CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 1970
Cassazione n. 40493/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1970 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per il reato di minaccia; - che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale in riferimento all'affermazione di respon- sabilità, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e postula un'inammissibile rivalutazione delle prove raccolte, a fronte della com- piuta e dettagliata motivazione offerta nella sentenza impugnata (pag. 2 della sentenza); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il C nsigliere estensore Il Presidente