CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 gennaio 2020
Cassazione n. 34214/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n.28534/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - Ac tivi dades A rtistic as e d e E spe c tac ul o s S.A. rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], Baurellias –Marketing e Servicios de [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 86/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/1/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/11/2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 16 aprile 2007 [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di Foggia i suoi parenti Luigi PioCappetta e [OSCURATO:PERSONA] nonché la società portoghese Baurellias, esercitando nei loro confronti azione pauliana per due vendite -la prima il 12 gennaio 2004 avente ad oggetto quote di Gercap S.r.l. e la seconda il 6 febbraio 2004 avente ad oggetto immobili -che sarebbero state compiute “in frode del credito” attoreo di euro 608.685,35 oltre accessori. Interrotto il giudizio per la morte di DanieleCappetta e riassunto poi nei confronti di Luigi PioCappetta quale suo erede e nei confronti della società Baurellias , quest’ultimaall’udienza del 14 gennaio 2008 eccepiva difetto di legittimazione passiva per avere alienato i beniad un’altra società portoghese, Ravello SA. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso di sequestro conservativo nei confronti della società Baurellias per impedire l’alienazione da parte di questa dei beni o di alcuni dei beni, ex articolo 2905, secondo comma, c.c.; i l giudice istruttore, con ordinanza del 15 aprile 2008, rigettava, osservando chela società Baurellias aveva documentato di avere già trasferito i beni con atti del 15 ottobre e del 19 ottobre 2007 alla societàRavello, e quindi anteriormente alla notifica del ricorso per ottenere il sequestro, avvenuta il 25 febbraio 2008. L’attore otteneva comunque dal giudice istruttore l’autorizzazione a chiamare in causa la società Ravello, la quale si costituiva , eccependo nella comparsa di costituzione del 30 settembre 2009 -e poi anche nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c. -l’inammissibilità della nuova domanda verso di sé proposta. Senza esprimersi al riguardo, il Tribunale, con sentenza del 28 aprile 2014, accoglieva la domanda pauliana, dichiarando inefficaci nei confronti dell’attore le vendite compiute da [OSCURATO:PERSONA] alla societàBaurellias e da quest’ultima allasocietà Ravello. La Corte d’appello di Bari, in seguito, con sentenza del 20 gennaio 2020, rigettava ogni gravame. 2. La società Ravello ha presentato ricorso sulla base di due motivi, da cui si è difeso con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata chiamata in adunanza camerale,per la quale la ricorrente ha depositato memoria. All’esito, c on ordinanza interlocutoria la causa è stata rimessa in pubblica udienza. Il Procuratore G enerale ha depositato memoria , in cui ha versato le sue conclusioni nel senso delrigetto. Hanno depositato rispettive memorie pure la ricorrente e il controricorrente. La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 7 novembre 2023 esclusivamente dal P rocuratore G enerale – che ha confermato le conclusioni esposte in memoria -, non essendo presenti le altre parti. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il primo motivo viene rubricato come violazione, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c., “in relazione alla eccepita inammissibilità della nuova domanda” nei confronti della parte chiamata. Si censura il rigetto dell’eccezione di inammissibilità, perché nuova, della domanda proposta nei confronti dell’attuale ricorrente. L’originaria domanda pauliana riguardava il debitore e il terzo primo acquirente Baurellias; chiamando “il terzo subacquirente” Ravello, si sarebbe proposta una nuova azione in riferimento all’articolo 2901, quarto comma, c.c., non presentata neppure nell’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c., in cui invece era stata chiesta solo l’autorizzazione alla chiamata in causa. Si afferma che l’eccezione di inammissibilità della nuova domanda proposta nei confronti della parte chiamata in causa sarebbe stata subito sollevata nella comparsa di risposta del 30 settembre 2009 di Ravello e poi ribadita nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c. del 19 novembre 2009 nonché, considerato che il giudice non si era mai pronunciato al riguardo, nella comparsa conclusionale del 30 dicembre 2013. Si