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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03304/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Marsala che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti del medesimo per il reato di cui all'art. 186 cod. strada, ha applicato la pena di gg. 20 di arresto ed euro 600 di ammenda, condizionalmente sospesa, in luogo della richiestairsostituzione della predetta pena principale con il lavoro di pubblica utilità.

2. Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. -3.

Il dedotto motivo di ricorso è fondato.

4. Va premesso che, in tema di patteggiamento, la richiesta dell'interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva è, per sua natura, necessariamente congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena e spetta al giudice il compito, ove la richiesta comprenda espressamente anche detta sostituzione, di controllarne l'ammissibilità (Sez. 4, n. 27975 del 07/06/2012, Rv. 253587 — 01).

Nella specie, è pacifico che la sentenza impugnata non ha in alcun modo preso in considerazione l'esplicita richiesta, concordata fra le parti, di sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità.

Ne discende che la decisione è viziata in relazione ad un punto essenziale dell'accordo negoziale processuale, vertendosi in una ipotesi di evidente difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, come tale censurabile ai sensi di quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 5.

Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala, in diversa persona fisica, per nuovo g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Marsala che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti del medesimo per il reato di cui all'art. 186 cod. strada, ha applicato la pena di gg. 20 di arresto ed euro 600 di ammenda, condizionalmente sospesa, in luogo della richiestairsostituzione della predetta pena principale con il lavoro di pubblica utilità. 2. Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. -3. Il dedotto motivo di ricorso è fondato. 4. Va premesso che, in tema di patteggiamento, la richiesta dell'interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva è, per sua natura, necessariamente congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena e spetta al giudice il compito, ove la richiesta comprenda espressamente anche detta sostituzione, di controllarne l'ammissibilità (Sez. 4, n. 27975 del 07/06/2012, Rv. 253587 — 01). Nella specie, è pacifico che la sentenza impugnata non ha in alcun modo preso in considerazione l'esplicita richiesta, concordata fra le parti, di sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità. Ne discende che la decisione è viziata in relazione ad un punto essenziale dell'accordo negoziale processuale, vertendosi in una ipotesi di evidente difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, come tale censurabile ai sensi di quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 5. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala, in diversa persona fisica, per nuovo g
Sentenza Cassazione n. 03304/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris