CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24321/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari del 15/03/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga accolto in riferimento al primo motivo con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello; letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], recante "motivi nuovi" nella quale si riprendono e approfondiscono le tematiche già dedotte nel primo motivo di ricorso, per il cui accoglimento si insiste; in subordine si chiede di dichiarare l'intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari con sentenza del 15 marzo 2022 (motivazione depositata il successivo 7 giugno) ha confermato la condanna alla multa di euro 400, oltre alle statuizioni civili, emessa dal Tribunale di Nuoro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 392 cod. pen. per, per avere il predetto, nel corso di lavori di ripristino da eseguirsi in un fondo comune con la famiglia Carta, abbattuto - oltre ai muri di confine per i quali il Comune di Lodè aveva rilasciato autorizzazione - anche i muri intermedi esistenti nella comune corte, per i quali non vi era alcun autorizzazione (in Lodè il 21 ottobre 2014). 2. Avverso la indicata sentenza di appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce otto motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza della legge processuale con riferimento alla violazione del diritto di difesa e di intervento dell'imputato e del suo difensore all'udienza dibattimentale in primo grado, per mancata notifica al difensore del decreto di citazione a giudizio; 2.2. con il secondo motivo, si assume violazione di legge processuale in relazione all'art. 78 cod. proc. pen. per essere stata notificata la costituzione di parte civile avvenuta fuori udienza prima del deposito della costituzione in cancelleria, con conseguente inammissibilità di detta costituzione; 2.3. con il terzo motivo, si eccepisce violazione della legge processuale in relazione all'art. 82 cod. proc. pen. per la duplicazione dell'azione civile in sede penale e in sede civile, avendo le parti civili proceduto a coltivare l'azione nel processo civile nonostante la successiva costituzione di parte civile; 2.4. con il quarto motivo, si deduce violazione del divieto di correlazione tra contestazione e sentenza ex art. 521 cod. proc. pen.; 2.5. con il quinto e sesto motivo, si deduce vizio di motivazione nel giudizio di responsabilità per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; 2.6. con il settimo motivo, si invoca la prescrizione del reato; 2.7. con l'ottavo motivo, infine, si denuncia vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi del ricorso dal secondo al sesto nonché l'ottavo sono manifestamente infondati. 2. Invero, nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale monocratico a citazione diretta a giudizio la costituzione di parte civile può avvenire, alternativamente, mediante deposito dell'atto in cancelleria o negli atti preliminari al dibattimento. Sul punto, è stato precisato che «Ai fini della ritualità della costituzione di parte civile, è necessario il deposito della relativa dichiarazione in cancelleria, ma non anche l'attestazione da parte dell'ufficio dell'avvenuta effettuazione di tale adempimento nella copia dell'atto notificata alle altre parti, assolvendo questa ulteriore formalità, che presuppone necessariamente l'altra, a finalità meramente comunicative» (Sez. 4, n. 27388 del 21/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273410 - 01). Pertanto, nella eventuale notificazione dell'atto prima del formale deposito della costituzione nella cancelleria del giudice (secondo motivo) non è ravvisabile alcun profilo di invalidità processuale. 3. Per quanto attiene il terzo motivo, con il quale si è eccepita l'illegittima duplicazione dei giudizi instaurati dalle parti civili nei confronti dell'Addis (uno tramite la costituzione nel dibattimento penale e l'altro in sede civile), la sentenza impugnata precisa che diversi sono i due petita, concernendo la costituzione il risarcimento dei danni morali subiti (profilo non azionabile in sede civile). Di tal che l'eccezione è manifestamente infondata. 4. Anche in riferimento alla dedotta immutazione del fatto contestato (quarto motivo), la Corte territoriale chiarisce che è pacifico che il fatto - sul quale l'imputato si è pienamente difeso nel giudizio di primo grado - è avvenuto il 20 ottobre 2014 (risultando il 21 ottobre, indicato nell'imputazione, un mero errore materiale che non ha in alcun modo vulnerato le facoltà difensive dell'Addis). La motivazione della sentenza impugnata è conforme al principio affermato da questa Corte (Sez. 1 n. 17888 del 30/03/2004, Cavina, Rv. 228283) secondo cui «non costituisce motivo di nullità del decreto di citazione a giudizio l'erronea indicazione della data del commesso reato, trattandosi di mera irregolarità che non impedisce all'imputato di formulare in modo compiuto ed efficace le proprie difese nel rispetto del contraddittorio. (Fattispecie in cui l'errore consisteva nell'indicazione del giorno errato, 19 giugno anziché 18 giugno)». 5. I giudici di merito hanno in modo del tutto adeguato motivato in ordine alla sussistenza degli elementi - oggettivo e psicologico - del delitto di ragion fattasi e della sua riconducibilità all'Addis e inammissibili sono i motivi del ricorso sul punto (quinto e sesto motivo) con i quali intende prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, non dotata di maggiore plausibilità, inammissibile in sede di legittimità. Infatti, con il ricorso in cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà - intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante - su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento: v., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747. 6. Anche l'ottavo motivo di ricorso - nel quale si deduce la mancata risposta della Corte di appello in merito alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche e di concessione dei doppi benefici di legge - è inammissibile. E' vero che dalla sentenza di appello risulta che in sede di discussione il difensore dell'imputato aveva, tra l'altro, chiesto la concessione delle attenuanti generiche e di quella del danno patrimoniale di speciale tenuità, nonchè la sospensione condizionale della pena e la non menzione, e che su tali richieste la sentenza di appello non si pronuncia. Peraltro dall'atto di appello emerge che dette richieste non sono state articolate tra i motivi di gravame, con specificazione delle ragioni a fondamento del loro accoglimento, ma meramente invocate: "in denegato subordine ... si chiede che la pena sia riportata ad equità con il riconoscimento delle attenuanti del danno di speciale tenuità e dell'avvenuta riparazione del medesimo e comunque delle attenuanti generiche di cui agli artt. 62 e 62 bis C.P. comunque prevalenti. Con ogni beneficio di legge, quali la sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 163 CP e la non menzione della condanna ai sensi dell'art. 175 C.P" (atto di appello depositato il 28 giugno 2019, pag. 12). 6.1. Questa Corte ha affermato il principio in base al quale «L'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. 2, n. 51531, 19/11/2019, Greco, Rv. 277811). Ciò in quanto «i motivi di appello devono essere specifici allo stesso modo di quanto richiesto per il ricorso in cassazione e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie» (Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012 - dep. 2013, PG in proc. Lombardo, Rv. 254204). Pertanto, essendo inammissibili detti motivi di appello, la Corte territoriale su di essi non doveva pronunciarsi e inammissibile risulta di conseguenza il relativo motivo di ricorso per cassazione. 7. Rimane da esaminare il primo motivo di ricorso (infatti il settimo, relativo alla invocata prescrizione può acquisire rilievo solo in caso di non manifesta infondatezza di almeno uno dei residui motivi, atteso che alla data della sentenza di appello - 15 marzo 2022 - il reato, commesso nell'ottobre del 2014, non era ancora prescritto). 7.1. Secondo il Procuratore generale detto motivo è fondato in quanto non vi sarebbe certezza in ordine alla notificazione al difensore di fiducia dell'Addis del decreto di citazione a giudizio in primo grado conseguente all'opposizione al decreto penale di condanna per l'udienza del 28 marzo 2017, con particolare riferimento agli elementi indicati nell'art. 552 cod. proc. pen. Circostanza, questa, dedotta sin da tale udienza dalla difesa dell'imputato e sulla quale i giudici di merito non hanno ritenuto di svolgere i necessari accertamenti. 7.2. Il motivo è infondato. Invero, nel giudizio innanzi al Tribunale monocratico per reati compresi nel procedimento a citazione diretta a giudizio (quale la fattispecie di cui all'art. 392 cod. pen.) l'art. 557, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che, in quanto applicabili, si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto del codice. In particolare, l'art. 464, primo comma, ultimo periodo, ultima parte, cod. proc. pen. - ivi collocato - che disciplina il giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna prevede che, nel caso in cui non vengano richiesti i riti alternativi, il giudice emette decreto di giudizio immediato. A sua volta, l'art. 456 cod. proc. pen. - che regola tale decreto - stabilisce che mentre il decreto in questione deve essere "notificato all'imputato" (comma 2) al difensore del predetto "è notificato avviso della data fissata per il giudizio" (comma 3). Sul punto, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che «il decreto di giudizio immediato è legittimamente notificato al solo imputato e non anche al difensore, dovendo solo il primo essere posto a conoscenza dell'imputazione e della facoltà di richiedere riti alternativi ed essendo prevista, per il secondo, unicamente la notifica dell'avviso della data fissata per il giudizio» (Sez. 3, n. 24257 del 27/05/2010, Eze, Rv. 247701). Conclusione, questa, basata sull'inequivoco dato normativo e da ribadire in questa sede. 7.3. Ciò premesso, le sentenze di merito argomentano in modo adeguato circa l'avvenuta notifica al difensore di fiducia dell'Addis di un atto contenente avviso relativo all'udienza del 28 marzo 2017, nella quale si è svolto il dibattimento di primo grado conseguente all'opposizione al decreto penale di condanna (circostanza, questa, che non viene smentita dal ricorso ove non si nega che dalla relata di notifica risulta che l'atto in oggetto era proprio relativo al giudizio conseguente all'opposizione al decreto penale). D'altro canto, è pacifico che il difensore di fiducia dell'imputato ha partecipato all'intero giudizio di primo grado e, dunque, era chiaramente a conoscenza della data dell'udienza fissata per il giudizio immediato. Per tali ragioni anche detto motivo risulta infondato (ma non manifestamente attesa la - scarna - motivazione sul punto della sentenza impugnata e una certa "confusione" nella indicazione delle notificazioni che si registra nella motivazione della sentenza di primo grado). 8. Pertanto, essendo il reato commesso nell'ottobre del 2014, esso risulta ad oggi ampiamente prescritto. Si impone, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in riferimento ai capi penali, dovendo, in ragione della declaratoria di inammissibilità di tutti gli altri motivi e dell'infondatezza di quello da ultimo esaminato, essere confermate le statuizioni civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la