CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30983/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ne ha confermato la condanna per i reati dì falso, truffa e altro, mentre per alcune condotte ha dichiarato la prescrizione e per il reato dì cui al capo 22) ha pronunciato assoluzione, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che il primo motivo — che eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 6) in quanto non potrebbe tenersi conto delle sospensioni di cui alla legge n. 103 del 2017, perché più sfavorevoli — è manifestamente infondato considerato che il reato è stato commesso il 3 maggio 2018 e quindi nell'arco temporale di vigenza della citata legge n. 103 del 2017 alla luce dei principi sanciti dalle Sezioni Unite Polichetti (n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175 - 01) e dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 38 del 2026; Considerato che il secondo motivo, che lamenta la mancata applicazione del criterio di giudizio di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. rispetto ai reati dichiarati estinti per prescrizione, è generico poiché a fronte degli elementi di responsabilità individuati dalla sentenza di primo grado, non chiarisce quali circostanze avrebbero reso evidente l'innocenza del ricorrente; Ritenuto che il terzo è inammissibile, in quanto attinente all'entità della pena, che risulta adeguatamente motivata dal giudice di merito; Considerato che il quarto motivo, che eccepisce il decorso del termine prescrizionale dei reati di cui ai capi 12 e 13 in data successiva alla sentenza di appello, è manifestamente infondato, in quanto l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M