CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 44212/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; utifte il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] litle ha concluso chiedendo ; `;52: plC„:1( udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa in data 14.04.2015 dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma, riduceva la pena ad anni uno e mesi sei di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo responsabile dei reati ascrittigli di cui agli artt. 110, 615 ter, secondo comma, n. 1 e 3 c.p., per avere, in qualità di ispettore di Polizia, mentre era in servizio presso il Commissariato di [OSCURATO:PERSONA], ripetutamente abusato dei propri poteri e violato i doveri inerenti alla propria funzione, accedendo abusivamente alla Banca dati delle forze di polizia (sistema informatico relativo all'ordine e alla sicurezza pubblica) nell'interesse di un sodalizio criminoso dedito all'acquisizione e al riciclaggio di veicoli di alta gamma, e specificamente, in data 13.12.2012 - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], per i quali si procede separatamente - al fine di verificare la presenza di segnalazioni o denunce a carico di tale [OSCURATO:PERSONA], autista di un veicolo in corso di esportazione (capo D3); in data 13.01.2013 - con la finalità di consentire allo Shaginau il conseguimento del profitto derivante dal fatto criminoso, contattato dall'Halilovic - al fine di verificare la presenza di denunce aventi ad oggetto il veicolo Mercedes E350 tg. [OSCURATO:TARGA] (capo G1); in data 07.02.2013 - con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso - al fine di verificare la presenza di segnalazioni riguardanti soggetti specificamente indicatigli dall'Halilovic (capo G2). 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto integrata la fattispecie criminosa di cui all'art. 615 ter cod. pen., mancando di valorizzare il dato che parte della giurisprudenza interpreta in maniera più restrittiva la disposizione normativa in questione, affermando che debba qualificarsi come "accesso abusivo" soltanto l'ingresso nel sisma informatico riservato di chi non sia stato in precedenza abilitato in tal senso, dovendosi sottolineare che bene tutelato dalla norma incriminatrice non è la riservatezza dei dati contenuti nel sistema, ma il c.d. domicilio informatico e specificamente, dunque, lo ius excludendi di colui che è legittimato ad accedere al sistema e ad impedire che altri facciano altrettanto; 2.2 con il secondo motivo, il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, per avere i giudici di merito - pur riducendo la pena stabilita dal primo giudice - mancato di adeguatamente motivare in ordine alle ragioni per le quali hanno ritenuto di individuare la pena base in misura prossima al massimo edittale, nonostante la particolare tenuità dei fatti in contestazione, e mancato di confrontarsi con le censure avanzate con i motivi di gravame, volte a contestare l'eccessività degli aumenti di pena disposti ai sensi dell'art. 81 cod. pen. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente infondato. 1.Con il primo motivo il Boldrini reitera analoghe censure sviluppate in appello in merito alla ricorrenza del reato e alla lettura restrittiva dei presupposti per la configurabilità dell'accesso abusivo, da limitare ai soli casi in cui il soggetto agente non sia stato in precedenza identificato e abilitato all'accesso. In proposito, la Corte territoriale- dopo aver evidenziato che dalle conversazioni telefoniche oggetto di captazione era emerso che l'imputato- all'epoca in servizio presso il commissariato di [OSCURATO:PERSONA] in Roma- aveva effettuato alcuni accessi alla banca dati delle forze di polizia per verificare la presenza di denunce riguardanti soggetti o vetture segnalati da [OSCURATO:PERSONA], capo di una organizzazione criminale dedita al riciclaggio di veicoli di elevato valore- riteneva provata la commissione dei tre reati di accesso abusivo al sistema informatico addebitati al Boldrini, alla luce dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 41210 del 18.05.2017, Rv. ".71061 Savarese. La valutazione della Corte territoriale - nel ritenere integrata la condotta del reato contestato, per avere il ricorrente fatto accesso al sistema per ragioni ontologicamente diverse rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso era stata attribuita, ovvero in assenza di una giustificazione funzionale all'accesso al sistema- non merita alcuna censura. Il ricorrente, invero, nel richiedere una lettura restrittiva della norma non si confronta affatto con i principi della più recente giurisprudenza di legittimità, che nel suo massimo consesso, ha avuto modo di precisare come integri il delitto previsto dall'art. 615 ter co. 2 n. 1 cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (Sez. Un., n. 41210 del 18.05.2017, Rv. 271061). Tali principi sono stati correttamente applicati anche nella fattispecie poiché come evidenziato dalle S.U. non esce dall'area di applicazione della norma la situazione nella quale l'accesso o il mantenimento nel sistema informatico dell'ufficio a cui è addetto il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, seppur avvenuto a seguito di utilizzo di credenziali proprie dell'agente ed in assenza di ulteriori espressi divieti in ordine all'accesso ai dati, si connoti, tuttavia, dall'abuso delle proprie funzioni da parte dell'agente, rappresentando cioè uno sviamento di potere, un uso del potere in violazione dei doveri di fedeltà che ne devono indirizzare l'azione nell'assolvimento degli specifici compiti di natura pubblicistica a lui demandati. Sotto lo schema dell'eccesso di potere si raggruppano, infatti, tutte le violazioni di quei limiti interni alla discrezionalità amministrativa, che, pur non essendo consacrati in norme positive, sono inerenti alla natura stessa del potere esercitato e lo sviamento di potere è una delle tipiche manifestazioni di un tale vizio dell'azione amministrativa che ricorre quando l'atto non persegue un interesse pubblico, ma un interesse diverso (di un privato, del funzionario responsabile, ecc.). Si ha quindi "sviamento di potere" quando nella sua attività concreta il pubblico funzionario persegue una finalità diversa da quella che gli assegna in astratto la legge sul procedimento amministrativo (art. 1, legge n. 241 del 1990). Ai pubblici dipendenti che, nella loro qualità, debbono consultare banche dati riservate - come nella fattispecie in esame la Banca dati delle forze di polizia (sistema informatico relativo all'ordine e alla sicurezza pubblica)- è imposta l'osservanza sia delle diposizioni di accesso, secondo i diversi profili per ciascuno di essi configurati, sia il rispetto del dovere loro imposto dallo statuto personale di eseguire sui sistemi attività che siano in diretta connessione con l'assolvimento della propria funzione. Con la conseguente illiceità ed abusività di qualsiasi comportamento che con tale obiettivo si ponga in contrasto, manifestandosi in tal modo la "ontologica incompatibilità" dell'accesso al sistema informatico, connaturata ad un utilizzo dello stesso estraneo alla ratio del conferimento del relativo potere. 2. Del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato, si presenta il secondo motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale, nel ridurre la pena irrogata dal primo giudice, motivato sufficientemente le ragioni della riduzione, valorizzando le relazioni intercorse tra l'imputato con soggetti di rilevante spessore criminale. Sul punto, è suciente richiamare il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, sent. n. 5582 del 30.09.2013 - dep. 04.02.2014, Rv. 259142) 3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 'spese processu