sostiene che si sarebbe verificata una mutatio libelli per avere “ampliato il petitum della causa chiedendo la declaratoria di fraudolenza e d’inefficacia” degli atti dell’ottobre 2007: “l’originaria azione revocatoria era quella prevista dal comma 1 dell’art. 2901 c.c., che coinvolgeva il debitore ([OSCURATO:PERSONA]) ed il terzo primo acquirente (la Baurellias)”, mentre, chiamando in causa il terzo subacquirente, cioè l’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], “l’attore ha promosso una nuova azione revocatoria, quella prevista dal comma 4 dell’art. 2901”: domanda, questa, inammissibile perché rappresentan te appunto una mutatio libelli, nulla potendosi introdurre di nuovo dopo l’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c. 4. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. nonché degli articoli 2470, 2471, 2652 e 2900 c.c. quanto ai requisiti della domanda revocatoria. 4.1Riguardo allora al primo motivo, a prescindere dalla sottesa questione del potere di chiamata del giudice istruttoreex articolo 106 c.p.c., la ricorrente , a ben guardare, lamenta di essere stata chiamata in causa per l'ampliamento del petitum – rectius , della regiudicanda - della causa stessa , in quanto la sua entratain giudizio sarebbe stata frutto di una in ius vocatio per far entrare una nuova domanda. In effettila domanda che le è stata rivolta evidentemente non è di garanzia , ma nonè neppure identificabile con la domanda originariamente proposta - c osì da rendere al terzo chiamato “ comune la causa ” - , come sembra invece che in sostanza abbia ritenuto il giudice d'appello, pur con incertezze , se non contraddittorietà,rinvenibili nella sua rapida motivazione . 4.2 La corte territoriale, in vero, osserva - a pagina 11 della sentenza - che con l’appello l’attuale ricorrente censuravache in primo grado nel l’atto di chiamata in causa era stata richiamata la declaratoria di “fraudolenza ed inefficacia”di due nuovi contratti di cessione dei beni stipulati tra Baurellias e Ravello nel 2007 (per un lapsus calami, viene indicato il 2008), e quindi erano state presentate domande nuove, perché “quelle originarie erano riferite solo ai contratti” stipulati tra i Cappetta e Baurellias. La corte disattende poi questa censura dell’appellante a r gom e nt ando che il primo giudice aveva autorizzato la chiamata di terzo subacquirente “non essendo il convenuto principale (la Baurellias) in possesso dei beni” onde “la domanda poteva essere estesa” ad ulteriori atti di trasferimento. Pertanto la domanda revocatoria avanzata nei confronti di Ravello, più che domanda nuova, “era da intendersi domanda autonoma, quale estensione naturale della domanda originaria”(argomento alquanto contorto, non si può non rilevare). In tal modo il giudice d'appello giunge ad ammette re , implicitamente ma e vidente mente , una c.d. azione “a cascata” come applicabile da un singolo creditore all'azione revocatoria ordinariaex articolo 2901 c.c. 4.3 La soluzione a cui perviene il giudice d’appello inciampa però n e i dati normativi. Esiste, infatti , l'azione nei confronti d e i subacquirenti del bene , come è chiaramente previsto dall'articolo 2901, ultimo comma, c.c., ma ciò non è sufficiente per consent irl e di entrare “ a cascata ” nell'ambito dell'azione revocatoria ordinaria -creditore-debitore- terzo “diretto” - come sua immediata e naturale protrazione, aggiungi bi le alla regiudicanda proprio dal preteso creditore/attore che ha agito nei confronti dell'acquirente. La formulazione del testo normativo conduce a r itenere che il terzo (subacquirente, e dunque parte di un negozio di natura onerosa) potrà essere, dopo la dichiarazione di inefficacia dell’atto da cui non direttamente, ma a seguito di un ulteriore negozio, proviene il suo diritto sul bene che un tempo faceva parte del patrimonio del debitore, pregiudicato per l’accertamento pauliano se ricorrono alternativamente due presupposti: gli effetti della trascrizione della domanda del creditore - evidentemente proposta avverso il negozio primario di estrazione del bene dal patrimonio del debitore- oppure la prova della malafede del terzo quando si è reso subacquirente. 