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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 33504/2025

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte di appello di Roma.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Roma ha rigettato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di tipo hashish e marijuana in concorso con altra persona, la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. che prevedeva la declaratoria di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulla contestata recidiva, con una pena finale di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 6.667,00 di multa.

La Corte rappresentava che era stata contestata e ritenuta la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. - specifica, reiterata e infraquinquennale - relativamente alla quale l'art. 69 cod. pen. pone il divieto di dichiarare la prevalenza delle attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento.

All'esito del giudizio ordinario di appello la Corte ha confermato la condanna irrogata dal Tribunale di Roma alla pena di anni due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con un unico motivo, manifesta illogicità della motivazione e violazione ed erronea applicazione della legge penale.

Rappresenta il difensore che la Corte, investita della richiesta, avrebbe dovuto comunicare preventivamente alle parti la decisione negativa al fine di permettere una rimodulazione dell'accordo.

In tal senso, sottolinea che il provvedimento di rigetto del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato per i motivi di seguito esposti.

2. Va premesso che la questione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il mancato accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è stata oggetto di soluzioni interpretative contrastanti da parte della Corte di legittimità, che ne hanno recentemente comportato la rimessione alle Sezioni Unite ex art. 618, comma 1, cod. proc. peri. (Sez. 2, ord. n. 12488 del 14/03/2025).

La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite che, all'esito della udienza in data 10 luglio 2025, hanno adottato la soluzione - che il Collegio condivide - per cui il provvedimento, con il quale la Corte d'appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, non è suscettibile di ricorso per cassazione, atteso che le ragioni difensive dell'appellante, sia in ordine alla affermazione di responsabilità che alla determinazione del trattamento sanzionatorio, restano intatte, mentre, a seguito del rigetto della richiesta, le parti ben possono presentare una nuova proposta, emendata dai vizi rilevati dal giudice di appello.Ne deriva il rigetto del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte di appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Roma ha rigettato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di tipo hashish e marijuana in concorso con altra persona, la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. che prevedeva la declaratoria di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulla contestata recidiva, con una pena finale di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 6.667,00 di multa. La Corte rappresentava che era stata contestata e ritenuta la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. - specifica, reiterata e infraquinquennale - relativamente alla quale l'art. 69 cod. pen. pone il divieto di dichiarare la prevalenza delle attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento. All'esito del giudizio ordinario di appello la Corte ha confermato la condanna irrogata dal Tribunale di Roma alla pena di anni due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con un unico motivo, manifesta illogicità della motivazione e violazione ed erronea applicazione della legge penale. Rappresenta il difensore che la Corte, investita della richiesta, avrebbe dovuto comunicare preventivamente alle parti la decisione negativa al fine di permettere una rimodulazione dell'accordo. In tal senso, sottolinea che il provvedimento di rigetto del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato per i motivi di seguito esposti. 2. Va premesso che la questione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il mancato accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è stata oggetto di soluzioni interpretative contrastanti da parte della Corte di legittimità, che ne hanno recentemente comportato la rimessione alle Sezioni Unite ex art. 618, comma 1, cod. proc. peri. (Sez. 2, ord. n. 12488 del 14/03/2025). La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite che, all'esito della udienza in data 10 luglio 2025, hanno adottato la soluzione - che il Collegio condivide - per cui il provvedimento, con il quale la Corte d'appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, non è suscettibile di ricorso per cassazione, atteso che le ragioni difensive dell'appellante, sia in ordine alla affermazione di responsabilità che alla determinazione del trattamento sanzionatorio, restano intatte, mentre, a seguito del rigetto della richiesta, le parti ben possono presentare una nuova proposta, emendata dai vizi rilevati dal giudice di appello.Ne deriva il rigetto del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dle spese proc
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