CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 15297/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Napoli ha ridotto ad anni 7 e mesi 2 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa la pena inflitta a VARRIALE Francesa con sentenza n. 257/24 emessa in data 08/05/2024 dal GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] Q pua Vetere, a seguito di giudizio abbreviato, per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1 bis D.P.F. n. 309/90. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia dell'imputato, lamentando: a) Violazione di legge e difetto di notivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., per aver la Corte di Appello omesso di verificare la sussistenza delle condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p., limitandosi a utilizzare una mera formula di stile; b) Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 62 bis c.p. e 133 c.p., per non aver la Corte adeguatamente valutato i parametri di cui all'art. 13:: c.p. al fine di concedere le circostanze attenuanti generiche ed irrogare una pena più mite. 3. Il ricorso è inammissibile. In tema di "patteggiamento in appello", il giudice di secondo grado, ne l'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento de l'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di c luse di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devr: lutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 de 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276 02). Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugna2ione proposta dal ricorrente, il quale - in sede di appello - ha concordato il trattamento sanzior atorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis cit., con rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in ques a sede. In relazione poi all'invocata applicazione delle attenuanti generiche, si è ossi arvato in ogni caso che la rinuncia ai motivi d'appello non costituisce di per sé, proprio anchu. per via della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, ragione sufficiente per il r conoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, potendo, al più, essere valutz ta in rapporto alla condotta successiva al reato di cui all'art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., come espressione di una ridotta capacità a delinquere, sempreché non emergano eler renti di segno contrario (Sez. 2, n. 35534 del 06/07/2021, Ronchi, Rv. 281943). In ogni caso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richied ?. elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concession?. delle stesse (da ult. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) e in specie nulla ha allegato il ricorrente. Al contrario, la Corte territoriale ha rideterminato la pena, riducendola da al ini 7 e mesi 8 ad anni 7 e mesi 2 di reclusione, valutando correttamente i parametri di cui all'art. 133 c.p., in particolare la gravità del reato e la personalità dell'imputato, che presenta recil liva reiterata, specifica e infraquinquennale. (2_ 4. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 co i.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanr osi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen1 r) delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle annmer de. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere es