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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 39705/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 29/11/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 17/01/2014, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di prodotti recanti marchi contraffatti; letti i motivi di ricorso e la memoria con cui la difesa ha chiesto l'assegnazione del ricorso alla seconda sezione di questa Corte , contestando il preliminare vaglio di inammissibilità per genericità del ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla dedotta insussistenza del delitto di cui all'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato poiché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, nonché con consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione.

Si veda, in particolare, Sez. 5, Sent. n. 6873 del 06/10/2015, Rv. 266417 (e precedenti conformi: n. 4254 del 1999 Rv. 213094 - 01, n. 37019 del 2010 Rv. 248590 - 01, n. 41108 del 2011 Rv. 251173 - 01) in tema di falso, ove la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia "ictu ()culi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono essere dotate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 29/11/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 17/01/2014, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di prodotti recanti marchi contraffatti; letti i motivi di ricorso e la memoria con cui la difesa ha chiesto l'assegnazione del ricorso alla seconda sezione di questa Corte , contestando il preliminare vaglio di inammissibilità per genericità del ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla dedotta insussistenza del delitto di cui all'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato poiché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, nonché con consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione. Si veda, in particolare, Sez. 5, Sent. n. 6873 del 06/10/2015, Rv. 266417 (e precedenti conformi: n. 4254 del 1999 Rv. 213094 - 01, n. 37019 del 2010 Rv. 248590 - 01, n. 41108 del 2011 Rv. 251173 - 01) in tema di falso, ove la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia "ictu ()culi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono essere dotate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il C
Sentenza Cassazione n. 39705/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris