CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 11058/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla memoria scritta e chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sassari annullava il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso in data 06/10/2005 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, sequestro adottato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, all'esito della perquisizione ex art. 103 d.P.R. n. 309/1990 nei confronti dell'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti dell'azienda florovivaistica di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, articolando i motivi di seguito enunciati. Il ricorrente deduce erronea interpretazione del d.l. n. 48/2025, esponendo che: in base all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309/1990 è sanzionato penalmente chiunque coltivi ovvero detenga con finalità di cessione o ceda sostanze stupefacenti contenute nella tabella II cui rinvia l'articolo 14 dello stesso d.P.R., che prevede che rientrano nella tabella II "la cannabis e i prodotti da essa ottenuti" e più specificamente "foglie e infiorescenze, olio e resina di cannabis"; l'art. 26 del d.P.R. n. 309/1990 stabilisce che è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'art. 14," ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli indicati dall'art. 27, consentiti dalla normativa europea; in continuità con la normativa europea è stata emanata la legge n. 242/2016 che regolamenta la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa, normativa novellata dal dl 48/2025; la legge 242/2016 non ha liberalizzato la coltivazione ed il commercio di cannabis sativa , ma ha consentito la coltivazione e trasformazione unicamente attraverso stringenti limiti, enucleando gli specifici usi industriali consentiti; le Sezioni Unite Castignani hanno affermato che la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. Deduce che l'annullamento del sequestro era stato disposto in assenza di una valutazione di merito, precludendo gli accertamenti tossicologici di quanto in sequestro; evidenzia che, comunque, la prova del reato è in re ipsa atteso che il fiore di cannabis è sostanza stupefacente a prescindere dal contenuto di THC. Deduce che, nella specie, il coltivatore/ detentore aveva proceduto alla attività cd "sbocciolamento" ed era, dunque, erronea l'affermazione del Tribunale, 2secondo cui la detenzione delle infiorescenze della cannabis da parte del coltivatore non era vietata, alla stregua del tenore letterale dell'art. 2 comma 3 bis I 242/2026, introdotto dall'art. 18 di n. 48/2025. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il difensore ha chiesto la trattazione orale del ricorso e depositato memoria difensiva, nella quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen, nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale, nell'annullare il decreto di sequestro probatorio perché carente della indicazione della finalità probatoria - e questo profilo non è oggetto di censura da parte del ricorrente-, ha valutato, poi, di non dover mantenere il vincolo reale ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod.proc.pen, Su punto il Collegio cautelare ha rilevato che l'attività di coltivazione della cannabis da parte dell'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA] e dell'azienda florovovaistica di [OSCURATO:PERSONA] era pienamente lecita, in quanto conforme ai parametri di cui alla legge 242/2016. Va ricordato che il controverso tema dei rapporti tra la disciplina contenuta nel [OSCURATO:PERSONA] stupefacenti - che incrimina la coltivazione delle sostanze indicate nella tabella II (tra le quali vi è la cannabis in ogni sua varietà) - e la legge n. 242/2016 - contenente «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa» - è stato affrontato da questa Corte di legittimità con la sentenza delle Sezioni Unite n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956. La valutazione del Tribunale è conforme al principio affermato dalle Sezioni Unite e, che va qui ribadito, secondo cui la legge 2 dicembre 2016, n. 242 qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall'art.2 della predetta legge (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Rv. 275956 - 01). Secondo le Sezioni Unite, le coltivazioni incentivate dalla legge 242/2016 si collocano nell'alveo delle colture consentite ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 309/1990. Come la sentenza in esame sottolinea, quest'ultima norma richiama l'art. 14 (disposizione che, al comma 2 lett. b, impone l'introduzione nella tabella II di ogni varietà di cannabis) e, tuttavia, introduce un'eccezione al divieto quando la canapa sia coltivata «esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, 3diversi da quelli di cui all'art. 