CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 19638/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MtNiSTE-F,0 ECol\JD 1-der fiNki\-*-- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettgle conclusioni del PG e quelle formulate nella memoria difensiva depositata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta misura degli arresti domiciliari subita dal 16/7/1998 sino al 10/8/1998 (data nella quale gli effetti della misura erano stati dichiarati cessati dal Tribunale del riesame), in ordine a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato di bancarotta fraudolenta e in relazione al quale il ricorrente - inizialmente condannato in primo grado per alcune delle condotte contestate - era stato integralmente prosciolto per insussistenza del fatto con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 15/11/2017, divenuta irrevocabile il 31/12/2017. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che il giudice penale aveva escluso che le condotte contestate all'imputato potessero essere ascritte sotto la specie della bancarotta fraudolenta e come il ricorrente avesse anzi posto in atto operazioni trasparenti e lecite, sulla base di un quadro fattuale che doveva sin dall'origine ritenersi inidoneo a fondare la sussistenza dei necessari gravi indizi di colpevolezza e in relazione a circostanze originariamente dichiarate dall'istante sin dal primo interrogatorio reso al GIP ai sensi dell'art.294 cod.proc.pen.; ha altresì rilevato che non sussistevano elementi, di conseguenza, per raffigurare una condotta dolosa o gravemente colposa rispetto alla liquidazione dell'indennizzo. Ha quindi ritenuto riconoscibile un indennizzo parametrato alla somma giornaliera di C 235,82, moltiplicata per i 27 giorni di detenzione domiciliare per complessivi C 3.183,57; ha peraltro osservato che, in considerazione di ragioni equitative derivanti dal documentato strepitus fori e dalla provata perdita di chances derivante dall'esecuzione della misura custodiale, l'indennizzo poteva essere aumentato sino alla misura finale di C 50.000,00. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e della Finanze, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione dell'art.314 cod.proc.pen., in punto di eccessiva determinazione dell'importo dell'indennizzo. Ha rilevato come fosse da ritenere illogico l'aumento apportato in via equitativa sulla base dello strepitus fori, in quanto ricavato dalla Corte sulla base di soli tre articoli di giornale, due dei quali dalla diffusione esclusivamente locale; ha altresì contestato la ritenuta perdita di chances derivante dall'esclusione da un incarico a progetto che avrebbe apportato al ricorrente maggiori emolumenti pari all'1,5 per mille dell'importo totale di acquisti di tabacco effettuati dalla società, contestando la sussistenza del nesso causale con l'esecuzione della misura detentiva. 3. Si è costituito nel presente giudizio [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, depositando memoria difensiva nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Procuratore generale ha depositato memoria nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. In riferimento al tema controverso in questa sede sulla base del motivo di ricorso, va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il riferimento al criterio aritmetico - che risponde all'esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali - non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, di integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle differenti situazioni sottoposte al suo esame (Sez. 4, 10/11/2020, n.32891, [OSCURATO:PERSONA], RV. 280072) e che, anzi, l'individualizzazione dell'indennizzo sulla base delle concrete circostanze del caso di specie assume carattere doveroso per il giudice del merito, all'esito della dovuta valutazione delle eventuali specificità positive o negative della fattispecie concreta (Sez.4, 11/1/2019, n.18361, Piccolo, RV. 276259). Dovendosi altresì evidenziare che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez.4, 4/3/2015, n.24225, Pappalardi, RV. 263721; Sez.4, 2/7/2021, n.27474, Spedo, RV. 281513 - 02).3. Ciò posto, deve ritenersi insussistente il dedotto vizio di legge processuale denunciato dalla parte ricorrente, avendo la Corte territoriale fatto buon governo dei suddetti principi in ordine all'esercizio dello specifico potere discrezionale di adeguamento equitativo dell'uniforme criterio aritmetico. Difatti, il giudice adito ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza di due distinti parametri fattuali idonei a essere valutati sotto il predetto profilo. In particolare, del tutto congruo appare il riferimento all'elemento rappresentato dallo strepitus fori, dedotto sulla base del risalto dato dalle testate giornalistiche alla sottoposizione del Donadoni alla misura degli arresti domiciliari; elemento in relazione al quale non è idoneo a essere valutato sotto il desunto profilo di illogicità della motivazione ovvero di travisamento della prova il dato rappresentato dalla diffusione esclusivamente locale delle pubblicazioni. Si sottrae altresì a qualsiasi censura esaminabile nella presente sede l'altro parametro individualizzante valorizzato dalla Corte territoriale e rappresentato dalla documentata perdita di chances; a propria volta derivante dalla mancata percezione di emolumenti da parte della società Dimon, per la quale l'istante prestava lavoro parasubordinato, legati all'eventuale raggiungimento di risultati nel biennio successivo in dipendenza di un incarico a progetto non perfezionato per effetto della sottoposizione alla misura cautelare. Sul punto, va ricordato che il danno da perdita di chances avente quale oggetto la percezione di una parte variabile di emolumenti derivanti da attività lavorativa è suscettibile di liquidazione equitativa quando il prestatore d'opera alleghi l'esistenza del pregiudizio e fornisca, anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità, la prova dei suoi elementi costitutivi e, cioè, di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (Cass.civ., sez.3, 14/3/2017, n.6488; Cass.civ., sez.lav., 9/3/2023, n.7110). Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi che la valutazione della Corte territoriale - alla luce dei predetti principi - sia immune da vizi di illogicità, avendo il giudice dato adeguato conto dei parametri fattuali da cui dedurre la relativa perdita di occasioni della percezione di un maggior reddito e a propria volta derivante dalla impossibilità di contribuire al maggiore fatturato che avrebbe determinato il perfezionamento del diritto al relativo emolumento.4. Alle predette considerazioni segue quindi il rigetto del ricorso; la parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali nonché alle spese di lite del presente giudizio di legittimità nei confronti della controparte, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal resistente che liquida in compless