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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00898/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18819-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. POLIZIANO, 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L.) [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 937103880585 , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4066/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1: la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni inflitta alla lavoratrice con provvedimento del 5 dicembre 2014;

2. per quanto qui interessa, la Corte territoriale ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Viti anche in primo grado ed ha ritenuto sussistente l'addebito contestato alla lavoratrice ed adeguata e proporzionata la sanzione conservativa inflitta, anche alla stregua della contrattazione collettiva applicabile;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con 2 motivi; ha resistito con controricorso la società;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo denuncia la violazione delle norme sulla competenza, in particolare dell'art. 413 c.p.c., per non avere la Corte territoriale applicato i "commi V e VI" di detta disposizione che prevedono "il foro esclusivo e non concorrente per i dipendenti pubblici"; il motivo è privo di fondamento; a. mente del comma 5 dell'art. 413 c.p.c. è competente per territorio esclusivamente il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al Ric. 2020 n. 18819 sez.

ML - ud. 21-09-2021 -2- quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto nei soli casi di "controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni"; nella specie il rapporto di lavoro dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] è stato da tempo privatizzato, sicché la Viti pacificamente non è un "dipendente. pubblico", e la società per azioni non può certamente considerarsi una "pubblica amministrazione", ai sensi della disposizione processuale richiamata, per il solo fatto di essere partecipata dallo Stato;

2. con il secondo motivo si denuncia: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1204 c.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Correttezza e diligenza nell'adempimento in concreto della prestazione lavorativa da parte della ricorrente.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c."; si contesta diffusamente il giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta legittimità della sanzione conservativa inflitta e si lamenta che la stessa avrebbe "disatteso prove documentali e/o recepito senza apprezzamento critico elementi di prova soggetti a Valutazione"; la censura è inammissibile perclié propone una rivalutazione di merito sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, per di più in presenza di una c.d.

«doppia conforme», ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c. (cfr. Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019); ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l'inammissibilità di censure che "sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti Ric. 2020 n. 18819 sez.

ML - ud. 21-09-2021 -3- storici da cui è originata l'azione", così travalicando "dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti" (cfr. Cass.

SS.0 U. n. 34476 del 2019; conf.

Cass.

SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass.

SS.UU. n. 25950 del 2020);

3. conclusivamente il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in curo 2.850,00, di cui curo 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell'adunanza cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18819-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. POLIZIANO, 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L.) [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 937103880585 , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4066/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1: la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni inflitta alla lavoratrice con provvedimento del 5 dicembre 2014; 2. per quanto qui interessa, la Corte territoriale ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Viti anche in primo grado ed ha ritenuto sussistente l'addebito contestato alla lavoratrice ed adeguata e proporzionata la sanzione conservativa inflitta, anche alla stregua della contrattazione collettiva applicabile; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con 2 motivi; ha resistito con controricorso la società; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo denuncia la violazione delle norme sulla competenza, in particolare dell'art. 413 c.p.c., per non avere la Corte territoriale applicato i "commi V e VI" di detta disposizione che prevedono "il foro esclusivo e non concorrente per i dipendenti pubblici"; il motivo è privo di fondamento; a. mente del comma 5 dell'art. 413 c.p.c. è competente per territorio esclusivamente il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al Ric. 2020 n. 18819 sez. ML - ud. 21-09-2021 -2- quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto nei soli casi di "controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni"; nella specie il rapporto di lavoro dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] è stato da tempo privatizzato, sicché la Viti pacificamente non è un "dipendente. pubblico", e la società per azioni non può certamente considerarsi una "pubblica amministrazione", ai sensi della disposizione processuale richiamata, per il solo fatto di essere partecipata dallo Stato; 2. con il secondo motivo si denuncia: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1204 c.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Correttezza e diligenza nell'adempimento in concreto della prestazione lavorativa da parte della ricorrente. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c."; si contesta diffusamente il giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta legittimità della sanzione conservativa inflitta e si lamenta che la stessa avrebbe "disatteso prove documentali e/o recepito senza apprezzamento critico elementi di prova soggetti a Valutazione"; la censura è inammissibile perclié propone una rivalutazione di merito sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, per di più in presenza di una c.d. «doppia conforme», ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c. (cfr. Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019); ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l'inammissibilità di censure che "sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti Ric. 2020 n. 18819 sez. ML - ud. 21-09-2021 -3- storici da cui è originata l'azione", così travalicando "dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti" (cfr. Cass. SS.0 U. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020); 3. conclusivamente il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in curo 2.850,00, di cui curo 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza cam
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