CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37884/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del Procuratore Generale; deposita conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali gravi e aggravate commesse in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il reato sarebbe stato commesso l'8 dicembre 2011, intorno alle 4,50 del mattino, allorché Piersanti, di ritorno da una discoteca insieme a due amici, si era intrattenuto a riprendere, col telefono, gli amici che camminavano dinanzi a sé e la zona circostante. Così aveva fatto anche mentre gli amici, ad un semaforo che proiettava luce verde per i pedoni, attraversavano la strada. Questo fatto aveva irritato [OSCURATO:PERSONA] che, sceso dall'auto - ferma al semaforo 1 diu - su cui viaggiava in compagnia di altre persone, colpì Piersanti con pugni al volto, provocandogli gravi lesioni personali. 3. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato con cinque motivi. 3.1. Col primo deduce un vizio di motivazione della sentenza, derivante dal fatto che: a) i giudici hanno ritenuto di poter ricostruire l'accaduto sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, invece, aveva dichiarato di essere stato aggredito alle spalle e di non aver visto il suo aggressore; b) i giudici hanno ritenuto che le dichiarazioni di Piersanti fossero state confermate da quelle degli amici Bura e Raglione, laddove costoro hanno riferito "di aver visto solo parzialmente la scena" e non hanno offerto una ricostruzione univoca e coerente dell'accaduto; c) sono state travisate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui sarebbe emersa un'attività provocatoria da parte di Piersanti e un "confronto fisico" tra quest'ultimo e l'imputato; d) è stata omessa la valutazione delle dichiarazioni della madre dell'imputato - che, subito dopo i fatti, accompagnò il figlio al pronto soccorso - e la certificazione medica comprovante le lesioni da questi subìte. Col un motivo correlato al primo il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale "dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., per violazione dell'art. 111 Cost - art 6 CEDU e del principio di ragionevolezza, laddove non consente di censurare, di fronte alla Corte di Cassazione, la violazione dell'art.192 CPP". 3.2. Col secondo motivo si duole del fatto che non sia stata dichiarata la prescrizione del reato, maturata, a suo giudizio, prima della sentenza d'appello, dal momento che, a suo giudizio, non andrebbe computato, tra le sospensioni, il periodo intercorrente tra il 4/5/2017 e il 18/10/2018, perché l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fu rinviata non già per lo sciopero del difensore, ma per l'assenza dei testi. 3.3. Col terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 61, n. 1, cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione con cui è stata applicata l'aggravante dei futili motivi, la quale sarebbe incompatibile con l'attenuante della provocazione. 3.4. Col quarto motivo censura la sentenza per il mancato riconoscimento della provocazione, nonostante il giudice abbia dato atto che il litigio originò dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA], che prese a scattare fotografie, ad effettuare riprese e ad ostruire la strada su cui viaggiava l'imputato. 3.5. Col quinto si duole di una "assenza" di motivazione in ordine alla richiesta, formulata in appello, di concessione della sospensione condizionale della pena. 4. Con motivi aggiunti depositati nella cancelleria di questa Corte 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso; in Li( A 4. Con motivi aggiunti depositati nella cancelleria di questa Corte 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso; in particolare, sulla prescrizione del reato, perché la concessione delle attenuanti generiche avrebbe reso inoperante le aggravanti contestate. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Col primo motivo il ricorrente deduce un vizio di motivazione "in ordine alla affermata sussistenza di un'azione di offesa volontaria integrante la fattispecie contestata". Con ciò egli contesta la sussistenza del fatto o la sua riferibilità all'imputato, laddove lo stesso Zampa, - ricorrente) in altre parti del ricorso e tutti testi esaminati hanno confermato che un litigio tra Zampa e Piersanti vi fu e che all'esito dello stesso quest'ultimo riportò le gravi lesioni refertate. Il motivo è pertanto inammissibile perché intrinsecamente contraddittorio e perché contrastante con tutto le evidenze processuali, quali richiamate in sentenza e non contraddette dal ricorrente. In ogni caso, dalla ricostruzione del giudicante, nemmeno contestata, nella sostanza, dall'imputato, si evince che Zampa cercò lo scontro con Piersanti, scendendo dall'auto, avvicinandosi alla vittima e affrontandolo fisicamente, per via delle riprese effettuate da quest'ultima, oppure per la risposta piccata data dalla vittima alle sue rimostranze (Zampa riteneva, a torto o ragione non interessa, di essere stato ripreso col telefonino). Nessun vizio inficia tale ricostruzione, giacché tutti quelli supposti dal ricorrente sono insussistenti, in quanto: a) nessuna contraddizione vi è nel narrato dei testi Bura e Raglione (i due hanno parlato - secondo quanto rileva lo stesso ricorrente - di colpi ripetuti inferti al viso del malcapitato, e non fa nessuna differenza se i colpi siano stati due o più); b) perché la colluttazione di cui parlano i testi della difesa - su cui insiste il ricorrente - non esclude il fatto o l'elemento soggettivo, né rende l'imputato vittima di aggressione, essendo ben comprensibile che Piersanti abbia cercato di allontanare da sé l'avversario, intuendo le intenzioni poco amichevoli di quest'ultimo; c) perché la certificazione medica prodotta dall'imputato e le dichiarazioni di sua madre - invocate dal ricorrente - dimostrerebbero, al massimo, che Piersanti cercò di difendersi, in qualche modo, dall'aggressione, e non già che sia stato l'aggressore. Significativamente, nemmeno il ricorrente deduce la legittima difesa, barcamenandosi tra contraddizioni ed omissioni vere o presunte senza nemmeno spiegare il fine del proprio ragionamento. Manifestamente infondata è pure la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.. Contrariamente alla deduzione del ricorrente, la violazione delle regole dì valutazione probatoria è certamente 3 i (L censurabile in Cassazione, dato che costituisce uno specifico profilo di nullità della sentenza, e non ha nessun rilievo il fatto che possa essere fatta valere ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ovvero ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) - c). 2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Il reato di lesioni gravi, commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], si sarebbe prescritto 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ma, tenuto conto delle sospensioni intervenute in primo grado per mesi undici e giorni ventinove e in secondo grado per giorni ventotto, il reato si prescriverà solamente il 4 ottobre 2021. Non è corretta la deduzione del ricorrente in ordine al computo della prescrizione, giacché l'astensione del difensore dalle udienze prevale su qualsiasi altro impedimento, e segnatamente sull'assenza dei testi, dal momento che costoro vengono controcitati proprio per evitare loro i disagi conseguenti alla proclamata agitazione. Nemmeno è corretto quanto dedotto nei motivi aggiunti, in quanto la concessione delle attenuanti generiche - pur dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate - non elide affatto, ai fini del computo del termine prescrizionale, le aggravanti ad effetto speciale, qual è quella di cui all'art. 583 cod. pen., poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato ( (ex nnultis, cass. n. 36258 del 7/10/2020). 3. Il terzo motivo è inammissibile perché, come verrà subito argomentato, sulla scorta di quanto esplicitato in sentenza non vi fu nessuna provocazione da parte di Piersanti. Per il resto, la Corte d'appello ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ricorre l'aggravante dei futili motivi ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (ex multis, cass., n. 25940 del 30/6/2020, rv 280103-01). Nella specie, l'aver sferrato pugni con tale violenza da determinare l'avulsione di due denti e un trauma facciale per il solo fatto di essere stato disturbato nella marcia del veicolo su cui si trovava e per essere stato - a suo dire - ripreso con un telefonino integra certamente l'aggravante contestata e ritenuta in sentenza. 4. Il quarto motivo è anch'esso manifestamente infondato. Dalla ricostruzione dell'episodio, operata in sentenza, si evince che Zampa scese dal veicolo su cui viaggiava come trasportato - per affrontare la vittima - allorché si accorse che quest'ultima stava riprendendo, con un telefonino, la zona in cui si trovava e gli amici che camminavano davanti a lui, e che continuò a farlo anche mentre gli amici attraversavano la strada col favore del semaforo (l'apparecchio proiettava luce verde per i pedoni). Questo fatto non consente in alcuna maniera di ravvisare la provocazione, giacché, per potersi parlare di "fatto ingiusto altrui", è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale (ex multis, cass., n. 23031 del 3/3/2021, rv 281377-01). Nella specie, la condotta addebitata alla vittima non rientra - come correttamente ritenuto dal giudicante - in nessuna delle categorie sopra menzionate, apparendo, a tutto concedere, espressione di esuberanza giovanile, e non già di contrarietà a regole giuridiche o di costume, tale da sollecitare una reazione istintiva e brutale. 5. Il giudizio espresso sull'imputato in sede di determinazione della pena spiega ampiamente perché questa non sia stata condizionalmente sospesa. La Corte d'appello ha rimarcato, infatti, la gravità del reato, "commesso con modalità brutali", considerate "espressione di una violenza e una aggressività elevata", nonché "la negativa personalità del prevenuto", già gravato di altro precedente penale. Tanto esprime altresì la valutazione negativa del giudicante sulla meritevolezza del beneficio e sulla prognosi di reiterazione, che sono alla base del giudizio sulla sospensione condizionale della pena. 6. Alla manifesta infondatezza del ricorso consegue l'irrilevanza, ai fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo successivo alla pronuncia d'appello (Cass., SU, n. 32 del 22/11/2000) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in Euro 3.000. Il ricorrente va anche condannato alle spese di rappresentanza della parte civile, che si liquidano in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liq