CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 12114/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in proprio-ricorrenti-controGuber [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 137/2021 depositatail 10/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. 365 [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e i propri garanti ANGELINICHIARA (anche quale legale rappresentante della società) e TRINCONumero registro generale 2885/2022Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 12114/2026Data pubblicazione 30/04/2026STEFANO hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 97/2017 delTribunale di Rovereto dell’importo di € 842.076,10 oltre accessori infavore della [OSCURATO:PERSONA] Soc. Coop., di cui €52.176,05 per saldo debitore al 23 dicembre 2016 del c/c aperto in data 3giugno 2008 ed € 794.900,05 per residuo mutuo fondiario stipulato indata 12 settembre 2008. Gli opponenti hanno dedotto l’incertezza delcredito oggetto di ingiunzione, tenuto conto anche dell’omesso conteggiodi alcuni accrediti, l’indebita applicazione dell’anatocismo, il superamentodel tasso soglia, la natura indebita di spese (tra cui la commissione dimassimo scoperto), nonché l’abuso del diritto per avere la bancaindebitamente revocato le linee di credito; i ricorrenti hanno chiesto inriconvenzione la condanna della banca al risarcimento dei danni.2. Il Tribunale di Rovereto, previo intervento in giudizio di GUBERBANCA S.p.A. quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. quale cessionariadel credito e previa istruttoria documentale, ha rigettato l’opposizione. Perquanto qui rileva, ha ritenuto il giudice di primo grado legittimato ilcreditore intervenuto in presenza di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] una cessione contenente gli elementi idonei a individuare i crediticeduti; quanto alla censura di anatocismo, che vi era pattuizione per gliinteressi attivi e passivi e che l’art. 120 TUB, nella versione applicabile inforza della novella di cui al d.l. n. 18/2016, sarebbe stato applicabile aisoli interessi successivi al 1° ottobre 2016 e che, in relazione a talecircostanza, le deduzioni degli opponenti erano generiche.3. La Corte di Appello di Trento, con la sentenza qui impugnata, nelcontraddittorio anche della banca cedente, ha rigettato l’appello degliopponenti. Ha ritenuto il giudice di appello nuova la difesa in appellorelativa alla inopponibilità della cessione del credito al cessionario perassenza di iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese,rigettandola poi nel merito. Ha, poi, ritenuto ulteriormente inammissibileper novità – in quanto contenuta in comparsa conclusionale - la censuran. 2885/2022 R.G.Numero registro generale 2885/2022Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 12114/2026Data pubblicazione 30/04/2026dell’omessa verifica del contenuto dell’avviso in [OSCURATO:PERSONA], stantel’accertamento effettuato dal giudice di primo grado; ha poi, accertato latitolarità del credito in capo alla società intervenuta.4. Ha, poi, ritenuto certo nel quantum il credito in base alladocumentazione prodotta (tra cui la lettera di revoca delle facilitazionicreditizie e gli estratti conto), che ha tenuto conto degli accrediticontestati dagli appellanti, rilevando come non sia stato oggetto dicontestazione l’importo del credito di cui al mutuo fondiario.5. Ha, inoltre, ritenuto legittimo l’anatocismo in quanto oggetto dispecifica pattuizione contrattuale in data 3 giugno 2008. Ha, sul punto,ritenuto il giudice di appello che – con riferimento alla nuova formulazionedell’art. 120, comma 2 TUB, conseguente alla novella di cui all’art. 17-bisd.l. n. 18/2016 – a fronte della chiusura dei rapporti nel dicembre 2016, lecensure degli appellanti si sono rivelate aspecifiche («assunti non calibratisullo specifico rapporto contrattuale»), così come sono state ritenuteinammissibili per genericità le doglianze in tema di abuso del diritto.6. Propongono ricorso per cassazione gli appellanti (il Trinco inproprio), affidato a sette motivi, cui resiste con controricorso ilprocuratore del cessionario. Entrambe le parti hanno depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve preliminarmente darsi atto dell’omessa integrazione delcontraddittorio nei confronti dell’originaria banca cedente, nei cui confrontiè stato integrato il contraddittorio in grado di appello. Al riguardo, varichiamato il principio di ragionevole durata del processo, secondo cui puòessere omessa l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parteche non avrebbe nocumento dalla pronuncia di legittimità (Cass., Sez. U.,n. 26373/2008), ove il ricorso si riveli infondato.2. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «contraddittorietà della motivazione inn. 2885/2022 R.G.Numero registro generale 2885/2022Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 12114/2026Data pubblicazione 30/04/2026ordine alla legittimazione attiva di parte opposta per effetto della cessionedel credito e regolare costituzione del contraddittorio», nella parte in cui lasentenza impugnata ha ritenuto tardiva la contestazione della titolarità delcredito della cessionaria. Osserva parte ricorrente che la costituzione delprocuratore del cessionario è avvenuta due giorni prima dell’udienza diprecisazione delle conclusioni in primo grado, per cui il primo atto utiledoveva ritenersi la comparsa conclusionale. Contesta, inoltre,l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello in ordine allalegittimazione del cessionario, osservando come la mera pubblicazione inGazzetta Ufficiale non costituisca prova della cessione del credito.3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., contraddittorietà della motivazione inordine al quantum debeatur, nella parte in cui la sentenza impugnata haritenuto certo il credito ingiunto. Osserva parte ricorrente come l’importoingiunto avrebbe erroneamente cumulato gli interessi moratori ecorrispettivi ai fini del superamento del tasso soglia.4. Con il terzo motivo (dopo che sono state riprese le argomentazionidi cui al secondo motivo) si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., contraddittorietà della motivazione inrelazione all’ applicazione di interessi anatocistici, osservandosi che dal 1°gennaio 2014 è vietata la capitalizzazione anatocistica degli interessi atermini dell’art. 120 TUB sotto pena di nullità.5. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione di legge e contraddittorietàdella motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato leistanze istruttorie degli appellanti.6. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3, 4, 5 cod. proc. civ., «contraddittorietà della motivazioneper violazione di legge in relazione alla ammissibilità della richiesta diconsulenza tecnico-contabile».n. 2885/2022 R.G.Numero registro generale 2885/2022Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 12114/2026Data pubblicazione 30/04/20267. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione di legge, contraddittorietàdella motivazione in relazione al denunciato abuso del diritto».8. Con il settimo motivo si deduce «carenza di motivazione in relazionealla condanna alle spese in via solidale in ragione della soccombenza dellaparte attrice rispetto alle domande versate in causa».9. Premessa l’inammissibilità delle censure, articolate in tutti i motivi inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in virtù dell’art.348-ter, quarto comma pro tempore, cod. proc. civ., nonchél’inammissibilità del vizio di motivazione che non trasmodi nella violazionedel «minimo costituzionale» (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), il primomotivo è inammissibile nella parte in cui deduce la tardività dellacontestazione della titolarità del credito della cessionaria, in quanto nondeduce violazione di legge - la quale attiene a un'erronea ricognizionedella fattispecie astratta – bensì allega una erronea applicazione dellalegge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione dellafattispecie concreta - mediata dalla contestata valutazione delle risultanzedi causa e inerente alla valutazione del giudice di merito (Cass., n.7871/2025; Cass., n. 25182/2024; Cass., n. 19651/2024), insindacabilenel giudizio di legittimità (Cass., n. 3340/2019), attinente alla intervenutaprova della cessione del credito; questione – per il resto – coperta dalgiudicato interno formatosi in primo grado.10. Il secondo motivo (e in parte qua il terzo motivo) è inammissibileex art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., in quanto contrario alla consolidatagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini della determinazionedel tasso soglia non si procede al cumulo materiale delle somme dovute atitolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversafunzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva deiprimi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessarion. 2885/2022 R.G.Numero registro generale 2885/2022Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 12114/2026Data pubblicazione 30/04/2026procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza (Cass., Sez. U.,n. 19597/2020; Cass., n. 31615/2021; Cass., n. 14214/2022).11. Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui deduceviolazione del principio di divieto di anatocismo. In primo luogo, non ècensurata la ratio decidendi secondo cui il relativo motivo in appello èinammissibile («gli appellanti si sono soffermati su questioni di principioche appaiono prive di attinenza con la presente lite»), secondo quantoprevede l’art. 342 cod. proc. civ. In secondo luogo, il motivo – comeosserva il controricorrente – è inammissibile ex art. 366 cod. proc. civ.,perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, laquale ha ritenuto applicabile l’art. 120, comma 2 TUB, nella versioneprecedente alla novella dell’art. 17-bis d.l. n. 18/2016 sino al 1° ottobre2016, applicandosi la successiva delibera CICR 3 agosto 2016 - chestabilisce le nuove regole dell’anatocismo (periodicità annuale, conteggioeffettuato al 31 dicembre o al termine del rapporto, esigibilità dal 1°marzo successivo, addebito degli interessi sul conto autorizzato dal clienteche genera altri interessi) - per il periodo successivo sino a fine rapporto(dicembre 2016). Ratio decidendi non attinta da censura.12. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili, in quantomerito; il quinto motivo è, ulteriormente, inammissibile anche per cumulodi censure tra loro inestricabili.13. Il sesto motivo e il settimo motivo sono inammissibili perché nonsi confrontano con la motivazione della sentenza impugnata; quanto alsesto motivo, non è stata censurata la motivazione della sentenza che haritenuto generiche le contestazioni in tema di abuso del diritto,motivazione attinente all’inammissibilità dell’appello ex art. 342 cod. proc.civ. anche sotto tale profilo; quanto al settimo motivo, non è statacensurata la motivazione relativa all’applicazione del principio dellasoccombenza.n. 2885/2022 R.G.Numero registro generale 2885/2022Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 12114/2026Data pubblicazione 30/04/202614. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con speseregolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre alraddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti alpagamento, in solido tra loro, in favore del controricorrente, delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in € 14.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.Il PresidenteEnrico Scodittin. 2885/2022 R.G.