazione del contraddittorio sul punto, espressamente richiesta dalla norma processuale e dalla costante interpretazione offerta dalla giurisprudenza. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ritenendo fondate ed assorbenti le ragioni dedotte con il primo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei sensi qui di seguito esposti. 2. Evidenti ragioni di coerenza sistematica ed espositiva impongono di prendere le mosse dal secondo motivo, con il quale la difesa censura - prima ancora delle argomentazioni di merito poste a sostegno della decisione di revoca - le modalità con le quali questa decisione era stata adottata, all'esito di un'udienza camerale fissata per la (sola) verifica dell'ultimazione del programma di trattamento disposto, nei confronti del PRISCO, con il provvedimento di sospensione con messa alla prova.Tali doglianze sono fondate. Ritiene infatti il Collegio di dar seguito all'indirizzo interpretativo del tutto maggioritario, ribadito anche in recentissime decisioni di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è affetta da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. l'ordinanza di revoca di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen., adottata a seguito di un'udienza fissata per una diversa finalità, in assenza di avviso contenente l'indicazione, sia pure in forma succinta, dell'oggetto del procedimento, stante la necessità di consentire alle parti la consapevole partecipazione al contraddittorio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di revoca» (così da ultimo Sez. 4, n. 10031 del 16/01/2025, Esposito, Rv. 287725 - 02. In senso conforme, cfr. Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019, Tenneriello, Rv. 277387 - 01: «in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 464-octies cod. proc. pen. deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, sicchè è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. se adottato senza previa fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto»). 3. Deve conseguentemente disporsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, adottata nei confronti del PRISCO in assenza di una previa adeguata instaurazione del contraddittorio sul punto, e la trasmissione degli atti al Tribunale di Noia per l'ulteriore corso. È appena il caso di evidenziare, a tale ultimo proposito, che restano in questa sede assorbite le ulteriori doglianze, rivolte al provvedimento di revoca su un piano "sostanziale": ovvero con riferimento alla compatibilità del provvedimento adottato rispetto alle ipotesi previste, dall'art. 168-quater cod. pen., quale causa di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova: una compatibilità vivamente contestata dalla difesa, soprattutto in considerazione della peculiare tipologia di prescrizioni imposte e della conseguente incidenza, sulla posizione del ricorrente, di ambiti decisionali riservati alle esclusive valutazioni della [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli