CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21323/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha riformato, con rideterminazione della pena, per il solo [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di primo grado, confermando nel resto quanto statuito nei confronti di entrambi i ricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché costituito da: • un primo ed unico motivo, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., che' si rivela generico e assertivo, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che ha valorizzato la gravità della condotta (f. 19 sentenza impugnata) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché costituito da: • un primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio e in relazione alla nullità dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché "la nullità derivante dalla tardività dell'avviso a rendere l'interrogatorio, notificato all'indagato senza l'osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 375, comma 4, cod. proc. pen., deve essere eccepita - qualora l'indagato si presenti, comunque, con il proprio difensore a rendere l'interrogatorio - in sede di interrogatorio, ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che la mancata deduzione in tale sede ne preclude la rilevabilità nella successiva fase dibattimentale" (Sez. 2, n. 16705 del 07/03/2003, Rv. 224768 - 01); • un secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di una pena detentiva sostitutiva, non deducibile a seguito di rinuncia dei motivi di appello ex art.599-bis cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484 - 01); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M