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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2024

Cassazione n. 46369/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N Rilevato che il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Angelo (dichiarato responsabile di plurime contestazioni del reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 285/1992 e del reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. 14/2017), mediante il quale, tra l'altro riproducendo il corrispondente motivo d'appello, è stata denunciata la violazione di disposizioni di legge penale con riferimento alla affermazione di responsabilità, a causa della errata interpretazione delle risultanze istruttorie, dalle quali sarebbe stato tratto indebitamente lo svolgimento da parte del ricorrente dell'attività di parcheggiatore abusivo pur non avendo il ricorrente medesimo formulato richieste di denaro agli automobilisti che aiutava nelle operazioni di posteggio dei loro veicoli, con la conseguente insussistenza anche dei presupposti per l'adozione del provvedimento cosiddetto di DASPO urbano (di cui è stata addebitata al ricorrente la violazione), è inammissibile, essendo volto a conseguire una non consentita rivisitazione delle risultanze istruttorie, al fine di ottenerne una lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che è concorde e non manifestamente illogica (essendo fondata sulla constatazione da parte della polizia giudiziaria dell'inequivoco svolgimento dell'attività di posteggiatore abusivo da parte dell'imputato e anche della sua presenza nell'area urbana nella quale per ragioni di sicurezza gli era stato inibito l'accesso), e non è quindi suscettibile di rivalutazione sul piano del merito nel giudizio di legittimità.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale, anche a questo proposito riproducendo il corrispondente motivo di appello, è stata lamentata la violazione dell'art. 133 cod. pen. nella determinazione del trattamento sanzionatorio, è anch'esso inammissibile, sia a causa della sua genericità, perché è privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la conferma della misura della pena è stata giustificata adeguatamente e in modo non manifestamente illogico attraverso la sottolineatura della sistematicità e della ripetizione delle condotte, svolte in modo pressoché professionale dall'imputato; sia a causa della sua manifesta infondatezza, perché propone anch'esso una riconsiderazione, sul piano delle valutazioni di merito, della condotta e della personalità dell'imputato, non consentita nel giudizio di legittimità.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N Rilevato che il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Angelo (dichiarato responsabile di plurime contestazioni del reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 285/1992 e del reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. 14/2017), mediante il quale, tra l'altro riproducendo il corrispondente motivo d'appello, è stata denunciata la violazione di disposizioni di legge penale con riferimento alla affermazione di responsabilità, a causa della errata interpretazione delle risultanze istruttorie, dalle quali sarebbe stato tratto indebitamente lo svolgimento da parte del ricorrente dell'attività di parcheggiatore abusivo pur non avendo il ricorrente medesimo formulato richieste di denaro agli automobilisti che aiutava nelle operazioni di posteggio dei loro veicoli, con la conseguente insussistenza anche dei presupposti per l'adozione del provvedimento cosiddetto di DASPO urbano (di cui è stata addebitata al ricorrente la violazione), è inammissibile, essendo volto a conseguire una non consentita rivisitazione delle risultanze istruttorie, al fine di ottenerne una lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che è concorde e non manifestamente illogica (essendo fondata sulla constatazione da parte della polizia giudiziaria dell'inequivoco svolgimento dell'attività di posteggiatore abusivo da parte dell'imputato e anche della sua presenza nell'area urbana nella quale per ragioni di sicurezza gli era stato inibito l'accesso), e non è quindi suscettibile di rivalutazione sul piano del merito nel giudizio di legittimità. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale, anche a questo proposito riproducendo il corrispondente motivo di appello, è stata lamentata la violazione dell'art. 133 cod. pen. nella determinazione del trattamento sanzionatorio, è anch'esso inammissibile, sia a causa della sua genericità, perché è privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la conferma della misura della pena è stata giustificata adeguatamente e in modo non manifestamente illogico attraverso la sottolineatura della sistematicità e della ripetizione delle condotte, svolte in modo pressoché professionale dall'imputato; sia a causa della sua manifesta infondatezza, perché propone anch'esso una riconsiderazione, sul piano delle valutazioni di merito, della condotta e della personalità dell'imputato, non consentita nel giudizio di legittimità. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il
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