CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 16423/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la decisione con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e gli aveva inflitto la pena di mesi quattro di reclusione in aumento rispetto a quella già ascrittagli, previo riconoscimento della recidiva, per il reato di violazione della misura d prevenzione cui era sottoposto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore e lamenta il vizio di violazione di legge, relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, per non aver il giudice di merito escluso la recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile essendo affidato a motivi manifestamente infondati e risultando articolate le doglianze esclusivamente in fatto, risolvendosi in censure che afferiscono essenzialmente al merito sanzionatorio. Attraverso l'impugnazione si tende, invero, ad una nuova e diversa valutazione del risultato sanzionatorio, già correttamente v'agliato dal giudice di merito con un giudizio immune da censure. Nella specie, infatti, si è osservato come anche l'aver ritenuto esistente la recidiva contestata trovasse logico fondamento nei plurimi pregiudizi a carico che avrebbero imposto di ritenere e contestare la recidiva nella forma di cui all'art99, comma 4, cod. proc. pen. Si tratta di un giudizio completo e privo di illogicità o di tratti di incoerenza che possano mettere in discussione la motivazione del provvedimento emesso in guisa tale da farlo ritenere assimilabile ad un provvedimento privo di motivazione. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/2/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nio [OSCURATO:PERSONA] hele•Bipn hi (),