4.4 Che un singolo creditore non possa inserire nel giudizio da lui attivato ex articolo 2901, comma 1, un’ulteriore e successiva domanda nei confronti di un soggetto diverso rispetto quello che era stato direttamente acquirente, cioè nei confronti di un soggetto che abbia acquisito soltanto dopo il negozio oggetto dell’azione pauliana il suo diritto sul bene non essendo stato in alcun modo partecipe di tale originario negozio, trova conferma, oltre che nel già accennato limite degli effetti della chiamata del terzo delineato dall’articolo 106 c.p.c. (la cui autorizzazione da parte del giudice istruttorecomporta a livello ordinatorio l’ingresso del chiamato nel giudizio ma non incide sul la sussistenza della domanda comune o della domanda di garanzia, che diventa oggetto di accertamento), nello specifico potere che il legislatore conferisce al rappresentante di tutti i creditori, cioè al curatore fallimentare, proprio in riferimento all’azione revocatoria ordinaria. Solo chi rappresenta la massa creditoria può agire nei confronti dei subacquirenti ampliando “a cascata”l'ordinaria azione revocatoria, e dunque allorquando colui cheha tentato di privare della garanzia generale dei suoi beni uno o più creditori è caduto in fallimento.Poiché, in tale quadro di radicale dissesto della garanzia al punto che priva tra l’altro del suo potere gestionale il debitore, la tutela dei creditori deve essere palesemente più intensa , considerata la oggettiva superioredifficoltà di recupero del dovuto essendo appunto il debitore fallito , il legislatore ha espressamente potenziato - ubi voluit dixit – l’azione pauliana, rendendola, pur ancoraessendo nominativamente ordinaria, in realtà un mezzo specifico che consentecon maggiore agevolezza e celerità il recupero del bene messo in circolazionedal debitore per spogliarsi della relativa garanzia .4.5 Ciò emerge, come è ben noto, dall'articolo 66, s econdo comma, l.fall., che pur sottomesso (come già si accennava) ad una rubrica come “ Azione revocatoria ordinaria”,delinea una azione revocatoria che è ordinaria nei limiti in cui si distingue dall'azione revocatoriafallimentare, ma che rispetto all'istituto dell'articolo 2901c.c. aggiunge un elemento di specialità, che è proprio la facoltà di agire per ottenere direttamente la dichiarazione di inefficacia dell'atto a nche nei confronti degli aventi causa del contraente immediato: facoltà che è infatti riservata al curatore, per cui logicamente si propone dinanzi al tribunale fallimentare. Ne risulta evidente che un’azione pauliana promossa soltanto ai sensi dell'articolo 2901, primo comma,c.c., e non ai sensi del combinato disposto degli articoli 2901c.c. e 66, secondo comma, l.fall. , non può essere , durante il suo excursus processuale , ex abrupto tramutata i n azione verso i subacquirenti : l’espansione “a cascata” è uno strumento di recuperoche il legislatore incastona nell’ambito concorsuale ed in una modalità precisa , ovvero imponendo come presupposto proprio l’esercizio vittorioso della revocatoria fallimentare nei confronti dell’atto dispositivo compiuto dal fallito (da ultimo Cass. sez. 1, ord.20 dicembre 2021 n. 40872: “L'azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 66, comma 2, l.fall., nei confronti dei terzi aventi causa del primo acquirente del fallito, pur presupponendo l'esercizio della revocatoria fallimentare nei confronti dell'atto dispositivo posto in essere dal fallito, che è all'origine della catena dei trasferimenti, e la conseguente dichiarazione d'inefficacia di tale atto, è una revocatoria ordinaria, il cui accoglimento, presupponendo l'accertamento della mala fede dell'acquirente, rende irrilevante, in presenza di tale accertamento, la mancata precisazione da parte del curatore del tipo di azione che ha inteso esercitare, rientrando nel potere - dovere di qualificazione giuridica spettante al giudice la riconduzione della domanda all'art. 2901 c.c.”; sulla stessa lineaCass. sez. 1, 23 dicembre 2009 n. 27230, Cass. sez. 1, 10 dicembre 2008 n. 28988, Cass. sez. 1, 10 febbraio 2006 n. 2977 e Cass. sez. 1, 21 marzo 1996 n. 2423).5. Risulta pertanto meritevole di accoglimento la prima censura del ricorso relativa alla proposizione della domanda,assorbito il resto. Ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata, presentandosi altresì i presupposti per la pronuncia nel merito: la domanda nuova proposta nei confronti dellaricorrente, nel cui accoglimento consiste la decisione del giudice di merito, deve essere disattesa, non ricorrendone i necessari requisiti dettati dal combinato disposto degli articoli 2901, ultimo comma, e 66 l.fall. Considerata la peculiarità della questione oggetto del ricorso, si stima equo compensare le spese. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso , assorbito il resto , cassa la sentenza impugnatae, decidendo nel merito , rigetta la domanda proposta nei con