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea». Muovendo da queste premesse, la sentenza sostiene che «il sintagma contenuto nell'art. 1, comma 2, legge n. 242 del 2016, ove è stabilito che le coltivazioni di cui si tratta "non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", delinea l'ambito dell'intervento normativo» e tale intervento «riguarda un settore dell'attività agroalimentare ontologicamente estraneo dall'ambito dei divieti stabiliti dal T. U. stup. in tema di coltivazioni». Secondo il supremo Collegio, «ciò consente di comprendere appieno, sul piano sistematico, la ragione per la quale la novella non ha effettuato alcuna modifica al dettato del T.U. stup., neppure nell'ambito delle disposizioni che inseriscono la cannabis e i prodotti da essa ottenuti nel delineato sistema tabellare. Infatti, la novella del 2016 non aveva necessità di effettuare alcuna modifica al disposto di cui all'art. 14, d.P.R. n. 309/1990 (che, come sopra rilevato, pure comprende indistintamente la categoria della cannabis) poiché il legislatore del 2016 ha disciplinato lo specifico settore dell'attività della coltivazione industriale di canapa, funzionale esclusivamente alla produzione di fibre o altri usi consentiti dalla normativa dell'Unione europea, attività che non è attinta dal generale divieto di coltivazione, come sancito dal T.U. stup., pure a seguito delle [...] modifiche introdotte all'art. 26, comma 2, T.U. stup., dal [...] decreto-legge n. 36 del 2014» (così, testualmente, Sez. U., n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, cit., pag. 11 della motivazione). Secondo il supremo Collegio, la coltivazione della cannabis sativa L. ad uso agroalimentare, promossa dalla legge n. 242/2016, è stata definita non solo «mediante l'indicazione della varietà di canapa di cui si tratta», ma anche «in considerazione dello specifico ambito funzionale dell'attività medesima, che non contempla l'estrazione e la commercializzazione di alcun derivato con funzione stupefacente o psicotropa». Ne consegue che dalla coltivazione di cannabis sativa L. non possono essere lecitamente realizzati prodotti diversi da quelli elencati dall'art. 2, comma 2, legge n. 242 del 2016 e, in particolare, tale coltivazione non può essere destinata alla commercializzazione di «foglie, infiorescenze, olio e resina» (pag. 13 della motivazione). Le Sezioni Unite citate hanno affrontato anche il tema delle soglie percentuali di THC che, secondo alcuni orientamenti, costituivano il discrimine della liceità della commercializzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione agroindustriale di cannabis sativa L. Avendo riguardo ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge n.242/2016, hanno precisato che tali valori sono stati introdotti per tutelare gli agricoltori operanti nella filiera agroalimentare delineata dalla legge, i quali, pur avendo impiegato qualità di canapa consentite, potrebbero aver ottenuto un prodotto contenente una percentuale di THC superiore al limite 4massimo consentito perché compresa tra lo 0,2 e lo 0,6 °/0. L'art. 4, comma 5, legge n. 242/2016, stabilisce, infatti, che in questi casi nessuna responsabilità possa essere posta a carico dell'agricoltore che abbia rispettato le prescrizioni di legge e l'art. 4, comma 7, nel prevedere la possibilità che vengano disposti il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa che, se pure impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge, presentino un contenuto di THC superiore allo 0,6%, ribadisce, anche in tal caso, che la responsabilità dell'agricoltore è esclusa. In tale prospettiva, le Sezioni unite hanno sostenuto che le richiamate percentuali di THC non possono essere valorizzate al fine di affermare la liceità della commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., ove contenenti percentuali inferiori allo 0,6 o allo 0,2% e hanno concluso che la commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, può integrare il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, T.U. Stup., anche quando il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioni indicate all'art. 4, commi 5 e 7, della legge del 2016. Hanno fatta salva, però, la verifica della concreta offensività del fatto e, quindi, della capacità drogante della sostanza, intesa quale attitudine a provocare o meno effetti psicogeni. Secondo le Sezioni Unite, dunque, la coltivazione della cannabis sativa L. ad uso agroalimentare, promossa dalla legge n. 242 del 2016, non contempla l'estrazione e la commercializzazione di alcun derivato con funzione stupefacente o psicotropa. Ne consegue che dalla coltivazione di cannabis sativa L. non possono essere lecitamente realizzati prodotti diversi da quelli elencati dall'art. 2, comma 2, legge n. 242 del 2016 e, in particolare, tale coltivazione