CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 44529/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r'n [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze di condanna. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo manifestamente infondato. Il ricorrente censura la motivazione dell'ordinanza impugnata in quanto apparente in ordine al riconoscimento del vincolo unitario tra i due reati: ma il Giudice, al contrario, ha valutato concretamente le circostanze dei reati giudicati con le due sentenze, giungendo alla ragionevole conclusione che, all'atto di commettere il primo reato, Restivo non aveva programmato di commettere la rapina oggetto della seconda sentenza di condanna, per la quale era evaso dagli arresti domiciliari. Il ricorrente elude il nucleo motivazionale dell'ordinanza: non si tratta di evidenziare gli indici sintomatici di una possibile continuazione - la prossimità spazio-temporale tra i due reati, il medesimo modus operandi, l'identità del bene giuridico leso - ma di dimostrare l'unitaria programmazione di entrambe le condotte criminose; su tale programmazione il ricorso tace. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere; cosicché l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quelle'D cronologicamente anteriori. Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il