CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16181/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Palermovista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per lainammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 15 settembre 2025 il Tribunale di Palermo – qualegiudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA].La domanda riguarda la eventuale riqualificazione di un fatto di reato già giudicato.In particolare, secondo la difesa [OSCURATO:PERSONA] – che risulta condannato in via definitivaanche per il reato di cui all’art.416 ter come descritto nel capo di imputazione n.11 delladecisione emessa in data 20 novembre 2020 – la fattispecie andava riqualificata nel reato,meno grave, di cui all’art.86 del dPR n.570 del 1960.Secondo il Tribunale, pur prendendosi atto della riqualificazione operata in diversoprocedimento del medesimo fatto in relazione alla posizione del coimputato, la operazione diriqualificazione in sede esecutiva è preclusa, anche in ragione del fatto che il tema è statooggetto di specifica trattazione nel giudizio di appello.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –[OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.In premessa si evidenzia che il reato è contestato come commesso tra aprile e giugno2017, dunque ricade nel perimetro applicativo della disposizione incriminatrice (art.416 tercod.pen.) come modificata dalla legge n.62 del 2014. L’accordo è punibile in quanto si dimostri – per quanto qui rileva - che il ‘procurare voti’si sarebbe prodotto tramite il ricorso mediante le modalità intimidatorie di cui al terzo commadell’art.416 bis cod.pen.Non può trovare applicazione, pertanto, la modifica successivamente adottata con lalegge n.43 del 2019 secondo cui l’accordo riguarda la promessa di voti «da parte di soggettiappartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzocomma dell'articolo 416-bis».Ora, ad avviso della difesa le motivazioni delle decisioni di merito finiscono conapplicare la ‘versione post 2019’ perché valorizzano esclusivamente l’appartenenza diOrlando alla organizzazione mafiosa e non la prospettazione di impiego del metodo mafiosonella raccolta del consenso elettorale.Da ciò la tesi per cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato condannato in applicazione di una normaincriminatrice entrata – in realtà - in vigore solo dopo la commissione del fatto, il chegiustificava la rivedibilità del giudicato.Nel procedimento parallelo si è accertato che non vi fu impiego del metodo mafioso,tanto che la contestazione è stata diversamente qualificata nel reato di cui all’art.86 del dPRn.570 del 1960.In subordine si rappresenta che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto dichiarare –quantomeno – la illegalità della pena (sia pure nella dimensione del reato satellite e nellaquota di 8 mesi di reclusione), inflitta per un fatto non previsto dalla legge come reato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.La questione posta dalla difesa in sede introduttiva dell’incidente di esecuzione èlimitata alla diversa qualificazione giuridica del fatto.Rispetto a tale tipologìa di domanda non vi è dubbio alcuno circa la esattezza dellarisposta fornita dal giudice della esecuzione, atteso che per costante indirizzogiurisprudenziale (avallato da Sez. Un. sent. n. 29023 del 27.06.2001, Avitabile, Rv 219223)il giudice dell’esecuzione non può essere sollecitato a realizzare un atto (diversaqualificazione giuridica di un fatto giudicato) che non rientra nelle sue attribuzioni.2. Nel ricorso, per il vero, si introducono delle specificazioni che tendono ad unamutatio libelli, posto che si compie riferimento ad una condanna priva di base legale, inragione del fatto che la norma incriminatrice effettivamente applicata sarebbe entrata invigore solo dopo il fatto commesso dall’[OSCURATO:PERSONA].E’ un tema che non può essere trascurato, pur rappresentando una evidente variazionedella prospettiva iniziale.Ad avviso del Collegio se vi fosse stata una effettiva assenza di ‘base legale’ dellacondanna la prospettiva difensiva avrebbe dovuto essere accolta.Ciò in ragione di quanto affermato dalle Sezioni Unite nel noto arresto Mraidi del 2015(Rv 267862 ) secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art. 673 cod.proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge che haabrogato la norma incriminatrice, allorché l'evenienza di abolitio criminis non sia statarilevata dal giudice della cognizione.Il principio espresso in detta decisione rende possibile la rilevazione – in sostanza - infase esecutiva di una particolare «svista» del giudice della cognizione, sia che riguardi laavvenuta abolitio criminis non rilevata sia che riguardi una assenza di copertura legale dellaaffermazione di responsabilità (per assenza di norma incriminatrice, entrata in vigore dopo lacommissione del fatto). Ciò è reso evidente dalla motivazione di detta decisione ove siafferma che [..] la mancanza nella motivazione della sentenza di condanna di qualunquevalutazione circa l'eventualità di una parziale abolitio criminis della norma incriminatriceinduce a ritenere, in assenza di ulteriori elementi desumibili dal contesto della motivazione,che il giudice della cognizione (che si è pronunciato prima dell'intervento delle Sezioni Unite)non sia incorso in un errore "valutativo" nel senso inteso dalla citata sentenza Basile delleSezioni Unite, in cui si afferma che solo «quando il giudice della cognizione abbia espressole sue valutazioni (a meno di errori macroscopici di calcolo o di applicazione di una penaavulsa dal sistema), non sia possibile rimettere in discussione il giudicato». E' quindipossibile ravvisare nel silenzio del giudice della cognizione un mero errore percettivo, chelegittima l'intervento del giudice dell'esecuzione il quale è garante della legalità della pena edè tenuto a valutare se nel caso concreto la sentenza di condanna debba essere revocataperché pronunciata in relazione ad un fatto commesso dopo l'entrata in vigore della leggeabrogatrice. La condanna successiva all'abrogazione (per via legislativa) della normaincriminatrice deve infatti ritenersi pronunciata in violazione del principio di legalità (artt.1 e 2,primo comma, cod. pen. e 25, secondo comma, Cost.), anche in considerazionedell'elaborazione della Corte EDU sul principio nullum crimen, nulla poena sine lege previstodal primo comma dell'art. 7 CEDU (Corte EDU, G.C. 21/10/2013, [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna,§§ 77-80 e 18/04/2015, Rohlena c. Repubblica Ceca, § 50, in cui si afferma che l'art. 7 dellaConvenzione richiede una base legale per poter infliggere una condanna e una pena e che ècompito della Corte EDU verificare che, nel momento in cui un imputato ha commesso l'attoche ha comportato l'esercizio dell'azione penale e la condanna, esistesse una disposizionedi legge che rendeva l'atto punibile, e che la pena inflitta non eccedesse i limiti fissati da taledisposizione). La tutela dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente presidiati, quale ildiritto fondamentale alla libertà personale e il principio di legalità, deve infatti prevaleresull'intangibilità del giudicato, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.210 del 2013 e dalle Sezioni Unite a partire dalle sentenze Ercolano e Gatto, non potendoaccettarsi «l'applicazione di una pena avulsa dal sistema» (Sez. U, Basile, più volte citata)come quella inflitta con una sentenza di condanna pronunciata per un fatto che, al momentodella sua commissione, non aveva rilievo penale e per questo era da ritenersi illegale aborigine. …3. Tuttavia, il caso portato alla attenzione del giudice dell’esecuzione non rientra indetto ambito.Ciò perché nel caso dei mutamenti di testo che hanno interessato il reato di scambioelettorale politico-mafioso va detto che tra il 2014 (legge n.62/2014) e il 2019 (legge n.43/2019) la punibilità era certamente ancorata al fatto che in sede di pattuizione siproponeva (da un lato) e accettava (dall’altro) di procurare voti mediante l’utilizzo del poteredi intimidazione, mentre solo dal 2019 in avanti il fatto tipico può essere integrato anchedalla mera appartenenza del contraente alla associazione mafiosa ( ..promessa di procurarevoti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante lemodalità.. ). Dunque, se una contestazione del reato, per un fatto accaduto in tale rangetemporale, avesse fatto riferimento esclusivamente alla qualità di associato di uno deicontraenti si sarebbe effettivamente «anticipata», come sostiene la difesa la vigenza di unanorma incriminatrice in realtà inesistente.Ma nel caso in esame il capo di imputazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento aduna pattuizione che implica il ricorso alle modalità di cui al terzo comma dell’art.416 bis ed èsu detto capo di imputazione che si è formato il giudicato, in ragione del generale principioper cui il capo di imputazione fissa e determina l’oggetto del giudizio.Si tratta, a ben vedere, di un tema di «prova del fatto» che non è possibile rimettere indiscussione dopo la formazione del giudicato.Va peraltro ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ritenuto chel'avvalimento del metodo mafioso nel procacciamento dei voti deve essere oggetto dipattuizione espressa quando la promessa di questi provenga da non affiliati, mentre èpresunto quando la promessa proviene da affiliati soprattutto se di rango elevato, purchèovviamente il promissario sia consapevole della caratura mafiosa del promittente.Da ciò deriva che non può mettersi in discussione né la qualificazione giuridica del fatto(compito non rimesso al giudice della esecuzione) né la base legale della decisione dicondanna in riferimento al testo all’epoca vigente dell’art.416 ter cod.pen. .Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]