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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2025

Cassazione n. 12957/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di tentato furto in abitazione di cui agli artt. 56 e 624 bis, comma 1, cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo d'imputazione e circa il mancato riconoscimento dell'istituto della desistenza volontaria ex art. 56, comma 3, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

La Corte territoriale, infatti, ha correttamente motivato in merito alle doglianze sollevate dalla difesa, specificando che la nozione di "privata dimora" si applica certamente al caso in cui la condotta delittuosa, come nel caso in esame, si sia realizzata introducendosi all'interno di un complesso alberghiero e delle sue pertinenze, essendo del tutto irrilevante il fatto, valorizzato dalla difesa, che lo stesso fosse chiuso e che vi fosse una presunta separazione fra la hall e il resto della struttura.

Secondo le indicazioni di questa Corte a Sezioni unite ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. (Sez.

U, n. 31345 del 23/03/2017, D'amico, Rv. 270076).

Il giudice di merito ha, inoltre, sottolineato come la desistenza volontaria ex art. 56, comma 3, cod. pen. ricorra nel caso in cui l'agente, pur potendo proseguire nella sua condotta delittuosa, decida volontariamente di interrompere l'azione in essere, mentre, nel caso di specie, la consumazione si è interrotta per una circostanza esterna, ovvero l'intervento dei militari.

Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo di gravame, con cui il ricorrente lamenta la mancata sostituzione della pena della reclusione con l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, non solo è solo genericamente formulato, ma non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 marzo 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di tentato furto in abitazione di cui agli artt. 56 e 624 bis, comma 1, cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo d'imputazione e circa il mancato riconoscimento dell'istituto della desistenza volontaria ex art. 56, comma 3, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). La Corte territoriale, infatti, ha correttamente motivato in merito alle doglianze sollevate dalla difesa, specificando che la nozione di "privata dimora" si applica certamente al caso in cui la condotta delittuosa, come nel caso in esame, si sia realizzata introducendosi all'interno di un complesso alberghiero e delle sue pertinenze, essendo del tutto irrilevante il fatto, valorizzato dalla difesa, che lo stesso fosse chiuso e che vi fosse una presunta separazione fra la hall e il resto della struttura. Secondo le indicazioni di questa Corte a Sezioni unite ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'amico, Rv. 270076). Il giudice di merito ha, inoltre, sottolineato come la desistenza volontaria ex art. 56, comma 3, cod. pen. ricorra nel caso in cui l'agente, pur potendo proseguire nella sua condotta delittuosa, decida volontariamente di interrompere l'azione in essere, mentre, nel caso di specie, la consumazione si è interrotta per una circostanza esterna, ovvero l'intervento dei militari. Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo di gravame, con cui il ricorrente lamenta la mancata sostituzione della pena della reclusione con l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, non solo è solo genericamente formulato, ma non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025
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