non può essere destinata alla commercializzazione di «foglie, infiorescenze, olio e resina» (pag. 13 della motivazione). Va, poi, evidenziato che l'intervenuta novella degli artt. 1,2 e 4 della legge 2 dicembre 2016 n. 242 ha delineato in maniera chiara l'ambito applicativo della normativa in questione, in linea con gli approdi interpretativi della giurisprudenza di legitiimità; l'art 18, alle lett a) e b) ha introdotto, per quanto qui rileva, un nuovo comma 3-bis dell'art. 1 della legge n. 242/2016 ( che espressamente esclude l'applicazione della legge n. 242/2016 "all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati" "ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309) ed un nuovo comma 3-bis dell'art. 2 della legge 242/2016 ( "Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la 5consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonchè di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da essi derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990. E' consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola di semi di cui alla lettera g -bis del comma 2". Il Tribunale ha spiegato come il compendio probatorio consenta la riconduzione delle coltivazioni in esame nel novero di quegli ambiti produttivi contemplati dagli artt. 2 e ss. della L. 242/2016 al fine di escludere, a date condizioni, la rilevanza penale della coltivazione dell'imprenditore agricolo. Il Tribunale ha evidenziato, poi, con valutazione in fatto insindacabile in sede di legittimità, che nei locali aziendali erano stati rinvenuti solo residui di piante non sottoposti a lavorazione, con presenza di infiorescenze con riferimento all'azienda del [OSCURATO:PERSONA], e che essi non costituivano "prodotti costituiti da infiorescenza di canapa, neppure in forma semilavorata, essiccata o triturata o contenenti tali infiorescenze, compresi estratti, resine e oli essenziali", non trovando applicazione, dunque, il disposto di cui agli art. 1, comma 3 -bis e 2, comma 3-bis I. n.242/2016. 3. A fronte di un siffatto percorso argomentativo adeguato e corretto, il ricorrente propone censure che non si confrontano specificamente con tale impianto argomentativo e che sollecitano anche valutazioni in fatto, precluse in sede di legittimità. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 11058 -26 Sent. n.UDIENZA CAMERA CAMERA REPUBBLICA ITALIANA DI CONSIGLIO DEL (29/01/202614.212 120 24 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36325/2025 [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta daLuca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla memoria scritta e chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sassari annullava il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso in data 06/10/2005 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, sequestro adottato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, all'esito della perquisizione ex art. 103 d.P.R. n. 309/1990 nei confronti dell'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti dell'azienda florovivaistica di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, articolando i motivi di seguito enunciati. Il ricorrente deduce erronea interpretazione del d.l. n. 48/2025, esponendo che: in base all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309/1990 è sanzionato penalmente chiunque coltivi ovvero detenga con finalità di cessione o ceda sostanze stupefacenti contenute nella tabella II cui rinvia l'articolo 14 dello stesso d.P.R., che prevede che rientrano nella tabella II "la cannabis e i prodotti da essa ottenuti" e più specificamente "foglie e infiorescenze, olio e resina di cannabis"; l'art. 26 del d.P.R. n. 309/1990 stabilisce che è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'art. 14," ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli indicati dall'art. 27, consentiti dalla normativa europea; in continuità con la normativa europea è stata emanata la legge n. 242/2016 che regolamenta la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa, normativa novellata dal dl 48/2025; la legge 242/2016 non ha liberalizzato la coltivazione ed il commercio di cannabis sativa , ma ha consentito la coltivazione e trasformazione unicamente attraverso stringenti limiti, enucleando gli specifici usi industriali consentiti; le Sezioni Unite Castignani hanno affermato che la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. Deduce che l'annullamento del sequestro era stato disposto in assenza di una valutazione di merito, precludendo gli accertamenti tossicologici di quanto in sequestro; evidenzia che, comunque, la prova del reato è in re ipsa atteso che il fiore di cannabis è sostanza stupefacente a prescindere dal contenuto di THC. Deduce che, nella specie, il coltivatore/ detentore aveva proceduto alla attività cd "sbocciolamento" ed era, dunque, erronea l'affermazione del Tribunale, 2secondo cui la detenzione delle infiorescenze della cannabis da parte del coltivatore non era vietata, alla stregua del tenore letterale dell'art. 2 comma 3 bis I 242/2026, introdotto dall'art. 18 di n. 48/2025. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il difensore ha chiesto la trattazione orale del ricorso e depositato memoria difensiva, nella quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen, nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale, nell'annullare il decreto di sequestro probatorio perché carente della indicazione della finalità probatoria - e questo profilo non è oggetto di censura da parte del ricorrente-, ha valutato, poi, di non dover mantenere il vincolo reale ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod.proc.pen, Su punto il Collegio cautelare ha rilevato che l'attività di coltivazione della cannabis da parte dell'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA] e dell'azienda florovovaistica di [OSCURATO:PERSONA] era pienamente lecita, in quanto conforme ai parametri di cui alla legge 242/2016. Va ricordato che il controverso tema dei rapporti tra la disciplina contenuta nel [OSCURATO:PERSONA] stupefacenti - che incrimina la coltivazione delle sostanze indicate nella tabella II (tra le quali vi è la cannabis in ogni sua varietà) - e la legge n. 242/2016 - contenente «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa» - è stato affrontato da questa Corte di legittimità con la sentenza delle Sezioni Unite n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956. La valutazione del Tribunale è conforme al principio affermato dalle Sezioni Unite e, che va qui ribadito, secondo cui la legge 2 dicembre 2016, n. 242 qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall'art.2 della predetta legge (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Rv. 275956 - 01). Secondo le Sezioni Unite, le coltivazioni incentivate dalla legge 242/2016 si collocano nell'alveo delle colture consentite ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 309/1990. Come la sentenza in esame sottolinea, quest'ultima norma richiama l'art. 14 (disposizione che, al comma 2 lett. b, impone l'introduzione nella tabella II di ogni varietà di cannabis) e, tuttavia, introduce un'eccezione al divieto quando la canapa sia coltivata «esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, 3diversi da quelli di cui all'art. 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea». Muovendo da queste premesse, la sentenza sostiene che «il sintagma contenuto nell'art. 1, comma 2, legge n. 242 del 2016, ove è stabilito che le coltivazioni di cui si tratta "non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", delinea l'ambito dell'intervento normativo» e tale intervento «riguarda un settore dell'attività agroalimentare ontologicamente estraneo dall'ambito dei divieti stabiliti dal T. U. stup. in tema di coltivazioni». Secondo il supremo Collegio, «ciò consente di comprendere appieno, sul piano sistematico, la ragione per la quale la novella non ha effettuato alcuna modifica al dettato del T.U. stup., neppure nell'ambito delle disposizioni che inseriscono la cannabis e i prodotti da essa ottenuti nel delineato sistema tabellare. Infatti, la novella del 2016 non aveva necessità di effettuare alcuna modifica al disposto di cui all'art. 14, d.P.R. n. 309/1990 (che, come sopra rilevato, pure comprende indistintamente la categoria della cannabis) poiché il legislatore del 2016 ha disciplinato lo specifico settore dell'attività della coltivazione industriale di canapa, funzionale esclusivamente alla produzione di fibre o altri usi consentiti dalla normativa dell'Unione europea, attività che non è attinta dal generale divieto di coltivazione, come sancito dal T.U. stup., pure a seguito delle [...] modifiche introdotte all'art. 26, comma 2, T.U. stup., dal [...] decreto-legge n. 36 del 2014» (così, testualmente, Sez. U., n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, cit., pag. 11 della motivazione). Secondo il supremo Collegio, la coltivazione della cannabis sativa L. ad uso agroalimentare, promossa dalla legge n. 242/2016, è stata definita non solo «mediante l'indicazione della varietà di canapa di cui si tratta», ma anche «in considerazione dello specifico ambito funzionale dell'attività medesima, che non contempla l'estrazione e la commercializzazione di alcun derivato con funzione stupefacente o psicotropa». Ne consegue che dalla coltivazione di cannabis sativa L. non possono essere lecitamente realizzati prodotti diversi da quelli elencati dall'art. 2, comma 2, legge n. 242 del 2016 e, in particolare, tale coltivazione non può essere destinata alla commercializzazione di «foglie, infiorescenze, olio e resina» (pag. 13 della motivazione). Le Sezioni Unite citate hanno affrontato anche il tema delle soglie percentuali di THC che, secondo alcuni orientamenti, costituivano il discrimine della liceità della commercializzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione agroindustriale di cannabis sativa L. Avendo riguardo ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge n.242/2016, hanno precisato che tali valori sono stati introdotti per tutelare gli agricoltori operanti nella filiera agroalimentare delineata dalla legge, i quali, pur avendo impiegato qualità di canapa consentite, potrebbero aver ottenuto un prodotto contenente una percentuale di THC superiore al limite 4massimo consentito perché compresa tra lo 0,2 e lo 0,6 °/0. L'art. 4, comma 5, legge n. 242/2016, stabilisce, infatti, che in questi casi nessuna responsabilità possa essere posta a carico dell'agricoltore che abbia rispettato le prescrizioni di legge e l'art. 4, comma 7, nel prevedere la possibilità che vengano disposti il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa che, se pure impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge, presentino un contenuto di THC superiore allo 0,6%, ribadisce, anche in tal caso, che la responsabilità dell'agricoltore è esclusa. In tale prospettiva, le Sezioni unite hanno sostenuto che le richiamate percentuali di THC non possono essere valorizzate al fine di affermare la liceità della commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., ove contenenti percentuali inferiori allo 0,6 o allo 0,2% e hanno concluso che la commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, può integrare il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, T.U. Stup., anche quando il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioni indicate all'art. 4, commi 5 e 7, della legge del 2016. Hanno fatta salva, però, la verifica della concreta offensività del fatto e, quindi, della capacità drogante della sostanza, intesa quale attitudine a provocare o meno effetti psicogeni. Secondo le Sezioni Unite, dunque, la coltivazione della cannabis sativa L. ad uso agroalimentare, promossa dalla legge n. 242 del 2016, non contempla l'estrazione e la commercializzazione di alcun derivato con funzione stupefacente o psicotropa. Ne consegue che dalla coltivazione di cannabis sativa L. non possono essere lecitamente realizzati prodotti diversi da quelli elencati dall'art. 2, comma 2, legge n. 242 del 2016 e, in particolare, tale coltivazione non può essere destinata alla commercializzazione di «foglie, infiorescenze, olio e resina» (pag. 13 della motivazione). Va, poi, evidenziato che l'intervenuta novella degli artt. 1,2 e 4 della legge 2 dicembre 2016 n. 242 ha delineato in maniera chiara l'ambito applicativo della normativa in questione, in linea con gli approdi interpretativi della giurisprudenza di legitiimità; l'art 18, alle lett a) e b) ha introdotto, per quanto qui rileva, un nuovo comma 3-bis dell'art. 1 della legge n. 242/2016 ( che espressamente esclude l'applicazione della legge n. 242/2016 "all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati" "ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309) ed un nuovo comma 3-bis dell'art. 2 della legge 242/2016 ( "Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la 5consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonchè di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da essi derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990. E' consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola di semi di cui alla lettera g -bis del comma 2". Il Tribunale ha spiegato come il compendio probatorio consenta la riconduzione delle coltivazioni in esame nel novero di quegli ambiti produttivi contemplati dagli artt. 2 e ss. della L. 242/2016 al fine di escludere, a date condizioni, la rilevanza penale della coltivazione dell'imprenditore agricolo. Il Tribunale ha evidenziato, poi, con valutazione in fatto insindacabile in sede di legittimità, che nei locali aziendali erano stati rinvenuti solo residui di piante non sottoposti a lavorazione, con presenza di infiorescenze con riferimento all'azienda del [OSCURATO:PERSONA], e che essi non costituivano "prodotti costituiti da infiorescenza di canapa, neppure in forma semilavorata, essiccata o triturata o contenenti tali infiorescenze, compresi estratti, resine e oli essenziali", non trovando applicazione, dunque, il disposto di cui agli art. 1, comma 3 -bis e 2, comma 3-bis I. n.242/2016. 3. A fronte di un siffatto percorso argomentativo adeguato e corretto, il ricorrente propone censure che non si confrontano specificamente con tale impianto argomentativo e che sollecitano anche valutazioni in fatto, precluse in sede di legittimità. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. P.Q.MP.Q.M