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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 09946/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3975-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma via E.Q.

Visconti n.103; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], UNIPOLSA-[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3975/2021 Numero sezionale 1593/2022 Numero di raccolta generale 9946/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia, depositata il 01/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -l’ing. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia che ha accolto parzialmente l’impugnazione proposta dal Comune di Valtopina avverso il decreto di liquidazione dei compensi, riconosciutigli in euro 75.327,84, per la C.T.U. dallo stesso svolta ed articolata nella risposta a 7 quesiti riguardanti accertamenti tecnici aventi ad oggetto gli immobili presenti in una frazione del Comune di Valtopina; -a seguito di ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. proposto dal Comune di Valtopina, il Tribunale ha rideterminato il compenso in euro 40.000,00 oltre spese; -la cassazione dell’ordinanza impugnata è chiesta dall’ing.

Frate con due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Valtopina; -non hanno svolto attività difensiva gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -la relatrice ha formulato proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. di accoglimento del ricorso; -in prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ.; considerato che: -con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., l’omessa rilevazione ed esame del quesito sub e) del decreto di liquidazione del compenso del CTU emesso dal Tribunale, quale fatto decisivo che, se esaminato, avrebbe portato ad una decisione diversa in ordine all’importo richiesto; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3975/2021 Numero sezionale 1593/2022 Numero di raccolta generale 9946/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 -con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia parziale su uno dei sette quesiti da liquidare, in particolare quello sub e) riguardante una delle voci di compenso spettante al CTU; -i due motivi, strettamente connessi alla richiesta di liquidazione del compenso in relazione al quesito sub e), possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati; -infatti, con il quesito sub e) contenuto nell’incarico affidato al CTU era stato chiesto specificamente di accertare se fossero riscontrabili o meno errori o altre incongruità nella gestione della contabilità da parte della direzione dei lavori; -integra gli estremi del vizio di omessa pronuncia la mancanza di una statuizione del giudice che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. 4972/2003); -ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale nel decidere sul ricorso del Comune di Valtopina ed incentrato sulla necessità di procedere a liquidazione unitaria del compenso per alcuni dei sette quesiti proposti e numerati dalle lettere a) alla g), ha ritenuto che andava riconosciuto un compenso separato per le risposte ai quesiti sub a) ed f), mentre andava riconosciuto un unico compenso per le risposte date ai quesiti sub b), c) e g); con riguardo al quesito sub d), il Tribunale ha ancora disposto che nulla doveva essere riconosciuto, perché la risposta ad esso era eventuale, postulando la risposta negativa al quesito sub c) che non c’era stata; nulla, tuttavia, il Tribunale ha statuito in ordine al quesito sub e), neppure in motivazione, incorrendo effettivamente nell’omessa pronuncia; -va quindi accolto il ricorso e cassata l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta, con rinvio al Tribunale di Perugia in persona di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3975/2021 Numero sezionale 1593/2022 Numero di raccolta generale 9946/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 altro magistrato, che provvederà altresì alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia al Tribunale di Perugia, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile- 2, l’11 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3975-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma via E.Q. Visconti n.103; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], UNIPOLSA-[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3975/2021 Numero sezionale 1593/2022 Numero di raccolta generale 9946/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia, depositata il 01/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -l’ing. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia che ha accolto parzialmente l’impugnazione proposta dal Comune di Valtopina avverso il decreto di liquidazione dei compensi, riconosciutigli in euro 75.327,84, per la C.T.U. dallo stesso svolta ed articolata nella risposta a 7 quesiti riguardanti accertamenti tecnici aventi ad oggetto gli immobili presenti in una frazione del Comune di Valtopina; -a seguito di ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. proposto dal Comune di Valtopina, il Tribunale ha rideterminato il compenso in euro 40.000,00 oltre spese; -la cassazione dell’ordinanza impugnata è chiesta dall’ing. Frate con due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Valtopina; -non hanno svolto attività difensiva gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -la relatrice ha formulato proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. di accoglimento del ricorso; -in prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ.; considerato che: -con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., l’omessa rilevazione ed esame del quesito sub e) del decreto di liquidazione del compenso del CTU emesso dal Tribunale, quale fatto decisivo che, se esaminato, avrebbe portato ad una decisione diversa in ordine all’importo richiesto; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3975/2021 Numero sezionale 1593/2022 Numero di raccolta generale 9946/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 -con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia parziale su uno dei sette quesiti da liquidare, in particolare quello sub e) riguardante una delle voci di compenso spettante al CTU; -i due motivi, strettamente connessi alla richiesta di liquidazione del compenso in relazione al quesito sub e), possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati; -infatti, con il quesito sub e) contenuto nell’incarico affidato al CTU era stato chiesto specificamente di accertare se fossero riscontrabili o meno errori o altre incongruità nella gestione della contabilità da parte della direzione dei lavori; -integra gli estremi del vizio di omessa pronuncia la mancanza di una statuizione del giudice che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. 4972/2003); -ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale nel decidere sul ricorso del Comune di Valtopina ed incentrato sulla necessità di procedere a liquidazione unitaria del compenso per alcuni dei sette quesiti proposti e numerati dalle lettere a) alla g), ha ritenuto che andava riconosciuto un compenso separato per le risposte ai quesiti sub a) ed f), mentre andava riconosciuto un unico compenso per le risposte date ai quesiti sub b), c) e g); con riguardo al quesito sub d), il Tribunale ha ancora disposto che nulla doveva essere riconosciuto, perché la risposta ad esso era eventuale, postulando la risposta negativa al quesito sub c) che non c’era stata; nulla, tuttavia, il Tribunale ha statuito in ordine al quesito sub e), neppure in motivazione, incorrendo effettivamente nell’omessa pronuncia; -va quindi accolto il ricorso e cassata l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta, con rinvio al Tribunale di Perugia in persona di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3975/2021 Numero sezionale 1593/2022 Numero di raccolta generale 9946/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 altro magistrato, che provvederà altresì alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia al Tribunale di Perugia, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile- 2, l’11 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N
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