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CassazionedecretoSezione LDecisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 33982/2023

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DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1652/2023 R.G. proposto da: 1)[OSCURATO:PERSONA]; 2) [OSCURATO:PERSONA]; 3) [OSCURATO:PERSONA]; 4) [OSCURATO:PERSONA]; 5) [OSCURATO:PERSONA]; 6) [OSCURATO:PERSONA]; 7) FRAGALA’ LORENZO; 8) [OSCURATO:PERSONA]; 9) [OSCURATO:PERSONA]; 10) [OSCURATO:PERSONA]; 11) [OSCURATO:PERSONA]; 12) [OSCURATO:PERSONA] 13) [OSCURATO:PERSONA]; 14) [OSCURATO:PERSONA]; 15)[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec come da registri di Giustizia Ricorrenti C O N T R O ENEL S.p.A.e E. Distribuzione S.p.A, rappresentat e e difes e , unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia, -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 690/2022,emessa da CORTE D'APPELLO di PALERMO,pubblicata in data 14/7/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1652/2023 R.G. proposto da: 1)[OSCURATO:PERSONA]; 2) [OSCURATO:PERSONA]; 3) [OSCURATO:PERSONA]; 4) [OSCURATO:PERSONA]; 5) [OSCURATO:PERSONA]; 6) [OSCURATO:PERSONA]; 7) FRAGALA’ LORENZO; 8) [OSCURATO:PERSONA]; 9) [OSCURATO:PERSONA]; 10) [OSCURATO:PERSONA]; 11) [OSCURATO:PERSONA]; 12) [OSCURATO:PERSONA] 13) [OSCURATO:PERSONA]; 14) [OSCURATO:PERSONA]; 15)[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec come da registri di Giustizia Ricorrenti C O N T R O ENEL S.p.A.e E. Distribuzione S.p.A, rappresentat e e difes e , unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia, -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 690/2022,emessa da CORTE D'APPELLO di PALERMO,pubblicata in data 14/7/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. C
Decreto Cassazione n. 33982/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris