CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 39083/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge di legge per erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n.1, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ,oltre che teso ad ottenere una inammissibile ricostruzione della vicenda, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale sul punto ha esplicitato compiutamente le congrue e logiche argomentazioni alla base del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3) (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); che le argomentazioni spese sono chiaramente volte ad introdurre una lettera alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 -01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di legge e di motivazione in ordine alla mancata assoluzione ex art.129 cod. proc. pen. è del tutto generico ed aspecifico, senza alcun riferimento al caso concreto oggetto di giudizio, ed invece richiamando elementi del tutto eccentrici rispetto alla imputazione elevata (procedura fallimentare e distrazione di beni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 Il