CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25271/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 4156 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]Italia n. 97; -controricorrente- Nonché Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]- già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], n. 1492/05/2020, depositata in data 10 luglio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], aveva accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Ufficio e dell'Agenzia delle entrate- Riscossione avverso la sentenza n. 64/06/2011 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento con la quale era stata iscritta a ruolo la somma di euro 17.544,27 a seguito di avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione aveva 2[A contestato maggiore reddito imponibile ai fini Irpef, add. com . e add. reg., per l'anno 2003; - la CTR, per quanto di interesse, ha osservato che la cartella era nulla stante il vizio di notifica, a mezzo posta, dell'avviso presupposto, essendo evincibile dal prodotto avviso di accertamento che l'atto era stato inviato presso un indirizzo ([OSCURATO:PERSONA] n. 13) diverso da quello di residenza del contribuente ([OSCURATO:PERSONA] n. 6), ricevuto da soggetto diverso dal destinatario e non facente parte - come da certificato del dicembre 2009 - del nucleo familiare, senza che fosse spedita la c.d. raccomandata informativa (CAN); -il contribuente resiste con controricorso; l'Agenzia delle entrate- Riscossione è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600/73 e 3, comma 4, del d.l. n. 261 del 1990 per avere la CTR ritenuto nulla la cartella di pagamento in questione per assunto vizio di notifica dell'avviso di accertamento presupposto in quanto: a) l'atto impositivo sarebbe stato spedito ad un indirizzo diverso da quello di residenza, b) ricevuto da un soggetto diverso dal contribuente e non facente parte del nucleo familiare e c) non sarebbe stata inviata la c.d. raccomandata informativa (CAN), ancorché a) la notifica dell'avviso fosse stata effettuata presso il domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione reddituale ([OSCURATO:PERSONA] n. 13) dovendo quest'ultimo prevalere nel caso di difformità con la residenza anagrafica e avendo il contribuente nell'atto di appello contestato soltanto l'erronea consegna di tale atto presso l'abitazione dei suoceri in [OSCURATO:PERSONA] anziché in [OSCURATO:PERSONA]; b) il concetto di "persona di famiglia" stabilito dall'art. 139 c.p.c. richiamato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600/73, ricomprenda i parenti e gli affini del destinatario escludendo il necessario requisito della convivenza; c) ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.l. n. 261/90 gli avvisi di accertamento parziale possano essere notificati dagli Uffici mediante raccomandata con avviso di ricevimento senza previsione della spedizione della CAN; -il primo profilo del motivo con il quale si aggredisce la statuizione della CTR in ordine alla asserita erroneità dell'indirizzo ([OSCURATO:PERSONA] 13) di spedizione, a mezzo posta, del presupposto avviso in quanto coincidente, ad avviso della ricorrente, con il domicilio fiscale indicato in dichiarazione, si profila inammissibile; - invero, trattasi di censura inammissibile per novità della questione dedotta e per violazione del principio di autosufficienza, evidenziandosi, sotto il primo profilo, che dal contenuto della sentenza impugnata non emerge la proposizione della eccezione della difformità tra residenza anagrafica ([OSCURATO:PERSONA] n. 6) e quella indicata nella dichiarazione dei redditi ([OSCURATO:PERSONA] n. 13) ai fini della individuazione del domicilio fiscale e, sotto il secondo profilo, che è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione di quella questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare- riproducendone il contenuto nelle parti rilevanti - in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 11934 del 2021; n. 17831 del 2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253 del 2009); l 1 nella specie, l'Agenzia, in difetto di autosufficienza, non ha riprodotto, nelle parti rilevanti, né allegato al ricorso, l'atto di controdeduzioni in appello; -peraltro, irrilevante in quanto non denunciato alcun vizio di ultrapetizione è poi il rilievo secondo il quale nell'atto di appello il contribuente avrebbe eccepito soltanto l'erroneità dell'indirizzo di spedizione dell'atto impositivo presso l'abitazione dei suoceri "in [OSCURATO:PERSONA] e non in [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Palizzi", quale proprio domicilio fiscale, e il giudice di appello "discostandosi dall'impianto delle difese del contribuente" (pag. 11 del ricorso) avrebbe valorizzato "un dato non decisivo della controversia" affermando che l'atto era stato recapitato al n. 13 mentre il Palermiti a quel tempo risiedeva - come attestato nel certificato di residenza storica - al n. 6"; - posta, pertanto, alla luce di quanto rilevato dal giudice di appello - con un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità - l'erroneità dell'indirizzo di notifica dell'avviso di accertamento (in [OSCURATO:PERSONA] n. 13) in quanto non coincidente con quello di residenza anagrafica ([OSCURATO:PERSONA] n. 6), a tale data, del contribuente, trattandosi di notifica non effettuata al domicilio fiscale, risultano assorbiti gli altri profili del mezzo proposto concernenti l'assunta ricezione dell'atto da parte di persona di famiglia e la mancata necessità della CAN in quanto entrambe le questioni presuppongono la correttezza dell'indirizzo di spedizione dell'atto da notificare; - alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali - nei rapporti tra la ricorrente e il contribuente - seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; A nulla nei confronti dell'Agenzia delle entrate- riscossione, rimasta intimata nel presente giudizio; -rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore del controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 2.300,00 per compensi, euro 200,00 per esbo